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Document 32009D0382

2009/382/CE: Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2009 , relativa all’aiuto di Stato C 27/05 (ex NN 69/04) concesso per l’acquisto di foraggi nella regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 6 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 e invito a manifestazione di interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste) [notificata con il numero C(2009) 187]

OJ L 120, 15.5.2009, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/382/oj

15.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2009

relativa all’aiuto di Stato C 27/05 (ex NN 69/04) concesso per l’acquisto di foraggi nella regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 6 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 e invito a manifestazione di interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste)

[notificata con il numero C(2009) 187]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2009/382/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera datata 2 aprile 2004 i servizi della Commissione, dopo aver ricevuto delle informazioni, cui ha fatto seguito una denuncia, secondo le quali la legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 della Regione Friuli-Venezia Giulia conterrebbe disposizioni per la concessione di fondi alle Camere di commercio di Trieste e di Gorizia per far fronte al fabbisogno di foraggio degli allevamenti colpiti dalla siccità del 2003, hanno chiesto alle autorità italiane una serie di delucidazioni al riguardo.

(2)

Non essendo pervenuta alcuna risposta nel termine di quattro settimane concesso alle autorità italiane per comunicare le informazioni richieste, con lettera del 26 maggio 2004 i servizi della Commissione hanno inviato loro un sollecito.

(3)

Con lettera del 10 giugno 2004, protocollata il 15 giugno 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso ai servizi della Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime affermano di aver inviato alle Camere di commercio di Trieste e di Gorizia due note, datate rispettivamente 30 settembre 2003 e 12 marzo 2004, per richiamare la loro attenzione sulla necessità di pubblicare un invito a manifestare interesse per gli aiuti previsti dall’articolo 6 della summenzionata legge e di notificarlo alla Commissione.

(4)

In base a tali informazioni, con lettera del 28 giugno 2004, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane di comunicare loro i testi delle note specificate e degli inviti a manifestare interesse preparati dalle due Camere di commercio. Inoltre, essi hanno chiesto se fossero stati concessi aiuti e, in caso affermativo, di specificare gli importi e le modalità di concessione.

(5)

Con lettera del 27 settembre 2004, protocollata il 29 settembre 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione i testi e le informazioni richiesti nella lettera del 28 giugno 2004.

(6)

Poiché risultava chiaramente dalle suddette informazioni che l’invito a manifestare interesse della Camera di commercio di Trieste era già stato pubblicato e seguito da effetti e che, inoltre, gli aiuti che le Camere di commercio potevano versare o che avevano versato non erano contemplati dalle disposizioni del regime generale degli aiuti delle Camere di commercio, approvato dalla Commissione nell’ambito del fascicolo di aiuto N 241/01, i servizi della Commissione hanno deciso di aprire un fascicolo di aiuto non notificato con il numero NN 69/04.

(7)

Con lettera del 12 novembre 2004, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane informazioni complementari sugli aiuti in oggetto.

(8)

Lo stesso giorno, la Commissione ha ricevuto una lettera delle autorità italiane contenente informazioni che completavano quelle chieste nella lettera del 28 giugno 2004 (cfr. considerando 4).

(9)

Con lettera del 6 gennaio 2005, protocollata l’11 gennaio 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime chiedevano una proroga del termine che era stato loro concesso per fornire informazioni complementari sugli aiuti in oggetto, al fine di riesaminare la relativa normativa regionale.

(10)

I servizi della Commissione, con lettera del 25 gennaio del 2005, hanno concesso una proroga del termine di un mese.

(11)

Con lettera del 21 febbraio 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha inviato alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime precisavano che la Camera di commercio di Gorizia non aveva dato attuazione agli aiuti previsti e rinunciava a farlo (questa lettera era accompagnata da una delibera della stessa Camera di commercio che confermava tale informazione).

(12)

Con lettera del 28 febbraio 2005, protocollata il 1o marzo 2005, e del 30 marzo 2005, protocollata il 31 marzo 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione informazioni complementari in merito agli aiuti concessi dalla Camera di commercio di Trieste.

(13)

Con lettera del 22 luglio 2005 (1) la Commissione ha informato l’Italia della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dell’aiuto all’acquisto di foraggio previsto dall’articolo 6 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 e oggetto dell’invito a manifestazione di interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste.

(14)

La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi.

(15)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte degli interessati.

II.   DESCRIZIONE

(16)

L’articolo 6 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 agosto 2003, n. 14, (di seguito: la legge regionale n. 14) stabilisce che l’amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 170 000 EUR alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di 80 000 EUR alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all’alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità del 2003 e ricadenti in aree non servite da sistemi irrigui consortili.

(17)

L’invito a manifestare interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste prevede un sostegno finanziario agli allevamenti della provincia di Trieste che sono stati colpiti dalla siccità del 2003 e che, non avendo potuto irrigare le loro superfici non servite da un sistema di irrigazione consortile, hanno subito una perdita di produzione pari almeno al 20 % nelle zone svantaggiate o al 30 % nelle altre zone. Tale sostegno si traduce in un aiuto all’acquisto di foraggi necessari all’alimentazione del bestiame.

(18)

L’aiuto è versato dietro presentazione delle fatture relative agli acquisti di foraggi effettuati fra il 1o maggio e il 20 novembre 2003 e copre il quantitativo di foraggio necessario a soddisfare il fabbisogno nutrizionale calcolato per unità di bestiame (in prosieguo: UB) presente nell’azienda e appartenente al conduttore. Le UB rappresentano i bovini, ovini, caprini ed equini da macello o utilizzati per il lavoro; nel caso degli animali da macello, sono interessati solo quelli allevati da conduttori a titolo principale o da coltivatori diretti iscritti presso la previdenza sociale dell’INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale) per il settore agricolo. Il termine «foraggio» designa qualsiasi tipo di fieno essiccato.

(19)

Gli aiuti possono essere versati fino ad esaurimento del fondo creato a questo scopo e concessi a qualsiasi azienda stabilita nella provincia di Trieste che ne faccia richiesta.

(20)

Il quantitativo massimo di foraggio rimborsabile per UB è fissato a 15 quintali. Il prezzo di riferimento utilizzato per il calcolo dell’aiuto è fissato a 20 EUR, IVA esclusa. Qualora il numero di domande superi le previsioni, l’aiuto individuale sarà ridotto proporzionalmente per UB.

(21)

Nel caso in cui gli allevamenti beneficiari chiedano e ottengano altri aiuti per le perdite dovute alla siccità del 2003, l’importo dell’aiuto previsto nell’invito a manifestare interesse sarà ridotto di conseguenza.

III.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

(22)

La Commissione ha avviato il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato giacché dubitava della compatibilità delle misure di aiuto in oggetto con il mercato comune. I suoi dubbi derivavano dai seguenti elementi:

a)

sulla base delle disposizioni in suo possesso la Commissione non poteva concludere che le soglie di perdita fossero state stabilite nel rigoroso rispetto delle disposizioni del punto 11.3 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo (3) (di seguito: gli orientamenti) e non poteva quindi escludere che fossero stati ammessi al beneficio dell’aiuto alcuni agricoltori che non avrebbero potuto esserlo se le soglie di perdita fossero state calcolate come indicato al suddetto punto;

b)

il metodo utilizzato per il calcolo dell’aiuto propriamente detto non corrispondeva nemmeno a quello previsto dal punto 11.3 degli orientamenti, giacché esso si basava semplicemente su un parametro di prezzi per unità di peso acquistato; inoltre l’aiuto doveva essere versato sulla base delle fatture di acquisto del foraggio, ma nell’invito a manifestare interesse della Camera di commercio di Trieste non era precisato che gli acquisti dovevano essere limitati al quantitativo di foraggio effettivamente perso a causa della siccità;

c)

ai sensi del punto 11.3 degli orientamenti, dall’importo dell’aiuto andrebbero inoltre detratti eventuali pagamenti diretti, tuttavia le autorità italiane non avevano fornito nessuna informazione a questo proposito; non poteva quindi essere escluso un rischio di sovracompensazione delle perdite subite;

d)

ai sensi dello stesso punto degli orientamenti, dall’importo dell’aiuto versato vanno detratte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi e deve essere tenuto conto delle spese ordinarie non sostenute dall’agricoltore, come nel caso in cui non si sia potuto effettuare il raccolto; tuttavia le autorità italiane non hanno fornito nessuna informazione a questo proposito e ciò rafforza ancora di più i dubbi espressi sull’assenza di rischio di sovracompensazione.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(23)

Con lettera del 26 settembre 2005, protocollata il 27 settembre 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione le osservazioni delle autorità italiane in seguito all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato per gli aiuti in oggetto.

(24)

Nelle suddette osservazioni le autorità italiane precisano innanzitutto che la siccità occorsa nel 2003 è stata dichiarata «avversa condizione atmosferica» dalla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del presidente della regione del 16 settembre 2003, n. 0329/Pres., è stata confermata dai dati meteorologici dell’osservatorio meteorologico regionale e ha costituito oggetto di un fascicolo di aiuto di Stato notificato alla Commissione e da essa approvato (fascicolo N 262/04).

(25)

Le autorità italiane riconoscono inoltre che il metodo utilizzato da parte della Camera di Commercio di Trieste per il calcolo delle perdite subite dagli agricoltori della Provincia di Trieste non è conforme alle disposizioni di cui al punto 11.3 degli orientamenti. Esse precisano tuttavia che dopo l’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Camera di commercio di Trieste ha accertato le soglie di perdita delle produzioni in ogni azienda beneficiaria di aiuti (43 aziende), sulla base di una comparazione fra i livelli medi di produzione di foraggi nel triennio 2000-2002 (in cui non sono stati pagati compensi per perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche) e i quantitativi di foraggio raccolti nel 2003. Secondo le suddette autorità i dati acquisiti hanno permesso loro di constatare che in ogni caso le perdite erano superiori alle soglie minime previste per avere diritto all’aiuto (il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone).

(26)

Le autorità italiane aggiungono inoltre che esse hanno provveduto a calcolare l’importo dell’aiuto che avrebbe potuto essere concesso ai sensi degli orientamenti. A tal fine si sono servite dei dati contenuti nella delibera della giunta regionale n. 1535 del 23 maggio 2003 per quanto riguarda la quantità media e il prezzo medio del foraggio nel triennio 2000-2002. Al valore ottenuto esse hanno sottratto la produzione effettiva dichiarata da ogni singola azienda per il 2003, moltiplicata per il prezzo medio dell’anno in questione. Esse hanno riportato tutti i loro calcoli in una tabella illustrante gli importi degli aiuti versati, gli importi degli aiuti che avrebbero potuto essere approvati ai sensi degli orientamenti e l’importo degli aiuti de minimis che possono ancora essere concessi ai beneficiari degli aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (4). Dalla summenzionata tabella si ricava che, se si cumula l’aiuto de minimis con gli aiuti che possono essere concessi ai sensi degli orientamenti, solo due agricoltori hanno ricevuto compensazioni eccessive alle perdite subite, che le autorità italiane si sono impegnate a recuperare.

(27)

Per quanto concerne gli altri dubbi sollevati dalla Commissione nell’ambito dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, le autorità italiane precisano che i beneficiari degli aiuti in oggetto non hanno ottenuto aiuti diretti per i foraggi, né tantomeno eventuali somme percepite a titolo assicurativo. Esse precisano inoltre che le spese relative al raccolto e al trasporto di foraggi sono state comunque sostenute dai beneficiari in quanto una produzione foraggera è stata ugualmente ottenuta.

(28)

Infine, le autorità italiane dichiarano che tutti gli agricoltori beneficiari dell’aiuto in oggetto sono stati informati dell’avviamento del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti della misura in oggetto.

V.   VALUTAZIONE

(29)

Secondo l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Gli aiuti previsti dalla legge regionale n. 14 corrispondono a questa definizione, nel senso che essi sono concessi da un ente locale e favoriscono talune produzioni (le produzioni animali, giacché l’aiuto all’acquisto di foraggio serve a permettere l’alimentazione degli animali) e possono comportare distorsioni della concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari, tenuto conto della posizione occupata dall’Italia nelle suddette produzioni (a titolo di esempio, essa è responsabile del 13,3 % della produzione comunitaria di carne bovina dell’anno 2006, il che ne fa il terzo produttore di carne bovina dell’Unione).

(30)

Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune.

(31)

Nella fattispecie, tenendo conto della natura degli aiuti in oggetto (aiuti intesi a indennizzare gli agricoltori delle perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche) l’unica deroga applicabile è quella prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse [la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato si applica alle vere calamità naturali e non gli eventi ad esse assimilabili; come indicato dagli orientamenti la Commissione ha sempre ritenuto che la siccità in sé non potesse essere considerata una calamità naturale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato].

(32)

Per poter applicare la suddetta deroga, gli aiuti in oggetto, illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (ora articolo 88) del trattato (5), devono essere analizzati in base ai criteri oggettivi indicati negli strumenti normativi in vigore all’epoca in cui è stato concesso l’aiuto, conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (6).

(33)

Nel caso di specie le regole applicabili agli aiuti in oggetto al momento della loro concessione sono quelle di cui al punto 11.3 degli orientamenti. Ai sensi di detto punto:

a)

il danno deve raggiungere una determinata soglia, fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone; il calcolo della perdita va effettuato per ogni singola azienda;

b)

le soglie summenzionate devono essere determinate sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell’anno in questione e la produzione annua lorda in un anno normale; quest’ultima va generalmente calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche; possono essere accettati metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché siano rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate;

c)

per evitare compensazioni eccessive, l’importo dell’aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale, moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell’anno in cui si è verificato l’evento, moltiplicata per il prezzo medio in quell’anno;

d)

dall’importo dell’aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti;

e)

dall’importo dell’aiuto vanno detratte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi; occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute dall’agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto.

(34)

Per quanto attiene al rispetto delle due prime condizioni, la Commissione osserva che le autorità italiane hanno stabilito l’esistenza di una situazione di siccità basandosi su informazioni meteorologiche appropriate. Per quanto attiene all’entità dei danni causati dalle suddette avverse condizioni atmosferiche, la Commissione constata innanzitutto che le autorità italiane riconoscono esse stesse che il metodo utilizzato per il calcolo delle perdite subite dagli agricoltori della provincia di Trieste non è conforme alle disposizioni del punto 11.3 degli orientamenti. Essa non può far altro che ribadire questa constatazione, giacché l’invito a manifestare interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste prevede semplicemente la soglia di perdita a partire dalla quale può essere concesso un aiuto, senza precisare le modalità di determinazione della perdita in questione.

(35)

Ciò premesso, si ricava dalle informazioni comunicate dalle autorità italiane successivamente all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato che applicando il metodo di cui al punto 11.3 degli orientamenti, vale a dire, nel caso di specie, una comparazione tra la produzione media di foraggio nel corso del periodo 2000-2002 (anni durante i quali non è stato versato nessun indennizzo per perdite dovute a avverse condizioni atmosferiche) e la produzione di foraggio del 2003, le perdite erano superiori alle soglie minime previste per avere diritto all’aiuto (il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone) per ogni singola azienda indennizzata.

(36)

Per quanto riguarda il metodo di calcolo dell’aiuto propriamente detto (e quindi il rispetto della terza condizione summenzionata), la Commissione osserva che il metodo applicato nella fattispecie non corrisponde a quello previsto dagli orientamenti, giacché gli aiuti sono stati versati su presentazione di fatture relative agli acquisti di foraggio effettuati tra il 1o maggio e il 20 novembre 2003 e corrispondenti alla quantità di foraggio necessario al soddisfacimento di bisogni nutritivi regolari per UB presente nell’azienda, mentre ai sensi degli orientamenti l’importo dell’aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell’anno in cui si è verificato l’evento, moltiplicata per il prezzo medio in quell’anno.

(37)

Le informazioni comunicate dalle autorità italiane successivamente all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato dimostrano che il metodo di calcolo applicato dalla Camera di commercio di Trieste ha comportato in taluni casi (12 casi su 43) il pagamento di un aiuto di importo superiore a quello risultante dal metodo di calcolo previsto dagli orientamenti.

(38)

Dato che il metodo di calcolo della Camera di commercio di Trieste comporta in oltre il 25 % dei casi un superamento dell’importo degli aiuti che possono essere versati ai sensi del punto 11.3 degli orientamenti, la Commissione non può accettare il suddetto metodo.

(39)

Per quanto attiene alle altre condizioni di cui al punto 11.3 degli orientamenti, (e quindi il rispetto della quarta e della quinta delle condizioni summenzionate) la Commissione prende atto delle informazioni fornite dalle autorità italiane precisanti che i beneficiari degli aiuti in oggetto non hanno beneficiato di aiuti diretti per quanto riguarda i foraggi, né tanto meno di eventuali somme percepite a titolo assicurativo e che le spese relative al raccolto e al trasporto di foraggi sono state sostenute dai beneficiari, in quanto una produzione foraggera è stata ugualmente ottenuta. Queste precisazioni implicano la non pertinenza delle suddette condizioni nel caso di specie.

VI.   CONCLUSIONE

(40)

Tenuto conto delle suesposte considerazioni, la Commissione non può ritenere che tutte le condizioni di cui al punto 11.3 degli orientamenti siano soddisfatte, giacché, come indicato al punto 38, il metodo di calcolo degli aiuti impiegato dalla Camera di commercio di Trieste comporta in numerosi casi un superamento degli importi che avrebbero potuto essere versati in assenza di sovracompensazione.

(41)

Gli aiuti concessi dalla Camera di commercio di Trieste per l’acquisto di foraggio in seguito alla siccità del 2003 non possono quindi beneficiare della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, per quanto riguarda la parte che supera l’importo che avrebbe potuto beneficiare della suddetta deroga, se fosse stato utilizzato il metodo di calcolo degli aiuti previsto al punto 11.3 degli orientamenti. La parte dell’aiuto che non supera detto importo è invece compatibile con il mercato comune, giacché essa soddisfa tutte le condizioni stabilite dagli orientamenti.

(42)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione decide che lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. L’Italia deve dunque adottare tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l’aiuto concesso. Conformemente alle disposizioni del punto 42 della comunicazione della Commissione «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (7) l’Italia dispone di un termine di quattro mesi a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione per eseguire quanto da essa prescritto. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi calcolati in conformità del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (8).

(43)

Ciononostante, ciascun aiuto concesso in base al presente regime di aiuti e che al momento della concessione soddisfi le condizioni previste da un regolamento della Commissione adottato sulla base dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (9) (regolamento de minimis), è considerato non costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(44)

Il punto 49 della comunicazione della Commissione «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» dispone che per quantificare l’importo esatto dell’aiuto da recuperare presso ogni singolo beneficiario nell’ambito del regime lo Stato membro può applicare i criteri de minimis vigenti al momento della concessione dell’aiuto illegale e incompatibile oggetto della decisione di recupero.

(45)

Quando sono stati concessi gli aiuti dalla Camera di commercio di Trieste non esistevano ancora le norme comunitarie relative agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

(46)

Le prime disposizioni comunitarie che sono state adottate in materia sono state quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1860/2004.

(47)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1860/2004 gli aiuti non eccedenti nel triennio 3 000 EUR per beneficiario (detto importo comprende l’aiuto de minimis concesso a un’impresa), non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(48)

In applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1860/2004, si applica lo stesso principio per gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore di detto regolamento, se questi ultimi soddisfano tutte le condizioni previste agli articoli 1 e 3.

(49)

Nel caso di specie gli aiuti individuali non superiori a 3 000 EUR saranno considerati come non costituenti un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, se, al momento della loro concessione, essi erano conformi alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004. Quanto sopra affermato si applica unicamente agli importi non superiori a 3 000 EUR effettivamente versati a titolo del regime in oggetto. Le autorità italiane non possono ritenere che il numero di casi di recupero possa essere limitato mediante la deduzione, nei 12 casi di sovracompensazione, dell’importo che ogni interessato avrebbe potuto ricevere ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004, giacché, se l’importo dell’aiuto concesso nell’ambito del regime supera il massimale de minimis, esso non può beneficiare delle disposizioni del regolamento de minimis, nemmeno per la parte che non supera detto massimale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti all’acquisto di foraggio attuato illegalmente dalla Camera di commercio di Trieste (Italia, regione Friuli-Venezia Giulia), in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune, nella misura in cui permette il superamento degli importi dell’aiuto ottenuti secondo il metodo di calcolo degli aiuti previsto al punto 11.3 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. Gli aiuti concessi in applicazione del suddetto regime sono compatibili con il mercato comune nel limite dell’importo ottenuto secondo il metodo di calcolo degli aiuti previsto al punto 11.3 degli orientamenti suddetti e sono incompatibili per la parte eccedente detto importo.

Articolo 2

L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 non costituisce aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento adottato a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione dell’aiuto.

Articolo 3

1.   La Camera di commercio di Trieste (Italia) procede al recupero presso i beneficiari dell’aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (10) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 4

1.   Il recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   L’Italia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette le seguenti informazioni:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che dev’essere recuperato presso ciascun beneficiario;

b)

la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 6

L’Italia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  Cfr. lettera SG(2005)-Greffe D/203816.

(2)  GU C 233 del 22.9.2005, pag. 5.

(3)  GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(4)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

(5)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(6)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(7)  GU C 272 del 15.11.2007, pag. 11.

(8)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(10)  GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.


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