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Document 32009E0132

Azione comune 2009/132/PESC del Consiglio, del 16 febbraio 2009 , relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nella Repubblica moldova

OJ L 46, 17.2.2009, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/132/oj

17.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/50


AZIONE COMUNE 2009/132/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2009

relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nella Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/107/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Kálmán MIZSEI quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) nella Repubblica moldova.

(2)

Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/106/PESC (2) relativa alla proroga del mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2009.

(3)

In base al riesame dell’azione comune 2008/106/PESC è opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per un periodo di dodici mesi.

(4)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Kálmán MIZSEI quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) nella Repubblica moldova è prorogato fino al 28 febbraio 2010.

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (UE) nella Repubblica moldova. Tali obiettivi includono:

a)

il contributo ad una composizione pacifica del conflitto in Transdnestria e all’attuazione di siffatta composizione in base ad una soluzione praticabile, che rispetti la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica moldova entro i confini internazionalmente riconosciuti;

b)

il contributo a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti i cittadini della Repubblica moldova;

c)

la promozione di buone e strette relazioni tra la Repubblica moldova e l’UE in base a valori e interessi comuni e come previsto nel piano d’azione della politica europea di vicinato (PEV);

d)

l’assistenza nella lotta contro il traffico di esseri umani e di armi e altri prodotti, provenienti dalla Repubblica moldova o transitanti attraverso la stessa;

e)

il contributo a rafforzare la stabilità e la cooperazione nella regione;

f)

il rafforzamento dell’efficacia e della visibilità dell’Unione europea nella Repubblica moldova e nella regione;

g)

il rafforzamento dell’efficacia dei controlli doganali e di frontiera e delle attività di sorveglianza ai confini nella Repubblica moldova e in Ucraina lungo il tratto di frontiera comune, con particolare rilievo per il settore transdnestriano, in particolare mediante una missione di frontiera dell’UE.

2.   L’RSUE sostiene le attività del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) nella Repubblica moldova e nella regione.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell’UE, l’RSUE ha il mandato di:

a)

potenziare il contributo dell’UE alla risoluzione del conflitto in Transdnestria conformemente agli obiettivi politici convenuti in ambito UE e in stretto coordinamento con l’OSCE, rappresentando l’UE attraverso canali appropriati e in sedi concordate, sviluppando e mantenendo stretti contatti con tutti gli attori interessati;

b)

assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell’UE all’attuazione di una soluzione definitiva al conflitto;

c)

seguire da vicino gli sviluppi politici nella Repubblica moldova, incluso nella regione transdnestriana, sviluppando e mantenendo stretti contatti con il governo della Repubblica moldova e altri attori locali e offrire, se del caso, la consulenza dell’UE e i suoi buoni uffici;

d)

contribuire all’ulteriore sviluppo della politica dell’UE nei confronti della Repubblica moldova e della regione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la risoluzione dei conflitti;

e)

mediante una squadra di supporto guidata da un consigliere politico ad alto livello presso l’RSUE:

i)

assicurare una visione politica d’insieme degli sviluppi e delle attività riguardanti la frontiera tra Repubblica moldova e Ucraina;

ii)

analizzare l’impegno politico della Repubblica moldova e dell’Ucraina nel migliorare la gestione della frontiera;

iii)

promuovere la cooperazione tra la Repubblica moldova e l’Ucraina in questioni relative alle frontiere, anche in vista della creazione dei presupposti per una risoluzione del conflitto transdnestriano;

f)

contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

2.   Ai fini dell’espletamento del suo mandato, l’RSUE mantiene una visione globale di tutte le attività dell’UE, in particolare degli aspetti pertinenti del piano d’azione PEV.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico ed una direzione politica nell’ambito del mandato.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 1 280 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’UE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 12

Coordinamento

L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.

Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capi missione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’UE nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

O. LIŠKA


(1)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 59.

(2)  GU L 38 del 13.2.2008, pag. 15.

(3)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.


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