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Document 32009R0110
Commission Regulation (EC) No 110/2009 of 5 February 2009 amending the list of countries mentioned in Annex I to Council Regulation (EC) No 519/94
Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione, del 5 febbraio 2009 , che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione, del 5 febbraio 2009 , che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio
OJ L 37, 6.2.2009, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009
6.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 110/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2009
che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 519/94 (2) il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anche disposizioni relative a misure di salvaguardia. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 519/94 si applica, tra l'altro, alle importazioni originarie dell'Ucraina. |
(3) |
Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha adottato norme comuni relative a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese modificando il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. |
(4) |
Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha delegato alla Commissione la responsabilità dell'aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94. |
(5) |
Tenuto conto dell'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio, occorre prevedere l'esclusione di tale paese dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo unico
L'Ucraina è depennata dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione
(1) GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1.
(2) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.