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Document 32009R0110

Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione, del 5 febbraio 2009 , che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio

OJ L 37, 6.2.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/110/oj

6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/4


REGOLAMENTO (CE) N. 110/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2009

che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 519/94 (2) il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anche disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(2)

Il regolamento (CE) n. 519/94 si applica, tra l'altro, alle importazioni originarie dell'Ucraina.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha adottato norme comuni relative a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese modificando il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha delegato alla Commissione la responsabilità dell'aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

(5)

Tenuto conto dell'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio, occorre prevedere l'esclusione di tale paese dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

L'Ucraina è depennata dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1.

(2)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.


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