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Document 32008D0946

2008/946/CE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008 , recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura [notificata con il numero C(2008) 7905] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 337, 16.12.2008, p. 94–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 307 - 314

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/946/oj

16.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/94


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura

[notificata con il numero C(2008) 7905]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/946/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (2), in particolare l'articolo 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, gli animali d'acquacoltura di specie sensibili alle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV di tale direttiva da introdurre a scopo di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia devono provenire da uno Stato membro, da una zona o da un compartimento a loro volta dichiarati indenni da tale malattia. A norma dell'articolo 44, paragrafo 4, di tale direttiva quanto precede si applica anche alle zone coperte da un programma di sorveglianza o di eradicazione con riguardo a una specifica malattia.

(2)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, le specie portatrici delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, di tale direttiva da introdurre a scopo di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia devono provenire da un altro Stato membro, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni da tale malattia oppure devono essere tenute in impianti di quarantena in acque immuni dall'agente patogeno in questione per un periodo di tempo adeguato, ove ciò risulti sufficiente, alla luce dei dati scientifici o dell'esperienza pratica acquisiti, a contenere il rischio di trasmissione di tale particolare malattia a un livello accettabile al fine di prevenirne la trasmissione. A norma dell'articolo 44, paragrafo 4, della direttiva 2006/88/CE quanto precede si applica anche alle zone coperte da un programma di sorveglianza o di eradicazione con riguardo a una specifica malattia.

(3)

Un elenco di possibili specie portatrici delle malattie specificate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, incluse le condizioni in cui tali specie devono essere considerate come tali ai fini dell'articolo 17 di detta direttiva, è contenuto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (3).

(4)

L'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE stabilisce, in deroga all'articolo 16 di tale direttiva, che il rilascio in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da una determinata malattia di animali acquatici selvatici delle specie sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, di tale direttiva, catturati in uno Stato membro, in una zona o in compartimento non dichiarati indenni da tale malattia, è subordinata alla loro quarantena sotto il controllo dell'autorità competente in strutture idonee, per un periodo di tempo sufficiente a contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione della malattia. A norma dell'articolo 44, paragrafo 4, della direttiva 2006/88/CE quanto precede si applica anche alle zone coperte da un programma di sorveglianza o di eradicazione con riguardo a una specifica malattia.

(5)

A norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008 gli animali delle specie portatrici, gli animali acquatici selvatici destinati all'allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere e a impianti ornamentali aperti, nonché gli animali acquatici ornamentali di specie sensibili destinati a impianti ornamentali chiusi possono essere importati in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia o in zone coperte da un programma di sorveglianza o di eradicazione con riguardo a una specifica malattia senza dover essere originari di zone indenni da malattie, a condizione che siano stati sottoposti a quarantena, come stabilito nella direttiva 2006/88/CE, per un periodo di tempo adeguato. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 91/496/CEE la quarantena degli animali può essere effettuata in un paese terzo.

(6)

Al fine di garantire che la quarantena sia effettuata in condizioni tali da ridurre entro limiti accettabili il rischio di trasmissione delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, devono essere fissate norme dettagliate in materia di quarantena.

(7)

Gli impianti di quarantena nella Comunità rientrano nella definizione di «impresa di acquacoltura» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/88/CE. A tutela della situazione zoosanitaria all'interno della Comunità, gli impianti di quarantena nei paesi terzi devono rispettare prescrizioni equivalenti a quelle fissate per le imprese di acquacoltura nella direttiva 2006/88/CE.

(8)

Allorché la quarantena degli animali è effettuata nella Comunità, assume un'importanza cruciale il fatto che il trasporto delle partite di animali d'acquacoltura verso gli impianti di quarantena sia monitorato in modo da garantire che gli animali da sottoporre a quarantena siano trasportati direttamente nell'impianto in maniera sicura.

(9)

Gli impianti di quarantena devono essere realizzati e gestiti in modo da evitare la diffusione di malattie tra le unità di quarantena nonché tra gli impianti di quarantena e le altre imprese di acquacoltura.

(10)

Talune attività connesse alla quarantena nella Comunità rientrano nella definizione di «controlli ufficiali» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4). I costi relativi alla quarantena nella Comunità vanno pertanto coperti in applicazione dell'articolo 27 di tale regolamento, il quale stabilisce che gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce disposizioni riguardo alla quarantena cui si riferiscono:

a)

gli articoli 17 e 20 della direttiva 2006/88/CE; nonché

b)

il capo IV del regolamento (CE) n. 1251/2008 e i certificati di cui al modello dell'allegato IV di tale regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«impianto di quarantena» l'impianto:

a)

in cui è effettuata la quarantena di animali d'acquacoltura;

b)

che comprende una o più unità di quarantena; e

c)

che è autorizzato e registrato da una autorità competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 882/2004 come un impianto di quarantena conformemente agli articoli 4 e 6 della direttiva 2006/88/CE e che ottempera alle condizioni minime per gli impianti di quarantena di cui all'allegato I della presente decisione;

2)

«unità di quarantena» un'unità, operativamente e fisicamente distinta, di un impianto di quarantena, che contiene solo animali d'acquacoltura della stessa partita, con lo stesso stato sanitario e, se del caso, animali sentinella;

3)

«animali sentinella» animali d'acquacoltura da utilizzare quale ausilio diagnostico durante la quarantena;

4)

«malattie elencate» le malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE;

5)

«specialista, qualificato e riconosciuto, in sanità degli animali acquatici» uno specialista in sanità degli animali acquatici qualificato, designato dall'autorità competente a eseguire per suo conto specifici controlli ufficiali sugli impianti di quarantena.

CAPO II

QUARANTENA DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA NEI PAESI TERZI

Articolo 3

Condizioni d'importazione

Allorché la quarantena costituisce la condizione cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di partite di animali d'acquacoltura conformemente al capo IV del regolamento (CE) n. 1251/2008, tali partite sono importate nella Comunità solo nel caso in cui siano rispettate le prescrizioni di cui al presente capo.

Articolo 4

Condizioni di quarantena nei paesi terzi

1.   La quarantena deve essere stata effettuata in un impianto di quarantena come specificato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

2.   L'impianto di quarantena deve essere controllato dall'autorità competente, la quale deve:

a)

ispezionare l'impianto di quarantena almeno una volta l'anno;

b)

assicurarsi che l'impianto di quarantena soddisfi le condizioni stabilite nella presente decisione;

c)

verificare l'attività dello specialista, qualificato e riconosciuto, in sanità degli animali acquatici; e

d)

verificare che permangano soddisfatte le condizioni alle quali è stata concessa l'autorizzazione.

3.   Agli animali d'acquacoltura devono essere state applicate le disposizioni in materia di quarantena di cui ai seguenti articoli:

a)

nel caso delle specie sensibili, articoli 13, 14 e 15;

b)

nel caso delle specie portatrici, articoli 16 e 17.

4.   Gli animali d'acquacoltura non escono dalla quarantena se non sulla base di un'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente.

Articolo 5

Autorizzazione degli impianti di quarantena nei paesi terzi

1.   Per poter essere autorizzati dall'autorità competente gli impianti di quarantena devono rispettare:

a)

disposizioni almeno equivalenti alle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 della direttiva 2006/88/CE;

b)

le condizioni minime stabilite per gli impianti di quarantena nell'allegato I della presente decisione.

2.   A ciascun impianto di quarantena autorizzato deve essere assegnato un numero di registrazione.

3.   Un elenco degli impianti di quarantena autorizzati deve essere compilato e trasmesso alla Commissione.

Articolo 6

Sospensione e revoca dell'autorizzazione degli impianti di quarantena nei paesi terzi

1.   Nel caso in cui le sia notificata la presenza sospetta in un impianto di quarantena di una o più delle malattie elencate, l'autorità competente deve:

a)

sospendere immediatamente l'autorizzazione di tale impianto;

b)

assicurarsi che siano adottate conformemente al punto 3 dell'allegato II le misure necessarie a confermare o a escludere tale sospetto.

2.   Una sospensione ai sensi del paragrafo 1 deve essere mantenuta fintanto che:

a)

non sia stata ufficialmente esclusa la presenza sospetta della o delle pertinenti malattie elencate; oppure

b)

non sia stata completata con successo nell'impianto di quarantena l'eradicazione della malattia o delle malattie elencate in questione e le pertinenti unità di quarantena non siano state pulite e disinfettate.

3.   L'autorizzazione di un impianto di quarantena deve essere immediatamente revocata dall'autorità competente quando tale impianto non ottemperi più alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1.

La Commissione ne viene immediatamente informata.

Articolo 7

Elenchi di impianti di quarantena

La Commissione fornisce agli Stati membri ogni nuovo elenco o ogni elenco aggiornato di impianti di quarantena che le siano trasmessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e li mette a disposizione del pubblico.

CAPO III

QUARANTENA DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA NELLA COMUNITÀ

Articolo 8

Attestazione

1.   Allorché le partite di animali d'acquacoltura importate nella Comunità sono destinate a essere sottoposte a quarantena nella Comunità, l'importatore o il suo rappresentante forniscono un'attestazione scritta, firmata dal responsabile dell'impianto di quarantena, in cui si conferma che gli animali d'acquacoltura saranno accettati in quarantena.

2.   L'attestazione di cui al paragrafo 1 deve:

a)

essere redatta in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero in cui sono effettuati i controlli veterinari; lo Stato membro in questione può tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale della Comunità allegando, se necessario, una traduzione ufficiale in una delle sue lingue ufficiali;

b)

indicare il numero di registrazione dell'impianto di quarantena.

3.   L'attestazione di cui al paragrafo 1 deve:

a)

pervenire al posto d'ispezione frontaliero prima dell'arrivo della partita; oppure

b)

essere presentata al posto d'ispezione frontaliero dall'importatore o dal suo rappresentante prima che gli animali d'acquacoltura lascino tale posto.

Articolo 9

Trasporto diretto di animali d'acquacoltura in impianti di quarantena

Allorché sono destinate a essere sottoposte a quarantena nella Comunità, le partite di animali d'acquacoltura importate nella Comunità sono trasportate direttamente dal posto d'ispezione frontaliero all'impianto di quarantena.

I veicoli eventualmente impiegati per questo trasporto sono sigillati dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero con un sigillo antimanomissione.

Articolo 10

Monitoraggio del trasporto di animali d'acquacoltura

1.   Allorché partite di animali d'acquacoltura importate nella Comunità sono destinate a essere sottoposte a quarantena nella Comunità:

a)

entro un giorno lavorativo dalla data di arrivo della partita al posto d'ispezione frontaliero, il veterinario ufficiale di tale posto d'ispezione frontaliero notifica all'autorità competente dell'impianto di quarantena il luogo di origine e il luogo di destinazione della partita servendosi del sistema informatizzato di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (5) («sistema Traces»);

b)

entro un giorno lavorativo dalla data di arrivo della partita all'impianto di quarantena, il responsabile dell'impianto notifica l'arrivo della partita all'autorità competente di tale impianto;

c)

entro tre giorni lavorativi dalla data di arrivo della partita all'impianto di quarantena, l'autorità competente dell'impianto notifica l'arrivo della partita, tramite il sistema Traces, al veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero che le ha notificato la spedizione della partita come specificato alla lettera a).

2.   Nel caso in cui sia confermato all'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero che gli animali d'acquacoltura dichiarati come destinati a un impianto di quarantena nella Comunità non sono arrivati a destinazione entro tre giorni lavorativi dalla data di arrivo stimata, l'autorità competente adotta misure adeguate.

Articolo 11

Condizioni di quarantena nella Comunità

Allorché la quarantena nella Comunità costituisce la condizione cui sono subordinate l'immissione sul mercato di partite di animali d'acquacoltura conformemente all'articolo 17 o all'articolo 20 della direttiva 2006/88/CE o le importazioni di tali partite nella Comunità conformemente al capo IV del regolamento (CE) n. 1251/2008, le partite devono ottemperare alle seguenti prescrizioni:

a)

il periodo di quarantena deve essere trascorso nello stesso impianto di quarantena nella Comunità;

b)

agli animali d'acquacoltura devono essere applicate le disposizioni in materia di quarantena di cui ai seguenti articoli:

i)

nel caso delle specie sensibili, articoli 13, 14 e 15;

ii)

nel caso delle specie portatrici, articoli 16 e 17;

c)

gli animali d'acquacoltura non escono dalla quarantena se non sulla base di un'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente.

Articolo 12

Misure applicabili in caso di presenza sospetta o confermata di una o più delle malattie elencate

1.   Qualora durante la quarantena le sia notificata la presenza sospetta di una o più malattie nell'impianto di quarantena, l'autorità competente:

a)

preleva e analizza campioni appropriati conformemente al punto 3 dell'allegato II;

b)

si assicura che, in attesa dei risultati di laboratorio, nessun animale d'acquacoltura sia introdotto nell'impianto di quarantena o ne sia rimosso.

2.   Qualora durante la quarantena sia confermata la presenza di una o più delle malattie elencate, l'autorità competente si assicura che:

a)

tutti gli animali d'acquacoltura nella pertinente unità di quarantena siano rimossi e smaltiti tenendo conto del rischio di diffusione della malattia o delle malattie elencate in questione;

b)

le unità di quarantena interessate siano pulite e disinfettate;

c)

nessun animale d'acquacoltura sia introdotto nelle unità di quarantena in questione per un periodo di 15 giorni dopo la pulitura e la disinfezione finali;

d)

le acque nelle unità di quarantena interessate siano trattate in modo da inattivare efficacemente l'agente infettivo responsabile della malattia o delle malattie elencate in questione.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura tenuti nell'impianto di quarantena e dei relativi prodotti a condizione che ciò non comprometta lo stato sanitario degli animali acquatici del luogo di destinazione con riguardo alla malattia o alle malattie elencate in questione.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUARANTENA

SEZIONE 1

Specie sensibili

Articolo 13

Durata della quarantena per le specie sensibili

1.   I pesci sostano in quarantena almeno 60 giorni.

2.   I crostacei sostano in quarantena almeno 40 giorni.

3.   I molluschi sostano in quarantena almeno 90 giorni.

Articolo 14

Esami, campionamenti, prove e diagnosi

1.   Al fine di dimostrare l'assenza di una o più delle pertinenti malattie elencate, sono effettuati con esito negativo gli esami, i campionamenti, le prove e le diagnosi di cui all'allegato II.

2.   Per gli esami, i campionamenti, le prove e le diagnosi possono essere utilizzati animali sentinella, salvo nel caso in cui siano sottoposte a quarantena specie sensibili all'infezione da Marteilia refringens.

3.   Il numero di animali sentinella da utilizzare è determinato dall'autorità competente sulla base del numero di animali d'acquacoltura tenuti, delle dimensioni dell'unità di quarantena e delle caratteristiche della o delle pertinenti malattie elencate e delle specie in questione.

4.   Gli animali sentinella:

a)

sono di una specie sensibile alla malattia o alle malattie elencate in questione e, se possibile e tenuto conto delle loro condizioni di vita, negli stadi vitali di maggiore sensibilità;

b)

provengono da uno Stato membro, zona o compartimento o da un paese terzo o una parte di questo dichiarati indenni dalla malattia o dalle malattie elencate in questione;

c)

non sono vaccinati contro la malattia o le malattie elencate in questione;

d)

sono introdotte nell'unità di quarantena immediatamente prima o all'arrivo degli animali d'acquacoltura da sottoporre a quarantena e sono tenute a contatto con tali animali e nelle stesse condizioni zootecniche e ambientali.

Articolo 15

Ispezione

L'autorità competente provvede a ispezionare le condizioni di quarantena di ciascuna partita di animali d'acquacoltura almeno all'inizio e alla fine del periodo di quarantena.

Quando procede a tali ispezioni l'autorità competente:

a)

si assicura che esistano le condizioni ambientali idonee al rilevamento in laboratorio di una o più delle pertinenti malattie elencate;

b)

esamina i dati sulla mortalità durante la quarantena;

c)

se del caso, controlla gli animali d'acquacoltura nelle unità di quarantena.

SEZIONE 2

Specie portatrici

Articolo 16

Disposizioni in materia di quarantena applicabili alle specie portatrici

1.   Le specie portatrici sostano in quarantena almeno 30 giorni.

2.   L'acqua dell'unità di quarantena è cambiata almeno una volta al giorno.

Articolo 17

Ispezione

L'autorità competente provvede a ispezionare le condizioni di quarantena di ciascuna partita di animali d'acquacoltura almeno all'inizio e alla fine del periodo di quarantena.

Quando procede a tali ispezioni l'autorità competente:

a)

esamina i dati sulla mortalità durante la quarantena;

b)

se del caso, controlla gli animali d'acquacoltura nelle unità di quarantena.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Disposizione transitoria

In attesa dell'adozione dei metodi diagnostici da determinare conformemente all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE, le prove sui campioni prelevati per dimostrare l'assenza di una o più delle pertinenti malattie elencate durante la quarantena sono effettuate conformemente ai metodi diagnostici stabiliti nella relativa sezione per ciascuna delle malattie elencate dell'ultima versione del manuale delle prove diagnostiche sugli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

Articolo 19

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(3)  Cfr. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(5)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.


ALLEGATO I

Condizioni minime per gli impianti di quarantena

PARTE A

Configurazione e attrezzature

1.

L'impianto di quarantena è separato dagli altri impianti di quarantena, altre aziende o altre zone destinate a molluschicoltura da una distanza specificata dall'autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi che tiene conto dell'epidemiologia della malattia o delle malattie elencate in questione. Un impianto di quarantena può essere tuttavia ubicato all'interno di un'azienda o di una zona destinata a molluschicoltura.

2.

Le unità di quarantena devono essere realizzate in modo tale che siano impossibili scambi di acque tra di esse. Inoltre il sistema di deflusso delle acque di ciascuna unità di quarantena deve essere concepito in modo da evitare ogni possibile contaminazione incrociata tra le unità di quarantena o con le altre unità della stessa azienda o zona destinata a molluschicoltura.

3.

L'approvvigionamento idrico delle unità di quarantena deve essere indenne dalla malattia o dalle malattie elencate in questione.

4.

Se è ubicato in uno Stato membro, zona, compartimento o paese terzo o parte di questo dichiarati indenni da una o più delle malattie elencate o coperti da un programma di sorveglianza o di eradicazione con riguardo a una o più delle malattie elencate, il sistema di drenaggio delle unità di quarantena deve disporre di un sistema di trattamento delle acque reflue approvato dall'autorità competente. Il sistema di trattamento delle acque reflue deve:

a)

trattare tutte le acque reflue e i rifiuti generati nell'unità di quarantena in modo tale che sia efficacemente inattivato l'agente infettivo responsabile della malattia o delle malattie elencate in questione;

b)

essere dotato di dispositivi di emergenza a sicurezza intrinseca al fine di garantire il funzionamento ininterrotto e il contenimento completo.

5.

Le unità di quarantena devono essere realizzate in modo da evitare il contatto con gli altri animali suscettibili di diffondere una o più delle pertinenti malattie elencate.

6.

Tutte le attrezzature devono essere realizzate in modo da permetterne la pulizia e la disinfezione e devono essere disponibili strumenti appropriati per la pulizia e la disinfezione.

7.

Barriere sanitarie devono essere sistemate presso tutte le entrate/uscite dell'impianto di quarantena e delle sue singole unità.

8.

Ciascuna unità di quarantena dell'impianto deve essere dotata di attrezzature proprie al fine di evitare contaminazioni incrociate tra le diverse unità.

PARTE B

Condizioni di gestione

1.

Il responsabile dell'impresa d’acquacoltura che gestisce l'impianto di quarantena deve assicurarsi, su base contrattuale o in forza di uno strumento giuridico, i servizi di uno specialista, qualificato e riconosciuto, in sanità degli animali acquatici.

2.

Per ciascuna partita di animali d'acquacoltura sottoposti a quarantena:

a)

l'unità di quarantena deve essere pulita e disinfettata e non deve contenere animali d'acquacoltura per almeno sette giorni prima dell'introduzione di una nuova partita;

b)

il periodo di quarantena ha inizio soltanto quando sono introdotti gli ultimi animali d'acquacoltura della partita.

3.

Misure appropriate sono adottate per evitare la contaminazione incrociata fra le partite in entrata e in uscita.

4.

È vietato l'ingresso nell'impianto di quarantena di persone non autorizzate.

5.

Le persone che entrano nell'impianto di quarantena devono indossare indumenti e calzature di protezione.

6.

Deve essere evitato ogni contatto tra il personale o le attrezzature che possa provocare una contaminazione tra gli impianti di quarantena o le unità di quarantena o tra impianti di quarantena e aziende o zone destinate a molluschicoltura.

7.

Al momento del ricevimento, i mezzi di trasporto e le attrezzature, comprese le vasche, i contenitori e le acque, devono essere trattati in modo che sia efficacemente inattivato l'agente infettivo responsabile di una o più delle pertinenti malattie elencate.

8.

Gli animali d'acquacoltura morti o che presentano manifestazioni cliniche di malattie devono essere sottoposti a un'ispezione clinica da parte di uno specialista, qualificato e riconosciuto, in sanità degli animali acquatici e una selezione rappresentativa degli animali d'acquacoltura morti o che presentano manifestazioni cliniche di malattie deve essere esaminata in un laboratorio designato dall'autorità competente.

9.

I metodi di esame, di campionamento e diagnostici necessari devono essere applicati in consultazione con l'autorità competente e sotto il controllo di questa.

10.

Oltre agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2006/88/CE l'impianto di quarantena ha l'obbligo di annotare:

a)

gli orari di entrata/uscita del personale;

b)

il trattamento delle acque in entrata e delle acque reflue secondo il caso;

c)

eventuali anomalie nel corso della quarantena (interruzioni di corrente, danni agli edifici o condizioni meteorologiche avverse);

d)

per i campioni trasmessi per le prove, la data e l'esito.


ALLEGATO II

Esami, campionamenti, prove e diagnosi riguardo agli animali d'acquacoltura

1.

Gli esami, i campionamenti, le prove e le diagnosi riguardo agli animali d'acquacoltura devono essere effettuati assicurandosi che le condizioni ambientali idonee al rilevamento in laboratorio di una o più delle pertinenti malattie elencate siano presenti nell'impianto di quarantena durante l'intera durata della quarantena.

2.

Durante la quarantena i seguenti animali d'acquacoltura sono oggetto di campionamento entro 15 giorni prima della scadenza del periodo di quarantena:

a)

quando sono utilizzati animali sentinella devono essere prelevati campioni da tutti tali animali;

b)

quando non sono utilizzati animali sentinella devono essere prelevati campioni da un numero di animali d'acquacoltura tale da garantire il rilevamento di una o più delle pertinenti malattie elencate con una confidenza del 95 % se la prevalenza prevista è del 10 % (mai meno di 10 animali).

3.

Fatto salvo l'articolo 18, le prove sui campioni prelevati durante la quarantena devono essere effettuate in laboratori designati dall'autorità competente utilizzando metodi diagnostici da stabilire conformemente all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE.


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