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Document 32008E0843

Posizione comune 2008/843/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008 , che modifica e proroga la posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

OJ L 300, 11.11.2008, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/843/oj

11.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/55


POSIZIONE COMUNE 2008/843/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

che modifica e proroga la posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan (1).

(2)

Nelle conclusioni del 13 ottobre 2008 il Consiglio si è rallegrato dei progressi compiuti dall'Uzbekistan nell'ultimo anno per quanto concerne il rispetto dello stato di diritto e la tutela dei diritti umani. Il Consiglio ha incoraggiato l'Uzbekistan a progredire sulla via dei diritti umani, della democratizzazione e dello stato di diritto e si è rallegrato altresì dell'impegno assunto dall'Uzbekistan di collaborare con l'Unione europea su una serie di questioni inerenti ai diritti umani. In questo contesto, il Consiglio ha deciso di non prorogare i divieti di soggiorno applicati a determinate persone di cui alla posizione comune 2007/734/PESC.

(3)

Il Consiglio si è mostrato tuttavia preoccupato per la situazione dei diritti umani in Uzbekistan in un certo numero di settori ed ha esortato le autorità di questo paese a dare piena attuazione ai loro obblighi internazionali al riguardo. In questo contesto, il Consiglio ha deciso che l'embargo sulle armi imposto dalla posizione comune 2007/734/PESC dovrebbe essere prorogato per una durata di 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo1

La posizione comune 2007/734/PESC è prorogata fino al 13 novembre 2009.

Articolo 2

Gli articoli 3 e 4 e l'allegato II della posizione comune 2007/734/PESC sono abrogati.

Articolo 3

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dal giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 295 del 14.11.2007, pag. 34.


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