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Document 32008E0843
Council Common Position 2008/843/CFSP of 10 November 2008 amending and extending Common Position 2007/734/CFSP concerning restrictive measures against Uzbekistan
Posizione comune 2008/843/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008 , che modifica e proroga la posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan
Posizione comune 2008/843/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008 , che modifica e proroga la posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan
OJ L 300, 11.11.2008, p. 55–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2009
11.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/55 |
POSIZIONE COMUNE 2008/843/PESC DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2008
che modifica e proroga la posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 13 novembre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan (1). |
(2) |
Nelle conclusioni del 13 ottobre 2008 il Consiglio si è rallegrato dei progressi compiuti dall'Uzbekistan nell'ultimo anno per quanto concerne il rispetto dello stato di diritto e la tutela dei diritti umani. Il Consiglio ha incoraggiato l'Uzbekistan a progredire sulla via dei diritti umani, della democratizzazione e dello stato di diritto e si è rallegrato altresì dell'impegno assunto dall'Uzbekistan di collaborare con l'Unione europea su una serie di questioni inerenti ai diritti umani. In questo contesto, il Consiglio ha deciso di non prorogare i divieti di soggiorno applicati a determinate persone di cui alla posizione comune 2007/734/PESC. |
(3) |
Il Consiglio si è mostrato tuttavia preoccupato per la situazione dei diritti umani in Uzbekistan in un certo numero di settori ed ha esortato le autorità di questo paese a dare piena attuazione ai loro obblighi internazionali al riguardo. In questo contesto, il Consiglio ha deciso che l'embargo sulle armi imposto dalla posizione comune 2007/734/PESC dovrebbe essere prorogato per una durata di 12 mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo1
La posizione comune 2007/734/PESC è prorogata fino al 13 novembre 2009.
Articolo 2
Gli articoli 3 e 4 e l'allegato II della posizione comune 2007/734/PESC sono abrogati.
Articolo 3
Gli effetti della presente posizione comune decorrono dal giorno della sua adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 295 del 14.11.2007, pag. 34.