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Document 32008R1007
Regulation (EC) No 1007/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 amending Regulation (EC) No 460/2004 establishing the European Network and Information Security Agency as regards its duration (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1007/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1007/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 293, 31.10.2008, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2013; abrogato da 32013R0526
31.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 293/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1007/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 460/2004 (3) che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (in seguito denominata «l'Agenzia») per un periodo di cinque anni. |
(2) |
Il 23 marzo 2007, dopo la valutazione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha formulato raccomandazioni sulle modifiche che è opportuno apportare al regolamento (CE) n. 460/2004. |
(3) |
Conformemente alla strategia per legiferare meglio, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica relativa alla proroga e al futuro dell'Agenzia, che ha avuto luogo dal 13 giugno al 7 settembre 2007. |
(4) |
Dato che il mandato dell'Agenzia scadrà il 13 marzo 2009 e per garantire la coerenza e la continuità, è necessario adottare una proroga che consentirà un'ulteriore discussione sull'Agenzia, che rifletterà i risultati del processo di valutazione dell'Agenzia, le raccomandazioni del consiglio di amministrazione e la revisione in corso del quadro regolamentare per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. Essa consentirà inoltre un'ulteriore riflessione sull'orientamento generale degli sforzi europei volti ad aumentare la sicurezza della rete e delle informazioni. Il prolungamento della durata dell'Agenzia non dovrebbe influire sui risultati di tale discussione. |
(5) |
La durata dell'Agenzia dovrebbe pertanto essere prorogata al 13 marzo 2012, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 460/2004
L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 460/2004 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Durata
L'Agenzia è istituita il 14 marzo 2004 per un periodo di otto anni.»
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 24 settembre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J.-P. JOUYET
(1) Parere del 13 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 settembre 2008.
(3) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.