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Document 32008R1004
Commission Regulation (EC) No 1004/2008 of 15 October 2008 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 39 and International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1004/2008 della Commissione, del 15 ottobre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 39 e l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1004/2008 della Commissione, del 15 ottobre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 39 e l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 275, 16.10.2008, p. 37–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2008; abrog. impl. da 32008R1126
16.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 275/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1004/2008 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 39 e l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e interpretazioni vigenti alla data del 14 settembre 2002. |
(2) |
Il 13 ottobre 2008 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha adottato modifiche al principio contabile internazionale (IAS) 39 «Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione» e all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7: «Strumenti finanziari: informazioni integrative», di seguito «modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 7». Le modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 7 autorizzano la riclassificazione di determinati strumenti finanziari dalla categoria «posseduti per negoziazione» in circostanze rare. L’attuale crisi finanziaria è considerata come una di tali circostanze rare che possono giustificare l’uso di questa possibilità da parte delle società. |
(3) |
Conformemente alle modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 7, occorre autorizzare le imprese a riclassificare determinati strumenti finanziari a decorrere dal 1o luglio 2008. |
(4) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 7 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ha esaminato il parere dell’EFRAG sull’omologazione e ha comunicato alla Commissione europea di considerarlo equilibrato ed obiettivo. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Considerato il contesto delle attuali turbolenze finanziarie e tenuto conto del fatto che taluni strumenti finanziari non sono più negoziati ovvero i relativi mercati non sono più attivi o sono in difficoltà, occorre dare effetto immediato alle modifiche che consentono la riclassificazione di taluni strumenti finanziari; pertanto l’entrata in vigore del presente regolamento riveste carattere di urgenza. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003, il principio contabile internazionale (IAS) 39 «Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione» e l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 «Strumenti finanziari: informazioni integrative» sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2008.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)
IAS 39 |
Modifiche allo IAS 39 «Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione» |
IFRS 7 |
Modifiche all’IFRS 7 «Strumenti finanziari: informazioni integrative» |
Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
Riclassificazione delle attività finanziarie (modifiche allo IAS 39 «Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione» e all’IFRS 7 «Strumenti finanziari: informazioni integrative»)
Modifiche allo IAS 39
Il paragrafo 50 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 50B-50F e 103G.
VALUTAZIONE
Riclassificazioni
50 |
Un’entità:
Un’entità non deve riclassificare alcuno strumento finanziario nella categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico dopo la rilevazione iniziale. |
50B |
Un’attività finanziaria alla quale si applica il paragrafo 50, lettera c) (ad eccezione di un’attività finanziaria del tipo descritto al paragrafo 50D), può essere riclassificata fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico solo in rare circostanze. |
50C |
Se un’entità riclassifica un’attività finanziaria fuori della categoria del fair value (valore) rilevato a conto economico conformemente al paragrafo 50B, l’attività finanziaria deve essere riclassificata al suo fair value (valore equo) alla data della riclassificazione. L’utile o la perdita già rilevati a conto economico non devono essere ripristinati. Il fair value (valore equo) dell’attività finanziaria alla data della riclassificazione diventa il suo nuovo costo o costo ammortizzato a seconda dei casi. |
50D |
Un’attività finanziaria alla quale si applica il paragrafo 50, lettera c), che avrebbe soddisfatto la definizione di finanziamenti e crediti (se l’attività finanziaria non avesse dovuto essere classificata come posseduta per la negoziazione alla rilevazione iniziale) può essere riclassificata fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico se l’entità ha l’intenzione e la capacità di possedere l’attività finanziaria nel prevedibile futuro o fino a scadenza. |
50E |
Un’attività finanziaria classificata come disponibile per la vendita che avrebbe soddisfatto la definizione di finanziamenti e crediti (se non fosse stata designata come disponibile per la vendita) può essere riclassificata fuori della categoria «disponibile per la vendita» nella categoria «finanziamenti e crediti» se l’entità ha l’intenzione e la capacità di possedere l’attività finanziaria per il futuro prevedibile o fino a scadenza. |
50F |
Se un’entità riclassifica un’attività finanziaria fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico conformemente al paragrafo 50D o fuori della categoria «disponibile per la vendita» conformemente al paragrafo 50E, essa deve riclassificare l’attività finanziaria al suo fair value (valore equo) alla data di riclassificazione. Per un’attività finanziaria riclassificata conformemente al paragrafo 50D, l’utile o la perdita già rilevati a conto economico non devono essere ripristinati. Il fair value (valore equo) dell’attività finanziaria alla data della riclassificazione diventa il suo nuovo costo o costo ammortizzato a seconda dei casi. Per un’attività finanziaria riclassificata fuori della categoria «disponibile per la vendita» conformemente al paragrafo 50E, l’utile o la perdita precedenti su tale attività che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 55, lettera b), devono essere contabilizzati conformemente al paragrafo 54. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
103G |
«Riclassificazione delle attività finanziarie» (modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 7), pubblicato nell’ottobre 2008, ha modificato i paragrafi 50 e AG8 e ha aggiunto i paragrafi 50B-50F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1o luglio 2008. L’entità non deve riclassificare un’attività finanziaria conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E prima del 1o luglio 2008. Qualsiasi riclassificazione di un’attività finanziaria effettuata in esercizi aventi inizio il 1o novembre 2008 o in data successiva acquisisce efficacia solo a partire dalla data in cui viene realizzata la riclassificazione. Qualsiasi riclassificazione di un’attività finanziaria conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E non deve essere applicata retroattivamente agli esercizi conclusi prima della data di entrata in vigore stabilita nel presente paragrafo. |
Nell’appendice A «Guida operativa», è modificato il paragrafo AG8.
Tasso di interesse effettivo
AG8 |
Se un’entità rivede le proprie stime di riscossioni o pagamenti, l’entità deve rettificare il valore contabile dell’attività o passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi finanziari stimati effettivi e rideterminati. L’entità ricalcola il valore contabile calcolando il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario. La rettifica è rilevata come provento o onere nel conto economico. Se un’attività finanziaria è riclassificata conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E e l’entità aumenta successivamente le sue stime degli incassi futuri a seguito del maggiore grado di recuperabilità di tali incassi, l’effetto di tale aumento deve essere rilevato come adeguamento al tasso di interesse effettivo dalla data del cambiamento della stima anziché come adeguamento al valore contabile dell’attività alla data del cambiamento della stima. |
Modifiche all’IFRS 7
Il paragrafo 12 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 12A e 44E.
RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PER LA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E IL RISULTATO ECONOMICO
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
Riclassificazione
12 |
Qualora l’entità abbia riclassificato un’attività finanziaria (conformemente ai paragrafi 51-54 dello IAS 39) come un’attività valutata:
essa deve indicare l’ammontare riclassificato da e verso ogni categoria e illustrare i motivi della riclassificazione. |
12A |
Se l’entità ha riclassificato un’attività finanziaria fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico conformemente al paragrafo 50B o 50D dello IAS 39 o fuori della categoria «disponibile per la vendita» conformemente al paragrafo 50E dello IAS 39, essa deve indicare:
|
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
44E |
«Riclassificazione delle attività finanziarie» (modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 7), pubblicato nell’ottobre 2008, ha modificato il paragrafo 12 e ha aggiunto il paragrafo 12A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1o luglio 2008. |