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Document 32008D0617

Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008 , relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d’intervento degli Stati membri dell’Unione europea in situazioni di crisi

OJ L 210, 6.8.2008, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 296 - 298

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/617/oj

6.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/73


DECISIONE 2008/617/GAI DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d’intervento degli Stati membri dell’Unione europea in situazioni di crisi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 30, 32 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l’iniziativa della Repubblica d’Austria (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 29 del trattato stabilisce che l’obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

(2)

Nella dichiarazione sulla solidarietà contro il terrorismo del 25 marzo 2004 i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’Unione europea hanno dichiarato che è loro ferma intenzione che gli Stati membri mobilitino tutti gli strumenti di cui dispongono per prestare assistenza a uno Stato membro o a uno Stato aderente sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico.

(3)

In seguito agli attacchi dell’11 settembre 2001, le unità speciali d’intervento di tutte le autorità di contrasto degli Stati membri hanno già intrapreso attività di cooperazione sotto l’egida della Task Force dei capi di polizia. Dal 2001 la loro rete, detta «Atlas», ha tenuto vari seminari ed effettuato studi, scambi di materiali ed esercitazioni comuni.

(4)

Nessun singolo Stato membro dispone di tutti i mezzi, di tutte le risorse e di tutte le competenze che si richiedono per affrontare efficacemente situazioni di crisi specifiche o su vasta scala, di qualunque tipo esse siano, che esigono un intervento speciale. Riveste pertanto importanza cruciale che ogni Stato membro abbia la possibilità di chiedere l’assistenza di un altro Stato membro.

(5)

La decisione 2008/615/GAI del 23 giugno 2008 del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (3) («decisione Prüm»), in particolare l’articolo 18, regola le forme di assistenza di polizia tra gli Stati membri durante assembramenti ed analoghi eventi di rilievo, catastrofi e incidenti gravi. La presente decisione non riguarda assembramenti, catastrofi naturali o incidenti gravi ai sensi dell’articolo 18 della decisione Prüm, bensì integra tali disposizioni della decisione Prüm prevedendo forme di assistenza di polizia tra gli Stati membri attraverso unità speciali d’intervento in altre situazioni, vale a dire in situazioni di crisi provocate dall’uomo che rappresentino una seria minaccia fisica diretta per persone, proprietà, infrastrutture o istituzioni, in particolare la cattura di ostaggi, i dirottamenti aerei ed eventi simili.

(6)

La disponibilità di tale quadro giuridico e di un repertorio che indichi le autorità competenti consentirà agli Stati membri di reagire rapidamente e risparmiare tempo al sopraggiungere di una siffatta situazione di crisi. Inoltre, al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire tali situazioni di crisi, e in particolare gli episodi terroristici, e di farvi fronte, è essenziale che le unità speciali d’intervento si riuniscano regolarmente e organizzino formazioni comuni, per poter beneficiare delle esperienze reciproche.

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali volte a consentire ad unità speciali d’intervento di uno Stato membro di fornire assistenza e/o operare sul territorio di un altro Stato membro (di seguito lo «Stato membro richiedente») ove quest’ultimo ne abbia fatto richiesta ed esse abbiano deciso di accoglierla per far fronte a una situazione di crisi. Le modalità pratiche e le disposizioni di attuazione che integrano la presente decisione sono convenute direttamente tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro richiesto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione s’intende per:

a)

«unità speciale d’intervento» qualsiasi unità di contrasto di uno Stato membro specializzata nel controllo di situazioni di crisi;

b)

«situazione di crisi» qualsiasi situazione in cui le autorità competenti di uno Stato membro hanno fondati motivi per supporre l’esistenza di un reato che rappresenti una seria minaccia fisica diretta per persone, proprietà, infrastrutture o istituzioni in detto Stato membro, in particolare le situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (4);

c)

«autorità competente» l’autorità nazionale abilitata a chiedere e rilasciare autorizzazioni in merito allo spiegamento delle unità speciali d’intervento.

Articolo 3

Assistenza a un altro Stato membro

1.   Con una richiesta presentata tramite le autorità competenti, in cui sono esposte la natura dell’assistenza richiesta e le relative esigenze operative, uno Stato membro può chiedere l’assistenza di un’unità speciale d’intervento di un altro Stato membro per far fronte a una situazione di crisi. L’autorità competente dello Stato membro richiesto può accogliere o respingere tale richiesta o proporre un tipo di assistenza diverso.

2.   Fatto salvo l’accordo tra gli Stati membri interessati, l’assistenza può consistere nella fornitura di attrezzature e/o competenze specifiche allo Stato membro richiedente e/o nella condotta di operazioni sul suo territorio, utilizzando se necessario le armi.

3.   Nel caso di azioni sul territorio dello Stato membro richiedente, i funzionari dell’unità speciale d’intervento sono autorizzati ad operare in funzione di supporto sul territorio dello Stato membro richiedente e a prendere tutte le misure necessarie per fornire l’assistenza richiesta nella misura in cui:

a)

operano sotto la responsabilità, l’autorità e la direzione dello Stato membro richiedente e nel rispetto della sua legislazione; e

b)

operano nei limiti dei poteri di cui dispongono in virtù della loro legislazione nazionale.

Articolo 4

Responsabilità civile e penale

Quando i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro e/o sono utilizzate attrezzature ai sensi della presente decisione, si applicano le disposizioni in materia di responsabilità civile e penale di cui all’articolo 21, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 22 della decisione Prüm.

Articolo 5

Riunioni e formazione comune

Gli Stati membri partecipanti provvedono a che le rispettive unità speciali d’intervento tengano riunioni e organizzino formazioni ed esercitazioni comuni, ove necessario, al fine di scambiare le loro esperienze, le loro competenze specifiche e le informazioni generali, pratiche e tecniche sul modo di far fronte a situazioni di crisi. Tali riunioni, formazioni ed esercitazioni possono essere finanziate nel quadro delle possibilità offerte dai programmi finanziari dell’Unione, per ottenere fondi dal bilancio dell’Unione europea. In tale contesto, lo Stato membro che esercita la presidenza dell’Unione si adopera per assicurare la tenuta di tali riunioni, formazioni ed esercitazioni.

Articolo 6

Costi

Lo Stato membro richiedente si fa carico dei costi operativi sostenuti dalle unità speciali d’intervento dello Stato membro richiesto in relazione all’applicazione dell’articolo 3, inclusi i costi di trasporto e di alloggio, salvo se altrimenti concordato tra gli Stati membri interessati.

Articolo 7

Relazione con altri strumenti

1.   Fatti salvi gli impegni da essi assunti nel quadro di altri atti adottati ai sensi del titolo VI del trattato, in particolare la decisione Prüm:

a)

gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera in vigore il 23 giugno 2008, nella misura in cui tali accordi o intese non sono incompatibili con gli obiettivi della presente decisione;

b)

gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera dopo il 23 dicembre 2008, nella misura in cui tali accordi o intese prevedono di estendere o ampliare gli obiettivi della presente decisione.

2.   Gli accordi e le intese di cui al paragrafo 1 non possono pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

3.   Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione degli accordi o delle intese di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Disposizioni finali

Il segretariato generale del Consiglio redige e tiene aggiornato l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri abilitate a richiedere e ad autorizzare l’assistenza di cui all’articolo 3.

Il segretariato generale del Consiglio informa le autorità di cui al paragrafo 1 di qualsiasi modifica apportata all’elenco stabilito ai sensi del presente articolo.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 23 dicembre 2008.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU C 321 del 29.12.2006, pag. 45.

(2)  Parere del 31 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale

(4)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.


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