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Document 32008L0064

Direttiva 2008/64/CE della Commissione, del 27 giugno 2008 , che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

OJ L 168, 28.6.2008, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 271 - 275

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32016R2031 vedi 32000L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/64/oj

28.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/31


DIRETTIVA 2008/64/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

sentiti gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE concerne alcune misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Essa prevede altresì che alcune zone siano riconosciute come zone protette.

(2)

In base alle informazioni fornite dagli Stati membri si è determinato che soltanto alcuni vegetali destinati alla piantagione di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. e Solanaceae rischiano di propagare la Heliothis armigera Hübner. Visto che il rischio di propagazione dell'organismo è limitato a tali vegetali, occorre sopprimere tale organismo dall'allegato I della direttiva 2000/29/CE, che impone un divieto generale, e inserirlo invece nell'allegato II della stessa direttiva, che impone un divieto soltanto in relazione ad alcuni vegetali specifici che presentano un rischio. Inoltre, per conformarsi alla denominazione scientifica recentemente riveduta, occorre sostituire il nome Heliothis armigera Hübner con Helicoverpa armigera (Hübner).

(3)

Dalle informazioni fornite dagli Stati membri si evince che la presenza di Colletotrichum acutatum Simmonds è estesa all'interno della Comunità. Di conseguenza è necessario che tale organismo non figuri più sull'elenco degli organismi nocivi di cui alla direttiva 2000/29/CE né formi più oggetto di misure di protezione da adottare a norma di tale direttiva. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 2000/29/CE.

(4)

In base alle informazioni pervenute dal Portogallo, la presenza di Citrus tristeza virus (isolati europei) risulta attualmente insediata a Madeira. Occorre quindi che questa parte del territorio portoghese non sia più riconosciuta come zona protetta per quanto riguarda questo organismo nocivo e che gli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.

(5)

In base alle informazioni pervenute dalla Spagna, la presenza di Thaumetopoea pityocampa (Den. e Schiff.) risulta attualmente insediata a Ibiza. Occorre quindi che questa parte del territorio spagnolo non sia più riconosciuta come zona protetta per quanto riguarda questo organismo nocivo e che gli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.

(6)

Da informazioni fornite dalla Slovenia, la presenza di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. risulta attualmente insediata nelle regioni Koroška e Notranjska. Tali regioni non devono quindi più essere riconosciute come zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. e gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE vanno modificati di conseguenza.

(7)

Da informazioni fornite dall'Italia, la presenza di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. risulta attualmente insediata in alcune parti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Tali parti del territorio italiano non devono quindi più essere riconosciute come zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.). Winsl. et al. e gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE debbono essere modificati di conseguenza.

(8)

Dalla legislazione svizzera in materia di protezione dei vegetali risulta che i cantoni di Berna e dei Grisoni non sono più riconosciuti come zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in Svizzera. Occorre quindi sopprimere la deroga in forza della quale sono autorizzate, in base a requisiti particolari, alcune importazioni da tali regioni verso alcune zone protette e modificare di conseguenza la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE.

(9)

Occorre modificare di conseguenza gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni dal 1o settembre 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).


ALLEGATO

Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:

1)

nella lettera a) della sezione II della parte A dell'allegato I, il punto 3 è soppresso;

2)

l'allegato II è modificato come segue:

a)

la sezione II, parte A, è modificata come segue:

i)

nella lettera a), dopo il punto 6.1 è inserito il seguente punto 6.2:

«6.2.

Heliothis armigera (Hübner)

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. e della famiglia delle Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezioni delle sementi»;

ii)

nella lettera c), il punto 2 è soppresso;

b)

la parte B è modificata come segue:

i)

nella lettera a), il punto 10 è soppresso;

ii)

nel punto 2 della lettera b) il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna), P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

iii)

nel punto 1 della lettera d) il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)»;

3)

la parte B dell'allegato III è modificata come segue:

a)

nel punto 1 il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

b)

nel punto 2 il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

4)

l'allegato IV è modificato come segue:

a)

la parte A è modificata come segue:

i)

nel punto 27.1 della sezione I, nella seconda colonna, requisiti particolari, il termine «Heliothis armigera Hübner» è sostituito da «Helicoverpa armigera (Hübner)»;

ii)

nel punto 20 della sezione II, nella seconda colonna, requisiti particolari, il termine «Heliothis armigera Hübner» è sostituito da «Helicoverpa armigera (Hübner)»;

b)

la parte B è modificata come segue:

i)

il punto 17 è soppresso;

ii)

il punto 21 è modificato come segue:

nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto c) è sostituito dal seguente:

«c)

che i vegetali sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Friburgo, Vaud, Valais, oppure»,

il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

iii)

il punto 21.3 è modificato come segue:

nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto b) è sostituito dal seguente:

«b)

sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Friburgo, Vaud, Valais, oppure»;

il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

iv)

il punto 31 è modificato come segue:

il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)».


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