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Document 32008E0123

Azione comune 2008/123/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008 , relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo

OJ L 42, 16.2.2008, p. 88–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/123/oj

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/88


AZIONE COMUNE 2008/123/PESC DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 2008

relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244.

(2)

Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/623/PESC (1) relativa all'istituzione di un gruppo incaricato di contribuire ai preparativi per l'istituzione di un possibile Ufficio civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell'Unione europea (gruppo di preparazione UCI/RSUE).

(3)

Il 13-14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha sottolineato che l'UE è pronta a svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell'attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo. Ha dichiarato la disponibilità dell'UE ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione PESD e un contributo ad un Ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali.

(4)

Parallelamente alla presente azione comune, il Consiglio adotterà un'azione comune relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO).

(5)

Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro strategico della politica dell'UE nei riguardi della regione dei Balcani occidentali e si applicano al Kosovo i suoi strumenti, fra cui rientrano il partenariato europeo, il dialogo politico e tecnico nel quadro del meccanismo di controllo del PSA ed i relativi programmi di assistenza comunitari.

(6)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinamento con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza comunitaria.

(7)

Il Consiglio prevede che i poteri e le competenze dell'RSUE e i poteri e le competenze del Rappresentante civile internazionale (RCI) siano attribuiti alla stessa persona.

(8)

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Nomina

Il sig. Pieter Feith è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo per il periodo dalla data di adozione dell'azione comune fino al 28 febbraio 2009.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’UE in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell'attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo, in vista di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico che contribuisca alla cooperazione e alla stabilità regionali, sulla base di relazioni di buon vicinato, un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'UE in Kosovo, l'RSUE ha mandato di:

a)

offrire la consulenza e il sostegno dell'UE nel processo politico;

b)

promuovere il coordinamento politico generale dell'UE in Kosovo;

c)

fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;

d)

assicurare la coerenza dell'azione dell'UE nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell'RSUE costituisce il principale punto di contatto dell'UE per i media del Kosovo sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESC/PESD). Tutte le attività relative alla stampa e all'informazione del pubblico saranno svolte in stretto e continuo coordinamento con il portavoce dell'SG/AR/Servizio stampa del Segretariato del Consiglio;

e)

fino alla scadenza dell'azione comune 2006/623/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'istituzione di un gruppo dell'UE incaricato di contribuire ai preparativi per l'istituzione di una possibile missione civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell'Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE), fornire orientamento politico e direzione operativa al capo del gruppo di preparazione designato, in preparazione del contributo dell'UE ad un Ufficio civile internazionale;

f)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche nei confronti delle donne e dei bambini, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR).

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE orientamenti strategici e direzione politica nell’ambito del mandato.

3.   Fino alla scadenza dell'azione comune 2006/623/PESC, l'RSUE è appoggiato dal gruppo di preparazione designato.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dalla data di adozione della presente azione comune fino al 28 febbraio 2009 è pari a 380 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente azione comune. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Per coadiuvare l'RSUE nell'attuazione del suo mandato è distaccato del personale apposito UE che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'UE in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea in questione. Anche gli esperti distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse della missione dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate

1.   L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

2.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

3.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare all'ONU e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il Segretariato del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, compreso un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'UE sul campo agiscano in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione.

2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE ed il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente.

3.   L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

4.   L'RSUE, insieme ad altri attori UE sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'UE sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono riesaminate regolarmente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2008 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2008. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 253 del 16.9.2006, pag. 29. Azione comune modificata e prorogata da ultimo dall'azione comune 2007/744/PESC (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 27).

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

(3)  Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/881/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 17).


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