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Document 32007R1524

Regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

OJ L 343, 27.12.2007, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 210 - 213

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; abrogato da 32014R1141

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1524/oj

27.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 343/5


Regolamento (CE) n. 1524/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 191,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che il Parlamento europeo debba pubblicare una relazione sull’applicazione di detto regolamento che indichi, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.

(2)

Nella risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei (3), il Parlamento europeo ha concluso che, alla luce dell’esperienza acquisita dalla sua entrata in vigore nel 2004, alcuni aspetti del regolamento (CE) n. 2004/2003 dovessero essere migliorati, il tutto con l’obiettivo prioritario di migliorare la situazione relativa al finanziamento di tali partiti politici e delle fondazioni ad essi affiliate.

(3)

È opportuno introdurre disposizioni che prevedano il sostegno finanziario alle fondazioni politiche a livello europeo, in quanto le fondazioni politiche a livello europeo affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull’integrazione europea, oltreché svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche. Tale assistenza finanziaria dovrebbe figurare nella sezione «Parlamento» del bilancio generale dell’Unione europea, come avviene per i partiti politici a livello europeo.

(4)

Garantire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini alla vita democratica dell’Unione europea rimane un obiettivo importante. In tale contesto, le organizzazioni politiche giovanili possono svolgere un ruolo particolare, stimolando l’interesse dei giovani per il sistema politico dell’Unione europea, agevolandone la conoscenza concreta e incoraggiando attivamente la loro partecipazione al processo democratico a livello europeo.

(5)

Per migliorare le condizioni per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo e per incoraggiare questi ultimi a garantire un’adeguata programmazione finanziaria a lungo termine, è opportuno adeguare il livello minimo di cofinanziamento richiesto. È opportuno prevedere lo stesso livello di cofinanziamento per le fondazioni politiche a livello europeo.

(6)

Allo scopo di rafforzare e promuovere ulteriormente il carattere europeo delle elezioni al Parlamento europeo, è opportuno prevedere chiaramente che gli stanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione europea possano essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici o dei candidati nazionali. I partiti politici a livello europeo operano nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, in particolare per mettere in risalto il carattere europeo di tali elezioni. A norma dell’articolo 8 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (4), il finanziamento e la limitazione delle spese elettorali nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali. Le disposizioni nazionali si applicano anche alle spese elettorali per le elezioni e i referendum nazionali,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2004/2003

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti:

«4)

“fondazione politica a livello europeo”: un ente o una rete di enti dotati di personalità giuridica in uno Stato membro, affiliati ad un partito politico a livello europeo, che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali perseguiti dall’Unione europea, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito a livello europeo, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea,

sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze, studi sui temi di cui sopra a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile,

sviluppo della cooperazione con enti dello stesso tipo al fine di promuovere la democrazia,

creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati;

5)

“finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea”: una sovvenzione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5) (in seguito denominato “il regolamento finanziario”).

2)

all’articolo 3 l’unico comma diventa il paragrafo 1 e sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2.   Una fondazione politica a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:

a)

deve essere affiliata ad uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a norma del paragrafo 1, come certificato dal partito medesimo;

b)

deve avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede. Tale personalità giuridica è distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata;

c)

deve rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l’Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;

d)

non persegue finalità di lucro;

e)

ha un organo direttivo la cui composizione è equilibrata dal punto di vista geografico.

3.   Nell’ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall’altra.»;

3)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3;»

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Una fondazione politica a livello europeo può richiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea solo tramite il partito politico a livello europeo al quale è affiliata.

5.   I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo sono ripartiti in base alla sua affiliazione ad un partito politico a livello europeo, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1. Ai fondi ripartiti in questo modo si applicano gli articoli 9 e 9 bis.

6.   I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo sono utilizzati esclusivamente per finanziare le sue attività, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4. In nessun caso i fondi possono essere utilizzati per finanziare campagne elettorali o referendarie.

7.   Nella valutazione delle domande di finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, i paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo.»;

4)

all’articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo.

5.   Se un partito politico a livello europeo al quale è affiliata una fondazione politica a livello europeo perde il proprio status, tale fondazione politica è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.

6.   Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non siano più soddisfatte, la fondazione politica a livello europeo in questione è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.»;

5)

gli articoli 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Obblighi collegati al finanziamento

1.   Un partito politico a livello europeo nonché una fondazione politica a livello europeo:

a)

pubblicano annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa all’attivo e al passivo;

b)

dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR all’anno e per donatore.

2.   Un partito politico a livello europeo nonché una fondazione politica a livello europeo non accettano:

a)

donazioni anonime;

b)

donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo;

c)

donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina;

d)

donazioni che superano 12 000 EUR all’anno e per donatore, provenienti da qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui alla lettera c), fatto salvo il disposto dei paragrafi 3 e 4;

e)

donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.

3.   I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti politici nazionali che siano membri di un partito politico a livello europeo o da una persona fisica che sia membro di un partito politico a livello europeo sono ammissibili. I contributi a un partito politico a livello europeo provenienti da partiti politici nazionali o da una persona fisica non devono superare il 40 % del bilancio annuale di detto partito politico a livello europeo.

4.   I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da fondazioni politiche nazionali che siano membri di una fondazione politica a livello europeo e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Tali contributi non devono superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione politica a livello europeo e non possono derivare da fondi che un partito politico a livello europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento a titolo del bilancio generale dell’Unione europea.

L’onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

Articolo 7

Divieto di finanziamento

1.   I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell’Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali. Detti partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all’applicazione delle rispettive normative nazionali.

2.   I fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio generale dell’Unione europea o di qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti o di candidati politici a livello europeo o nazionale né di fondazioni a livello nazionale.

Articolo 8

Natura delle spese

Senza pregiudizio del finanziamento delle fondazioni politiche, gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni.

Le spese dei partiti politici a livello europeo possono inoltre comprendere campagne di finanziamento realizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a cui essi partecipano come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera d). A norma dell’articolo 7, tali stanziamenti non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici o dei candidati nazionali.

Tali stanziamenti non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie.

Tuttavia, a norma dell’articolo 8 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.»;

6)

all’articolo 9 i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche a livello europeo sono determinati nell’ambito della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al regolamento finanziario e alle relative modalità di esecuzione.

Le procedure di esecuzione del presente regolamento sono fissate dall’autorità che autorizza la spesa.

2.   La valutazione dei beni mobili e immobili e il loro ammortamento sono effettuati conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni, come previsto all’articolo 133 del regolamento finanziario.

3.   Il controllo dei finanziamenti assegnati a norma del presente regolamento è esercitato conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

Il controllo è effettuato inoltre sulla base di una certificazione annuale ad opera di un organismo di revisione esterno e indipendente. Tale certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario pertinente.»;

7)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Trasparenza

Il Parlamento europeo pubblica congiuntamente, in una sezione del suo sito Internet creata ad hoc, i seguenti documenti:

una relazione annuale recante una tabella degli importi versati a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo, per ogni esercizio finanziario per cui sono state erogate sovvenzioni,

la relazione del Parlamento europeo sull’applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate, come previsto all’articolo 12,

le disposizioni di applicazione del presente regolamento.»;

8)

all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I finanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione europea non possono superare l’85 % dei costi di un partito politico o di una fondazione politica a livello europeo che siano ammissibili al finanziamento. L’onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.»;

9)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Valutazione

Entro il 15 febbraio 2011 il Parlamento europeo pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.».

Articolo 2

Disposizione transitoria

Le disposizioni stabilite dal presente regolamento si applicano alle sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo a partire dall’esercizio finanziario 2008.

Per l’esercizio finanziario 2008 le domande di finanziamento di fondazioni politiche a livello europeo a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2004/2003 riguardano esclusivamente i costi ammissibili sostenuti dopo il 1o settembre 2008.

I partiti politici a livello europeo che abbiano debitamente presentato domanda di sovvenzione per il 2008 possono, entro il 28 marzo 2008, presentare una domanda supplementare di finanziamento, basata sulle modifiche introdotte dal presente regolamento e, se del caso, un domanda di sovvenzione per la fondazione politica a livello europeo ad essi affiliata. Il Parlamento europeo adotta le pertinenti misure di esecuzione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

(2)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(3)  GU C 292 E dell’1.12.2006, pag. 127.

(4)  GU L 278 dell’8.10.1976, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).»;


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