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Document 32007R1573

Regolamento (CE) n. 1573/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , che fissa, per la campagna 2008, l’ammontare dell’aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

OJ L 340, 22.12.2007, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1573/oj

22.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/83


REGOLAMENTO (CE) N. 1573/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

che fissa, per la campagna 2008, l’ammontare dell’aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2814 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell’aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.

(2)

Questi aiuti hanno come scopo d’incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conservare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

(3)

L’ammontare dell’aiuto dovrebbe essere fissato in modo da non perturbare l’equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.

(4)

L’ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2008 gli importi dell’aiuto al riporto di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quelli dell’aiuto forfettario di cui all’articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento sono indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).

(2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

(3)  GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.


ALLEGATO

1.

Ammontare dell’aiuto al riporto per i prodotti dell’allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell’allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

Ammontare dell’aiuto

(EUR/t)

1

2

I.

Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati

 

Sardine della specie Sardina pilchardus

345

Altre specie

280

II.

Filettatura, congelamento e magazzinaggio

375

III.

Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati

270

IV.

Marinatura e magazzinaggio

250

2.

Ammontare dell’aiuto al riporto per gli altri prodotti dell’allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione e/o di conservazione di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti

Ammontare dell’aiuto

(EUR/t)

1

2

3

I.

Congelamento e magazzinaggio

Scampi

(Nephrops norvegicus)

310

Code di scampi

(Nephrops norvegicus)

235

II.

Decapitazione, congelamento e magazzinaggio

Scampi

(Nephrops norvegicus)

285

III.

Cottura, congelamento e magazzinaggio

Scampi

(Nephrops norvegicus)

310

Granchi

(Cancer pagurus)

235

IV.

Pastorizzazione e magazzinaggio

Granchi

(Cancer pagurus)

375

V.

Conservazione in vivaio o in gabbia

Granchi

(Cancer pagurus)

210

3.

Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione

Ammontare dell’aiuto

(EUR/t)

I.

Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati

280

II.

Filettatura, congelamento e magazzinaggio

375


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