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Document 32007R1542

Regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 , relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

OJ L 337, 21.12.2007, p. 56–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; abrogato da 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1542/oj

21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1542/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede la possibilità di adottare modalità di applicazione per quanto riguarda la creazione delle strutture tecnico-amministrative necessarie per garantire l’efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione, conformemente a quanto disposto al paragrafo 3 del medesimo articolo.

(2)

Al fine di garantire un’equa concorrenza, è opportuno introdurre procedure armonizzate per lo sbarco e la pesatura delle catture di aringhe, sgombri e sugarelli.

(3)

Procedure di sbarco e di pesatura sono state definite nel periodo 2002-2005 in stretta cooperazione tra la Comunità, la Norvegia e le Isole Færøer e integrate nella normativa comunitaria nella fase di elaborazione quali misure tecniche e di controllo transitorie previste dal regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2).

(4)

Per consentire un controllo e un’ispezione adeguati degli sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli da parte dei pescherecci comunitari, è opportuno che gli sbarchi siano autorizzati unicamente nei porti designati della Comunità o dei paesi terzi che applicano un sistema simile a quello della Comunità per lo sbarco e la pesatura delle specie considerate.

(5)

Al fine di migliorare la precisione delle informazioni registrate nel giornale di bordo è necessario prevedere alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (3). A fini di chiarezza, è opportuno specificare che alcune prescrizioni del presente regolamento si applicano in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4).

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli sbarchi effettuati nella Comunità da pescherecci comunitari e dei paesi terzi, o effettuati da pescherecci comunitari nei paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe (clupea harengus), sgombri (scomber scombrus) e sugarelli (trachurus spp.) o di una combinazione di tali specie, catturate:

a)

per quanto riguarda le aringhe, nelle zone CIEM (5) I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII;

b)

per quanto riguarda sgombri e sugarelli, nelle zone CIEM IIa, IIIa, IV, VI e VII.

Articolo 2

Porti designati

1.   È vietato effettuare sbarchi di aringhe, sgombri o sugarelli al di fuori dei porti designati dagli Stati membri o dai paesi terzi che hanno stipulato accordi con la Comunità in relazione agli sbarchi di tali specie.

2.   Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione l’elenco dei porti designati per lo sbarco di aringhe, sgombri o sugarelli. Esso comunica inoltre alla Commissione le procedure di ispezione e di sorveglianza applicabili in tali porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di ciascuna delle specie suddette per ogni sbarco.

3.   Ciascuno Stato membro interessato notifica alla Commissione, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell’elenco dei porti e delle procedure di ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2.

4.   La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri interessati le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nonché l’elenco dei porti designati dai paesi terzi.

5.   La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano nei rispettivi siti Internet l’elenco dei porti designati e le relative modifiche.

CAPO II

SBARCHI NELLA COMUNITÀ

Articolo 3

Ingresso nel porto

1.   Il comandante di un peschereccio o il suo raccomandatario comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco interessato:

a)

il porto in cui intende entrare, il nome e il numero di registrazione della nave;

b)

l’ora di arrivo prevista nel porto suddetto;

c)

i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

d)

la zona in cui sono state effettuate le catture, quale definita all’articolo 10, lettera d).

2.   Gli Stati membri possono stabilire un termine di notifica più breve di quello previsto al paragrafo 1. In tal caso essi ne informano la Commissione 15 giorni prima dell’entrata in vigore. La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano tale informazione nei rispettivi siti Internet.

Articolo 4

Sbarco

Le autorità competenti dello Stato membro interessato esigono che non sia dato inizio alle operazioni di sbarco prima che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione. In caso di interruzione, la ripresa delle operazioni di sbarco è subordinata a una nuova autorizzazione.

Articolo 5

Giornale di bordo

1.   In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di un peschereccio presenta immediatamente, all’arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo all’autorità competente presso il porto di sbarco.

2.   I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato lo sbarco.

3.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, registrata nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari al 10 %.

Articolo 6

Pesatura del pesce fresco

1.   Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati con sistemi autorizzati dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

2.   Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

Articolo 7

Pesatura del pesce fresco dopo il trasporto

1.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire la pesatura del pesce fresco dopo il trasporto dal porto di sbarco, purché il pesce non sia stato pesato allo sbarco e sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 100 chilometri dal porto di sbarco.

2.   La pesatura del pesce fresco dopo il trasporto in conformità del paragrafo 1 può essere autorizzata unicamente se:

a)

l’autocisterna in cui è trasportato il pesce è accompagnata da un ispettore dal porto di sbarco fino al luogo in cui il pesce è pesato; oppure

b)

le autorità competenti del luogo di sbarco autorizzano il trasporto del pesce.

3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 2, lettera b), è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

immediatamente prima che l’autocisterna lasci il porto di sbarco, l’acquirente o un suo rappresentante fornisce alle autorità competenti una dichiarazione scritta indicante le specie di pesce e il nome della nave da cui è stato effettuato lo sbarco, il numero unico di identificazione dell’autocisterna e informazioni sul luogo di destinazione in cui sarà pesato il pesce; la dichiarazione deve precisare la data e l’ora nonché l’ora prevista di arrivo a destinazione dell’autocisterna;

b)

una copia della dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere conservata dal conducente durante il trasporto del pesce e trasmessa al consegnatario del pesce nel luogo di destinazione.

Articolo 8

Sistemi pubblici di pesatura del pesce fresco

In caso di ricorso a una pesa pubblica, la parte che effettua la pesatura rilascia all’acquirente una bolla indicante la data e l’ora della pesatura e il numero di identificazione dell’autocisterna. Una copia della bolla di pesatura deve essere acclusa alla nota di vendita o alla dichiarazione di assunzione in carico.

Articolo 9

Sistemi privati di pesatura del pesce fresco

1.   In caso di ricorso a sistemi privati di pesatura, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2.   Il sistema di pesatura deve essere approvato, calibrato e sigillato dalle autorità competenti.

3.   La parte che effettua la pesatura deve tenere, per ogni sistema di pesatura, un registro rilegato e numerato in ogni pagina («registro di pesatura») indicante:

a)

il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato;

b)

il numero di identificazione delle autocisterne nei casi in cui il pesce sia stato trasportato dal porto di sbarco prima della pesatura in conformità dell’articolo 7. Il carico di ogni autocisterna deve essere pesato e registrato separatamente;

c)

le specie di pesce;

d)

il peso di ciascuno sbarco;

e)

la data e l’ora dell’inizio e della fine della pesatura.

4.   Se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest’ultimo deve essere provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. La lettura del contatore all’inizio della pesatura e il totale cumulato devono essere riportati nel registro di pesatura. Qualsiasi utilizzo del sistema deve essere indicato nel registro di pesatura.

Articolo 10

Etichettatura del pesce congelato

Le navi sono autorizzate a sbarcare unicamente pesce congelato identificato mediante un’etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L’etichetta o il timbro, che vanno apposti su ogni cassa o blocco di pesce congelato, recano le seguenti indicazioni:

a)

nome o numero di registrazione della nave che ha catturato il pesce;

b)

specie;

c)

data di produzione;

d)

zona in cui è stata effettuata la cattura, con riferimento alla sottozona e alla divisione o sottodivisione in cui vigono limiti di cattura ai sensi della normativa comunitaria.

Articolo 11

Pesatura del pesce congelato

1.   Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce congelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. Il peso del pesce congelato sbarcato in casse è determinato per ogni specie moltiplicando il numero totale di casse per un peso netto medio per cassa calcolato secondo il metodo descritto nell’allegato.

2.   La parte che effettua la pesatura deve tenere, per ogni sbarco, un registro indicante:

a)

il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato;

b)

le specie ittiche sbarcate;

c)

le dimensioni della partita e del campione di pallet, per specie, in conformità del punto 1 dell’allegato;

d)

il peso di ciascun pallet facente parte del campione e il peso medio dei pallet;

e)

il numero di casse per ogni pallet del campione;

f)

la tara per cassa, se diversa dalla tara specificata al punto 4 dell’allegato;

g)

il peso medio di un pallet vuoto in conformità del punto 3, lettera b), dell’allegato;

h)

il peso medio per cassa e per specie.

3.   I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

Articolo 12

Conservazione dei documenti di pesatura

Il registro di pesatura e i registri di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 2, e le copie delle dichiarazioni scritte di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), devono essere conservati per sei anni.

Articolo 13

Nota di vendita e dichiarazione di assunzione in carico

Oltre a rispettare le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il trasformatore, il destinatario o l’acquirente di tutto il pesce sbarcato deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta ma comunque non oltre 48 ore dopo il completamento della pesatura, una copia della nota di vendita o della dichiarazione di assunzione in carico.

Articolo 14

Accesso da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti devono avere pieno accesso, in qualsiasi momento, al sistema di pesatura, al registro di pesatura, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui il pesce è trasformato e conservato.

Articolo 15

Controlli incrociati

Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi incrociati su tutti gli sbarchi. Detti controlli hanno per oggetto:

1)

i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e i quantitativi registrati nel giornale di bordo della nave;

2)

i quantitativi per specie registrati nel giornale di bordo della nave e i quantitativi indicati nella dichiarazione di sbarco;

3)

i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita;

4)

la zona di cattura indicata nel giornale di bordo della nave e i dati VSM relativi alla nave in questione.

Articolo 16

Ispezione completa

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15 % dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10 % degli sbarchi di pesce siano oggetto di un’ispezione completa. Tale ispezione è effettuata in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Il controllo della pesatura delle catture di una nave è effettuato in base alla specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture deve essere controllata la pesatura dell’intero carico. Per gli sbarchi di pesce congelato si procederà al conteggio di tutte le casse e al controllo del calcolo del peso netto medio effettuato secondo il metodo descritto in allegato.

3.   Oltre a quelli indicati all’articolo 15, devono essere sottoposti a controllo incrociato i dati seguenti:

a)

i quantitativi per specie indicati nel registro di pesatura e quelli indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella distinta di vendita;

b)

le dichiarazioni scritte ricevute dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e le dichiarazioni scritte in possesso del consegnatario del pesce ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b);

c)

i numeri di identificazione delle autocisterne riportati nel registro di pesatura in conformità dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e i numeri figuranti nelle dichiarazioni scritte di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a).

4.   Una volta concluse le operazioni di sbarco occorre verificare che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave.

Articolo 17

Documentazione delle attività di ispezione

Tutte le attività di ispezione previste all’articolo 16 devono essere documentate. La relativa documentazione deve essere conservata per sei anni.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

(3)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(4)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(5)  Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare quale definito nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale [GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5)].


ALLEGATO

Metodo di calcolo del peso netto medio delle casse o dei blocchi di pesce congelato

1.

Il peso medio per cassa è calcolato per ogni specie utilizzando il piano di campionamento illustrato nella tabella che segue. Il campione di pallet è selezionato in modo casuale.

Piano di campionamento

Dimensioni della partita

(numero di casse)

Dimensione del campione

(numero di pallet × 52 casse)

5 000 o meno

3

5 001-10 000

4

10 001-15 000

5

15 001-20 000

6

20 001-30 000

7

30 001-50 000

8

Più di 50 000

9

2.

Si pesa ciascun pallet di casse del campione. Il peso lordo medio per pallet e per specie è ottenuto dividendo il peso lordo totale di tutti i pallet del campione per il numero totale di pallet del medesimo.

3.

Il peso netto per cassa e per specie è ottenuto deducendo dal peso lordo medio del pallet di cui al punto 2 gli elementi di seguito indicati:

a)

la tara media per cassa, corrispondente al peso del ghiaccio e dell’imballaggio di cartone, plastica o altro materiale, moltiplicata per il numero di casse del pallet;

b)

il peso medio di nove pallet vuoti simili a quelli utilizzati nello sbarco.

Il peso netto per pallet e per specie così ottenuto è diviso per il numero di casse del pallet.

4.

La tara per cassa di cui al punto 3, lettera a), è di 1,5 kg. Gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare una tara per cassa differente, purché sottopongano all’approvazione della Commissione il loro metodo di campionamento e le sue eventuali modifiche.


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