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Document 32007R1508
Commission Regulation (EC) No 1508/2007 of 18 December 2007 determining the extent to which applications for import rights lodged for the 2008 quota year for the import of live bovine animals of a weight exceeding 160 kg and originating in Switzerland, provided for in Regulation (EC) No 2172/2005, may be accepted
Regolamento (CE) n. 1508/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007 , che stabilisce in quale misura possano essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per il contingente aperto per l’anno 2008 per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera, previsto dal regolamento (CE) n. 2172/2005
Regolamento (CE) n. 1508/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007 , che stabilisce in quale misura possano essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per il contingente aperto per l’anno 2008 per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera, previsto dal regolamento (CE) n. 2172/2005
OJ L 333, 19.12.2007, p. 69–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/69 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1508/2007 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2007
che stabilisce in quale misura possano essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per il contingente aperto per l’anno 2008 per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera, previsto dal regolamento (CE) n. 2172/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005 ha fissato a 4 600 capi il quantitativo del contingente tariffario annuale a dazio zero per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti di importazione ai sensi dell’articolo 3 del suddetto regolamento. |
(2) |
I quantitativi per i quali sono stati chiesti diritti di importazione permettono di soddisfare integralmente le domande presentate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di diritti di importazione presentata a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2172/2005, per il periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008, è soddisfatta fino a concorrenza del 100 % dei diritti di importazione richiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).