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Document 32007D0697

2007/697/CE: Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2007 , relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2007) 5095]

OJ L 284, 30.10.2007, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 25/02/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/697/oj

30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2007) 5095]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/697/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

(2)

Il 12 novembre 2004 l’Irlanda aveva presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CE. Il 18 ottobre 2006 ha presentato una nuova domanda, aggiornando quella precedente sulla base delle rettifiche apportate alla regolamentazione nazionale, ossia i regolamenti «European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006)».

(3)

La deroga richiesta riguarda l’intenzione dell’Irlanda di consentire l’applicazione, per ettaro all’anno, di 250 kg di azoto da effluente di allevamento in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale. La deroga interessa potenzialmente 10 000 aziende zootecniche bovine, ossia l’8 % delle aziende agricole irlandesi, l’8 % della superficie agricola utilizzata (SAU) e il 20 % delle unità bovino adulto (UBA).

(4)

L’Irlanda ha adottato gli strumenti legislativi di attuazione della direttiva 91/676/CE, ossia i regolamenti «European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory instrument No 378 of 2006)», applicabili anche alla deroga richiesta.

(5)

La normativa irlandese di attuazione della direttiva 91/676/CEE contempla inoltre l’applicazione di limiti massimi di fertilizzazione riferiti all’azoto e ai fosfati. Detti limiti variano in funzione del livello di azoto e fosfati contenuti nel suolo e tengono pertanto conto dell’apporto di azoto e fosfati del suolo.

(6)

Dalla terza relazione sull’attuazione della direttiva sui nitrati in Irlanda e dalle recenti relazioni per il periodo 2001-2003, presentate dalla Environmental Protection Agency (Agenzia per la tutela dell’ambiente) alla Commissione, emerge che la concentrazione media di nitrati rilevata nelle acque sotterranee è dell’ordine di 2,5 mg/L di azoto e che concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/L sono registrate in non più del 2 % dei punti di campionamento. I dati relativi alla qualità dell’acqua dei fiumi nel periodo 2000-2003 indicano quale valore medio per le stazioni di monitoraggio Eurowaternet 6,9 mg/L nitrati.

(7)

Nel 70 % dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee si è rilevata la tendenza alla stabilizzazione o diminuzione delle concentrazioni di nitrati; nel periodo 2001-2003 è stato registrato un miglioramento della qualità delle acque dei fiumi rispetto al periodo 1995-1997, con un’inversione del degrado della qualità constatato dalla fine degli anni ’80. Si è inoltre constata una riduzione dei laghi ipertrofici.

(8)

Conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, l’Irlanda attua un piano d’azione per tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni dei regolamenti «European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory instrument No 378 of 2006)».

(9)

Il numero dei capi di bestiame e l’uso di fertilizzanti chimici sono diminuiti nell’ultimo decennio. Il numero di bovini, suini e ovini è diminuito rispettivamente del 7 %, 3 % e 17 % nel periodo 1997-2004. Nel 2004 il carico medio di azoto da effluenti di allevamento è stato di 103 kg/ha, con una notevole riduzione rispetto ai 140 kg/ha del 1998. Il carico medio di fosforo (P) è stato di 16 kg/ha. Nel periodo 1999-2005, l’impiego di fertilizzanti chimici azotati è diminuito del 21 %, mentre quello di fertilizzanti a fosfatici è calato del 37 % nel periodo 1995-2005.

(10)

In Irlanda, il 90 % delle superfici agricole è prativo, con prevalenza delle specie erbose idonee alla produzione di prati. Complessivamente, nelle aziende agricole a superfici prative, il 47 % del terreno agricolo è sfruttato in modo estensivo e presenta pertanto una bassa densità di capi e bassa immissione di fertilizzanti, il 36 % è sfruttato nel quadro di programmi agroambientali (Environment Protection Scheme — programma di tutela dell’ambiente in appresso «programma REP») e solo il 7 % è sfruttato in modo intensivo. Il 10 % della superficie è impiegato per attività agricole seminative. Nelle superfici prative, il quantitativo medio di fertilizzanti chimici impiegati è pari a 82 kg/ha di azoto e di 7,6 kg/ha di fosforo.

(11)

Il clima irlandese, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell’arco dell’anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, la cui durata varia da 330 giorni, nella regione sud-occidentale del paese, a 250 giorni nella parte nord-orientale.

(12)

Dalla documentazione tecnica e scientifica presentata dall’Irlanda, nel quadro della notifica, risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro, proposto per le aziende agricole aventi una superficie prativa pari almeno all’80 %, è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e colture a elevato assorbimento di azoto.

(13)

La Commissione ritiene pertanto che il quantitativo di effluente indicato dall’Irlanda non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni.

(14)

L’applicazione della decisione dovrebbe ricollegarsi al programma d’azione irlandese, «European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory instrument No 378 of 2006)».

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «nitrati» istituito ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall’Irlanda, con lettera del 18 ottobre 2006, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«azienda agricola a superficie prativa»: un’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;

b)

«bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

c)

«superficie prativa»: una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole a superficie prativa alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Autorizzazione e impegno annuali

1.   Gli agricoltori che intendano beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora in sede di controllo delle domande, di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali constatino l’inosservanza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, ne informano il richiedente. In tale caso, la domanda si considera respinta.

Articolo 5

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non deve superare un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 7.

2.   L’apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo. L’applicazione complessiva di azoto varia in funzione della distribuzione del bestiame e della produttività delle superfici prative.

3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile presso l’azienda entro il 1o marzo.

Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati:

a)

numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

b)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda;

c)

rotazione delle colture e superficie destinata a ciascuna coltura, inclusa una mappa schematica dell’ubicazione dei singoli appezzamenti;

d)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;

e)

quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

f)

risultati di eventuali campionamenti del suolo, volti ad accertarne le condizioni sotto il profilo dell’azoto e al fosforo;

g)

applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ogni appezzamento (porzione di superficie aziendale uniforme sotto il profilo colturale e pedologico);

h)

applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

4.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui sono inoltre riportate informazioni sulla gestione delle acque sporche, da presentare ogni anno civile alle autorità competenti.

5.   L’azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

6.   Tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale effettuano, almeno una volta ogni quattro anni, delle analisi del contenuto di fosforo nel suolo, per ogni area omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

7.   È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

Articolo 6

Pianificazione dei terreni

Una quota pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita alla praticoltura. Gli allevatori che beneficiano di una deroga sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

a)

le superfici prative temporanee sono arate in primavera;

b)

indifferentemente dal tipo di suolo, l’aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto;

c)

ai fini dell’avvicendamento colturale non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissino l’azoto atmosferico. Questo divieto non vale tuttavia per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e per i cereali o i piselli intercalati da aree erbose.

Articolo 7

Altre misure

L’Irlanda vigila affinché la deroga non pregiudichi l’attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative comunitarie in materia ambientale.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti compilano, e aggiornano ogni anno, delle mappe in cui sono riportate: la quota delle aziende agricole a superficie prativa, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di deroga individuale in ciascuna contea. Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione entro il 1o marzo, a decorrere dal 2008.

2.   Il monitoraggio delle aziende agricole oggetto del programma di azione e della deroga è condotto nell’ambito di «distretti» agricoli stabiliti in conformità al programma di azione irlandese. I distretti di monitoraggio di riferimento devono essere rappresentativi dei vari tipi di: suolo, intensità di coltura e fertilizzazione.

3.   Le indagini e le analisi costanti dei nutrienti forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo nei terreni prativi a coltura intensiva, a cui ogni anno sono applicati fino a 230 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro.

4.   Attraverso il monitoraggio delle acque sotterranee a bassa profondità, dell’acqua contenuta nel suolo, delle acque di drenaggio e dei corsi d’acqua nelle aziende agricole comprese nei siti di monitoraggio dei distretti agricoli, si ricavano dati sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

5.   Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei laghi più vulnerabili e delle falde acquifere particolarmente vulnerabili.

6.   Entro la scadenza della deroga è condotto uno studio per acquisire informazioni scientifiche particolareggiate sui sistemi intensivi di praticoltura in Irlanda. Tale studio si concentrerà sulla lisciviazione dei nitrati nei sistemi intensivi di produzione casearia in tipologie di suolo vulnerabili (quali terreni sabbiosi e limosi sabbiosi) in aree rappresentative.

Articolo 9

Controlli

1.   Le competenti autorità nazionali effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, per accertare il rispetto del limite annuale per ettaro di 250 kg di azoto da effluente di bestiame erbivoro e dei limiti massimi di applicazione di azoto e fosforo, nonché delle restrizioni sull’utilizzo del terreno.

2.   Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali di carattere generale della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Non meno del 3 % delle aziende agricole che godono di una deroga individuale devono essere soggette a ispezioni in loco, per accertare l’ottemperanza alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 10

Trasmissione di relazioni

1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull’evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell’adempimento alle condizioni cui è subordinata la deroga, attraverso controlli a livello delle aziende agricole, nonché delle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e ispezioni in loco. Tale relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro giugno, a decorrere dal 2008.

2.   I risultati così ottenuti sono presi in considerazione dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.

Articolo 11

Validità

La presente decisione si applica nel contesto del programma d’azione Irlandese, attuato secondo le modalità fissate dai regolamenti «European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument No 378 of 2006)», del 18 luglio 2006. La presente decisione è valida fino al 17 luglio 2010.

Articolo 12

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


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