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Document 32007R1276

Regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione per quanto riguarda la fissazione dei massimali di bilancio per il 2007

OJ L 284, 30.10.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1276/oj

30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione per quanto riguarda la fissazione dei massimali di bilancio per il 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, e l’articolo 70, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (2), in particolare, l’articolo 20, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali nazionali che non possono essere superati dagli importi di riferimento di cui al capitolo 2 del titolo III di tale regolamento.

(2)

L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 fissa gli importi annui massimi del finanziamento comunitario per le misure previste dai titoli II e III del citato regolamento.

(3)

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione, del 22 maggio 2007, che stabilisce l’importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell’olio d’oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento (3), fissano rispettivamente, e nei singoli casi per l’esercizio 2007, i massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi degli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi dell’articolo 70 dello stesso regolamento e i massimali di bilancio per il regime di pagamento unico.

(4)

Conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 247/2006, il Portogallo ha deciso di ridurre, per il 2007, il massimale nazionale dei diritti al premio per vacca nutrice e di trasferire l’importo corrispondente per rafforzare il contributo della Comunità, come previsto dall’articolo 23 dello stesso regolamento, al finanziamento delle misure specifiche previste da detto regolamento. Pertanto, è necessario detrarre dal massimale nazionale per il Portogallo, per il 2007, fissato nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’importo che deve essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 e di ridurre i massimali di bilancio applicabili al Portogallo per il 2007 e relativi al premio per vacca nutrice, compreso il relativo supplemento, e ai pagamenti per la carne bovina [articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003], fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 552/2007.

(5)

Conformemente a una decisione adottata dal Portogallo, gli importi risultanti dai premi per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari, previsti dagli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono stati inclusi nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2007. Su questa base è stato calcolato il massimale di bilancio 2007 per il Portogallo relativamente al regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003. Detto massimale è stato fissato nell’allegato III del regolamento (CE) n. 552/2007. Tuttavia, al momento di definire i massimali di bilancio per il 2007 non è stata presa in considerazione l’esclusione, dal regime del pagamento unico, dei premi per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari a favore degli agricoltori delle Azzorre e di Madera, in applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(6)

È opportuno, dunque, modificare i massimali di bilancio applicabili nel 2007 al Portogallo per i pagamenti diretti da erogare conformemente alle disposizioni dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e per il regime del pagamento unico, detraendo dall’allegato III del regolamento (CE) n. 552/2007 un importo corrispondente agli importi relativi al premio per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari per i produttori di latte e aggiungendolo all’allegato II di quest’ultimo regolamento.

(7)

Anteriormente al 1o agosto 2004 la Spagna ha deciso di attuare in modo parziale il regime del pagamento unico nelle condizioni fissate agli articoli da 64 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, in particolare in relazione ai pagamenti per la carne bovina. In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (4), la regione spagnola di Cantabria non può, a partire dal 2007, beneficiare del sostegno transitorio previsto da detto articolo. Di conseguenza, il premio nazionale supplementare per vacca nutrice previsto dall’articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, concesso alle aziende agricole situate nella regione spagnola di Cantabria non può, a partire dal 2007, essere finanziato dal FEAOG. Allo scopo di assicurare il mantenimento del sostegno comunitario al settore delle vacche nutrici, la Spagna ha chiesto il trasferimento dell’importo corrispondente ai pagamenti effettuati a titolo del premio nazionale supplementare in Cantabria fino al 2006 dal massimale fissato per il 2007 all’allegato I del regolamento (CE) n. 552/2007 per il premio nazionale supplementare al massimale fissato nello stesso allegato per il premio alla vacca nutrice. Di conseguenza è opportuno adeguare i massimali di bilancio sopramenzionati.

(8)

Occorre, pertanto, modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 552/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 l’importo relativo al Portogallo per il 2007 è sostituito da «570 997».

Articolo 2

Nella tabella di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, l’importo relativo alle Azzorre e a Madera per l’esercizio 2008 è sostituito da «86,98».

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 552/2007 è modificato come segue:

1)

l’allegato I è modificato come segue:

a)

l’importo per il «premio per vacca nutrice» per la Spagna è sostituito da «261 153»;

b)

l’importo per il «supplemento al premio per vacca nutrice» per la Spagna è sostituito da «26 000»;

c)

l’importo per il «premio per vacca nutrice» per il Portogallo è sostituito da «78 695»;

d)

l’importo per il «supplemento al premio per vacca nutrice» per il Portogallo è sostituito da «9 462»;

e)

l’importo per l’«articolo 69, carne bovina» per il Portogallo è sostituito da «1 681»;

2)

l’allegato II è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento;

3)

nell’allegato III l’importo relativo al Portogallo è sostituito da «413 774».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(3)  GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10.

(4)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6; rettifica nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 5).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2007

(in migliaia di euro)

 

Belgio

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Finlandia

Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)

Aiuto alle sementi

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

Pagamenti per i seminativi

 

 

23

 

 

 

 

 

Aiuto per i legumi da granella

 

 

1

 

 

 

 

 

Pagamento specifico per il riso

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Aiuto per il tabacco

 

 

 

 

 

 

166

 

Premi per i prodotti lattiero-caseari

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Pagamenti supplementari ai produttori di latte

 

 

 

 

 

 

6 254»

 


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