EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1001

Regolamento (CE) n. 1001/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli nell’ambito del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli

OJ L 226, 30.8.2007, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; abrog. impl. da 32009R0612

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1001/oj

30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1001/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2007

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli nell’ambito del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 18, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (2), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (3), prevede in particolare che vengano presentati determinati documenti giustificativi per dimostrare che i prodotti per cui sono chieste restituzioni all’esportazione sono stati effettivamente importati come tali in un paese terzo specifico quando per quel paese terzo si applica una restituzione differenziata. È opportuno semplificare le procedure relative a tali documenti salvaguardando nel contempo gli interessi finanziari della Comunità. La Commissione e gli Stati membri devono sorvegliare l’uso delle procedure semplificate e adottare misure adeguate in caso di infrazione.

(2)

Nella pratica, i paesi terzi per i quali le restituzioni all’esportazione per un prodotto determinato sono oggetto di un tasso differenziato inferiore alla media o uguale a zero sono in genere situati a poca distanza dalla Comunità, mentre quelli che beneficiano di un tasso di restituzione superiore o uguale alla media sono in genere più distanti dal territorio comunitario. In molti casi, gli esportatori incontrano difficoltà ad ottenere la prova dell’importazione in questi paesi più distanti.

(3)

I paesi per i quali è stato fissato un tasso di restituzione superiore o uguale alla media possono essere considerati «zona di restituzione distante» per il prodotto considerato. Occorre tuttavia escludere da detta zona i paesi distanti per i quali la parte differenziata della restituzione è inferiore alla media o pari a zero. Occorre altresì escludere da detta zona i paesi per i quali esista un rischio reale di deviazione dei flussi commerciali, nonché tutti i paesi per i settori in cui esiste tale rischio.

(4)

Quando viene redatta una dichiarazione di esportazione per un paese situato in una zona di restituzione distante e l’esportazione avviene mediante trasporto marittimo in container, la combinazione di più fattori (gestione commerciale del container, documenti di trasporto e modalità di trasporto relativamente poco flessibile) offre un livello ragionevole di garanzia che i prodotti sono stati importati nel paese terzo in questione. In queste circostanze, la prova che i prodotti sono stati trasportati e scaricati in un paese situato nella zona di restituzione distante può essere fornita dalla presentazione congiunta di un documento attestante il trasporto fino al porto del paese di destinazione, o fino al porto che serve l’entroterra di destinazione, e di una dichiarazione di scarico.

(5)

Qualora un operatore di container disponga di un sistema informatico e commerciale di tracciatura e localizzazione conforme alle norme di sicurezza operative stabilite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (4), che fornisce informazioni equivalenti a quelle contenute nei documenti di trasporto, gli Stati membri possono decidere di utilizzare tali informazioni, piuttosto che la documentazione cartacea, come prova del trasporto fino al paese di destinazione.

(6)

L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999 autorizza deroghe limitate a 2 400 e a 12 000 EUR per la parte differenziata della restituzione per destinazioni contigue o distanti. Si ritiene utile prevedere una nuova deroga per il trasporto marittimo in container verso zone di restituzione distanti, esigendo la presentazione del documento di trasporto e di una delle dichiarazioni di scarico di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b) o c). Tale deroga può essere concessa unicamente qualora siano state fornite le informazioni relative allo scarico nel porto situato nella zona di restituzione distante. Per garantire l’affidabilità della prova fornita nell’ambito delle suddette deroghe, queste ultime devono essere concesse sotto forma di autorizzazioni revocabili.

(7)

Al fine di ridurre il rischio di sostituzione, tutti i mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere sigillati, salvo in casi eccezionali in cui i prodotti possono essere identificati in altro modo ai sensi degli articoli 340 bis e 357 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5). Tale requisito è stato stabilito all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (6). Poiché il suddetto requisito fa parte delle formalità relative alla dichiarazione di esportazione e delle formalità di carattere generale, è opportuno sopprimerlo dal regolamento (CE) n. 2090/2002 ed includere una disposizione analoga nel regolamento (CE) n. 800/1999.

(8)

Per l’ufficio doganale di uscita, l’esemplare di controllo T5 deve contenere informazioni che indichino se i prodotti presentati possono essere oggetto del controllo di sostituzione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2090/2002. Poiché gli esemplari di controllo T5 possono essere anche utilizzati per prodotti non assoggettabili a controlli di sostituzione, nella casella 107 del suddetto documento deve essere indicato se i prodotti esportati beneficiano di un diritto alla restituzione.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002.

(10)

Le disposizioni del presente regolamento relative alla prova dell’arrivo a destinazione devono essere applicate alle domande di restituzione presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Poiché il presente regolamento ha l’obiettivo di semplificare la gestione del regime sia per gli operatori che per gli Stati membri, deve essere inoltre possibile applicarlo, su richiesta dell’esportatore, alle domande di restituzione presentate anteriormente a tale data, a condizione che non sia scaduto il termine fissato per la presentazione della prova.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

1)

All’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«p)

“zona di restituzione distante”: tutte le destinazioni alle quali si applica la stessa parte differenziata della restituzione, diversa da zero, per un determinato prodotto, fatte salve le destinazioni escluse per il suddetto prodotto che figurano nell’allegato XI;

q)

“paese senza porto”: un paese terzo che non dispone di un porto marittimo e che utilizza il porto marittimo di un altro paese terzo.»

2)

All’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

«8.   Le merci per le quali è richiesta una restituzione all’esportazione devono essere sigillate dall’ufficio doganale di esportazione o sotto il suo controllo. L’articolo 340 bis e l’articolo 357, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano mutatis mutandis.»

3)

All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Qualora vengano chieste restituzioni, la casella 107 reca una delle diciture di cui all’allegato XII.»

4)

All’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, i prodotti

a)

devono essere stati importati come tali nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione, o

b)

devono essere stati scaricati come tali in una zona di restituzione distante per la quale la restituzione si applichi conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 2.

Termini supplementari possono tuttavia essere concessi alle condizioni previste all’articolo 49.»

5)

L’articolo 16 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione è costituita, a scelta dell’esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:

a)

il documento doganale, una copia o fotocopia dello stesso o una stampa delle informazioni equivalenti registrate per via elettronica dall’autorità doganale competente; la copia, la fotocopia o la stampa devono essere certificati conformi

i)

dall’organismo che ha vidimato il documento originale o che ha registrato elettronicamente le informazioni equivalenti;

ii)

dai servizi ufficiali del paese terzo interessato;

iii)

dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri nel paese terzo interessato;

iv)

da un organismo incaricato del pagamento della restituzione;

b)

l’attestato di scarico e di importazione, compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza (di seguito “SCS”) conformemente alle norme stabilite nell’allegato VI, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell’allegato VII; l’attestato reca la data e il numero del documento doganale di importazione.

Su richiesta dell’esportatore, un organismo incaricato del pagamento può essere esentato dal requisito di certificazione di cui al primo comma, lettera a), qualora sia in grado di accertare l’espletamento delle formalità di importazione accedendo alle informazioni registrate per via elettronica in possesso delle autorità competenti del paese terzo o a nome di tali autorità.»

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli esportatori presentano in ogni caso una copia o fotocopia dei documenti di trasporto, relativi al trasporto dei prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione di esportazione.

Su richiesta dell’esportatore, nel caso di trasporto marittimo in container, lo Stato membro può accettare informazioni equivalenti a quelle che figurano nei documenti di trasporto se esse sono state generate da un sistema di informazione gestito da un terzo responsabile del trasporto dei container al luogo di destinazione, a condizione che tale terzo sia specializzato in questo tipo di operazioni e che la sicurezza del suo sistema di informazione sia stata approvata dallo Stato membro in quanto conforme ai criteri stabiliti nella versione applicabile al periodo in questione di una delle norme internazionalmente riconosciute che figurano nell’allegato I, punto 3, sezione B, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (7).

6)

L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1.   Gli Stati membri possono dispensare l’esportatore dalla presentazione delle prove di cui all’articolo 16, tranne il documento di trasporto o il suo equivalente elettronico di cui all’articolo 16, paragrafo 3, per una dichiarazione di esportazione che dà diritto ad una restituzione con riguardo alla quale:

a)

la parte differenziata della restituzione corrisponde a un importo inferiore o uguale a

i)

2 400 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione è indicato nell’allegato IV;

ii)

12 000 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione non è indicato nell’allegato IV; oppure

b)

il porto di destinazione è situato nella zona di restituzione distante per il prodotto in questione.

2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica solo qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a)

i prodotti sono trasportati in container e il trasporto dei medesimi fino al porto di scarico è effettuato via mare;

b)

il documento di trasporto indica come destinazione il paese che figura nella dichiarazione di esportazione o un porto normalmente utilizzato per lo scarico dei prodotti destinati ad un paese senza porto che deve essere il paese di destinazione menzionato nella dichiarazione di esportazione;

c)

la prova dello scarico è fornita conformemente al disposto dell’articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b) o c).

Su richiesta dell’esportatore, nel caso di trasporto marittimo in container, lo Stato membro può accettare che la prova di scarico di cui al paragrafo 1, lettera c), venga fornita mediante informazioni equivalenti a quelle che figurano nel documento di scarico se esse sono state generate da un sistema di informazione gestito da un terzo responsabile del trasporto dei container e del loro scarico nel luogo di destinazione, a condizione che tale terzo sia specializzato in questo tipo di operazioni e che la sicurezza del suo sistema di informazione sia stata approvata dallo Stato membro in quanto conforme ai criteri stabiliti nella versione applicabile al periodo in questione di una delle norme internazionalmente riconosciute che figurano nell’allegato I, punto 3, sezione B, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione.

La prova dello scarico può essere fornita conformemente al paragrafo 1, lettera c), o conformemente al paragrafo 2 senza che l’esportatore debba dimostrare di aver adottato le opportune misure per ottenere il documento di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) o b).

3.   Il diritto di beneficiare delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera a), è automaticamente escluso qualora si applichi il paragrafo 4.

Il diritto di beneficiare delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene concesso per tre anni, mediante autorizzazione scritta rilasciata precedentemente all’esportazione su richiesta dell’esportatore. Gli esportatori che ricorrono a tale autorizzazione ne riportano il numero nella domanda di pagamento.

4.   Qualora lo Stato membro ritenga che i prodotti per i quali l’esportatore richiede un’esenzione ai sensi del presente articolo sono stati esportati in un paese diverso da quello menzionato nella dichiarazione di esportazione o, eventualmente, in un paese situato fuori dalla zona di restituzione distante per la quale è stata fissata la restituzione, o qualora l’esportatore abbia diviso artificialmente un’operazione di esportazione al fine di beneficiare di un’esenzione, lo Stato membro revoca immediatamente all’esportatore in questione il diritto all’esenzione di cui al presente articolo.

Il suddetto esportatore non potrà più beneficiare di ulteriori esenzioni ai sensi del presente articolo per un termine di due anni a decorrere dalla data della revoca.

In caso di revoca dell’ammissibilità, il diritto alla restituzione all’esportazione cessa di esistere per i prodotti considerati e la restituzione deve essere rimborsata, a meno che l’esportatore non possa fornire la prova richiesta conformemente all’articolo 16 per i prodotti considerati.

Inoltre, il diritto alla restituzione all’esportazione cessa di esistere per i prodotti inclusi nelle dichiarazioni di esportazione redatte successivamente alla data dell’atto che ha condotto alla revoca dell’ammissibilità e le restituzioni devono essere rimborsate, a meno che l’esportatore non possa fornire la prova richiesta conformemente all’articolo 16 per i prodotti considerati.»

7)

Il titolo dell’allegato IV è sostituito dal seguente:

8)

Sono aggiunti gli allegati XI e XII che figurano in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2090/2002 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Su richiesta dell’esportatore, i paragrafi 1, 4, 5 e 6 dell’articolo 1 possono essere applicati alle domande di restituzione presentate precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che non sia scaduto il termine fissato all’articolo 49, paragrafo 2, o, se del caso, all’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(2)  GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(4)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

(6)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 21).

(7)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90


ALLEGATO

«

ALLEGATO XI

Prodotti e destinazioni esclusi dalla zona di restituzione distante

SETTORE DEL PRODOTTO — DESTINAZIONI ESCLUSE

Zucchero (1)

Zucchero o prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 11 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99, 2106 90 30, 2106 90 59 — Marocco, Algeria, Turchia, Siria, Libano

Cereali (1)

NC 1001 — Federazione russa, Moldova, Ucraina, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Albania, FYROM, Turchia, Siria, Libano, Israele, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Ceuta, Melilla.

NC 1003 — Tutte le destinazioni

NC 1004 — Islanda, Federazione russa

Riso (1)

NC 1006 — Tutte le destinazioni

Latte e prodotti lattiero-caseari (1)

Tutti i prodotti — Marocco, Algeria

Latte e prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401 30, 0402 21, 0402 29, 0402 91, 0402 99, 0403 90, 0404 90, 0405 10, 0405 20, 0405 90 — Canada, Messico, Turchia, Siria, Libano

0406 — Siria, Libano, Messico

Carni bovine

Tutti i prodotti — Tutte le destinazioni

Vino

Tutti i prodotti — Zona 3 e zona 4 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001, Marocco, Algeria

Pollame

Carni di pollame — Tutte le destinazioni

Pulcini di un giorno di cui al codice NC 0105 11 — USA, Canada, Messico

Uova (1)

Uova in guscio di cui al codice NRE 0407 00 30 9000 — Giappone, Russia, Cina, Taiwan

Uova da cova di cui ai codici NRE 0407 00 11 9000; 0407 00 19 9000 — USA, Canada, Messico

ALLEGATO XII

Diciture di cui all’articolo 8

:

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 800/1999

:

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 800/1999

:

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 800/1999

:

in danese

:

Forordning (EF) nr. 800/1999

:

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 800/1999

:

in greco

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

in inglese

:

Regulation (EC) No 800/1999

:

in francese

:

Règlement (CE) no 800/1999

:

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 800/1999

:

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 800/1999

:

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 800/1999

:

in ungherese

:

800/1999/EK rendelet

:

in maltese

:

Regolament (KE) Nru 800/1999

:

in olandese

:

Verordening (EG) nr. 800/1999

:

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 800/1999

:

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 800/1999

:

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 800/1999

:

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 800/1999

:

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 800/1999

:

in svedese

:

Förordning (EG) nr 800/1999

»

(1)  Salvo in forma di merci non comprese nell’allegato I contenenti meno del 90 % in peso del prodotto considerato.


Top