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Document 32007D0395

2007/395/CE: Decisione della Commissione, del 7 giugno 2007 , relativa alle disposizioni nazionali sull’impiego delle paraffine clorurate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE [notificata con il numero C(2007) 2361] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 148, 9.6.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/395/oj

9.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2007

relativa alle disposizioni nazionali sull’impiego delle paraffine clorurate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE

[notificata con il numero C(2007) 2361]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/395/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

Con lettera dell’8 dicembre 2006 della rappresentanza permanente del Regno dei Paesi Bassi presso l’Unione europea, il governo olandese, facendo riferimento all’articolo 95, paragrafo 4, del trattato, ha notificato alla Commissione le disposizioni nazionali sull’impiego di paraffine clorurate a catena corta (denominate in appresso «SCCP»: short-chain chlorinated paraffins) che ritiene necessario mantenere in vigore dopo l’adozione della direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (1).

(2)

Quella dell’8 dicembre 2006 è la seconda notifica del Regno dei Paesi Bassi riguardante una deroga alle norme della direttiva 2002/45/CE. Una prima richiesta di mantenere in vigore le disposizioni nazionali esistenti è stata presentata il 17 gennaio 2003. Con decisione 2004/1/CE (2) la Commissione ha deciso che i Paesi Bassi potevano mantenere in vigore parte delle loro disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2006.

1.   L’articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato

(3)

L’articolo 95, paragrafi 4 e 6, dispone quanto segue:

«4.   Allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

[…]

6.   La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.»

2.   La direttiva 2002/45/CE e le disposizioni nazionali

2.1.   Direttiva 2002/45/CE

(4)

La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (3), e successive modificazioni, disciplina l’immissione in commercio e l’impiego di talune sostanze e preparati pericolosi. A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, la direttiva si applica alle sostanze e ai preparati pericolosi elencati nell’allegato I.

(5)

Adottata sulla base giuridica dell’articolo 95 del trattato, la direttiva 2002/45/CE ha inserito nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE un nuovo punto 42 riguardante gli «Alcani, C10-C13, Cloro (Paraffine clorurate a catena corta)» e ha disciplinato l’immissione in commercio e l’impiego di tali sostanze. A norma del punto 42.1, le SCCP non possono essere immesse in commercio per l’utilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all’1 %:

per la lavorazione dei metalli,

per l’ingrasso del cuoio.

(6)

Il punto 42.2 dispone che entro il 1o gennaio 2003 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con la commissione dell’OSPAR, riesamini tutti i rimanenti usi delle SCCP alla luce di eventuali nuovi dati scientifici riguardanti i rischi che tali sostanze comportano per la salute e per l’ambiente e informi il Parlamento europeo dei risultati di tale riesame.

(7)

L’articolo 2, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri applicano le misure che recepiscono la direttiva entro il 6 gennaio 2004.

(8)

La direttiva 76/769/CEE sarà abrogata il 1o giugno 2009 e sostituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Le SCCP figurano nell’allegato XVII, punto 42, del regolamento (CE) n. 1907/2006 con le restrizioni previste dalla direttiva 2002/45/CE.

2.2.   Disposizioni nazionali

(9)

Le disposizioni nazionali notificate dai Paesi Bassi sono state introdotte con una decisione del 3 novembre 1999 che vieta taluni impieghi delle paraffine clorurate a catena corta [decisione paraffine clorurate, legge sulle sostanze chimiche (WMS), pubblicata in Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, anno 1999, n. 478].

(10)

L’articolo 1 stabilisce che la decisione si applica agli alcani clorurati aventi una catena da 10 a 13, compresi gli atomi di carbonio, e un grado di clorurazione non inferiore al 48 % in termini di peso. L’articolo 2, paragrafo 1, dispone che le SCCP di cui all’articolo 1 non possano essere utilizzate:

a)

come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti;

b)

nei fluidi per la lavorazione dei metalli;

c)

come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei prodotti tessili.

3.   Informazioni generali sulle SCCP

(11)

Una descrizione dettagliata delle SCCP, dei loro usi e dei risultati della valutazione di rischio effettuata nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (5) è contenuta nella sezione I.4 della decisione 2004/1/CE. Questa sezione si concentra soltanto sulle nuove informazioni divenute disponibili a partire dal gennaio 2004.

(12)

In esito alla precedente valutazione di rischio ed ai riesami della stessa da parte del comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEA), la Commissione ha adottato, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93, il regolamento (CE) n. 642/2005 della Commissione (6), che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie. Tale regolamento richiede all’industria di fornire informazioni supplementari sull’esposizione ambientale e di svolgere test di simulazione della biodegradabilità per determinare il tempo di dimezzamento nell’ambiente marino, in quanto ciò era considerato necessario per una valutazione più affidabile dei rischi.

(13)

Nel 2004 l’associazione industriale interessata (Euro Chlor) ha presentato informazioni dalle quali risulta che dal 2001 vi è stata un’ulteriore diminuzione dell’utilizzo di SCCP in tutte le applicazioni. Nel 2003 il consumo UE nei tessili e nella gomma era sceso a un terzo del livello registrato nel 2001; nel 2004 si sono verificate ulteriori diminuzioni (in particolare per quanto riguarda l’uso nei tessili, nelle vernici, nei sigillanti e negli adesivi). Il consumo nelle vernici, nei sigillanti e negli adesivi è diminuito del 50 % durante lo stesso periodo. Un certo uso nei fluidi per la lavorazione dei metalli esisteva ancora nel 2003, ma è cessato nel 2004 in seguito all’entrata in vigore della direttiva 2002/45/CE. La quantità globale di paraffine clorurate a catena corta utilizzate in tutte le applicazioni era inferiore alle 1 000 tonnellate nel 2003 e alle 600 tonnellate nel 2004 (7). A seguito del regolamento (CE) n. 642/2005, l’industria ha eseguito ulteriori prove analitiche di laboratorio. I risultati preliminari di tali analisi sembrano indicare che le SCCP potrebbero essere sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT). La relazione finale delle prove verrà presentata alle autorità britanniche, che fungono da relatore a norma del regolamento (CEE) n. 793/93, non appena i risultati definitivi saranno confermati dal laboratorio.

(14)

Nell’agosto 2005 il Regno Unito, in qualità di relatore per quanto riguarda le SCCP, ha preparato una versione aggiornata della valutazione del rischio ambientale connesso con tali sostanze (denominata in appresso «valutazione di rischio aggiornata»), che è stata discussa e approvata nel corso della terza riunione del comitato tecnico sulle sostanze nuove ed esistenti svoltasi nel 2005 (TCNES III 2005). Con riferimento ad alcuni scenari, sono state modificate le conclusioni precedenti e sono stati individuati nuovi rischi per determinate applicazioni quali l’uso delle SCCP come sostanze ritardanti di fiamma nei rivestimenti dei tessili, l’uso industriale in vernici e rivestimenti, nonché la miscelazione (compounding) e conversione combinate della gomma per alcuni endpoints ambientali differenti. Tuttavia il perfezionamento di questa valutazione sulla base dei dati 2004 relativi alle tonnellate utilizzate di SCCP ha comportato un’ulteriore modifica delle conclusioni, che hanno individuato nuovi rischi solo per quanto riguarda l’uso delle SCCP nei rivestimenti dei tessili e nella miscelazione/conversione della gomma. La valutazione di rischio aggiornata sarà pubblicata a breve dalla Commissione e verrà eventualmente sottoposta all’esame del comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA) nel secondo semestre 2007.

(15)

Oltre che dei provvedimenti comunitari di cui sopra, le SCCP sono oggetto di altre norme comunitarie. La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (8) ha inserito le SCCP fra le sostanze pericolose prioritarie ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva quadro in materia di acque. Ai sensi della direttiva quadro in materia di acque, la Commissione presenta, da un canto, proposte riguardanti controlli diretti ad arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite entro vent’anni dalla loro adozione e, dall’altro, proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alle concentrazioni nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota.

(16)

Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa agli standard di qualità ambientale in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE. Questa proposta mantiene la classificazione delle SCCP come sostanze pericolose prioritarie e fissa standard di qualità ambientale applicabili alle concentrazioni di queste sostanze nelle acque superficiali. La proposta non contiene specifiche misure di controllo per nessuna sostanza prioritaria, giacché molte misure per la protezione dell’ambiente rientrano nell’ambito di applicazione di altri atti normativi comunitari e perché sembra più efficace in termini di costi e più proporzionato che gli Stati membri inseriscano, se necessario e in aggiunta all’applicazione della normativa comunitaria vigente, le misure di controllo appropriate nel programma di misure da mettere a punto per ciascun bacino fluviale conformemente all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.

(17)

Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (9) attua le disposizioni di due strumenti internazionali sugli inquinanti organici persistenti (POP: persistent organic pollutants): il protocollo relativo ai POP firmato nel 1998 nell’ambito della convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (10) e la convenzione di Stoccolma sui POP (11). Tale regolamento, che è entrato in vigore il 20 maggio 2004, va oltre quanto previsto dagli accordi internazionali in quanto insiste sull’obiettivo di eliminare la produzione e l’uso dei POP riconosciuti a livello internazionale.

(18)

Né il regolamento (CE) n. 850/2004 né le due convenzioni internazionali contengono norme specifiche per quanto riguarda le SCCP. Tuttavia entrambe le convenzioni prevedono meccanismi per estendere l’applicazione delle norme a ulteriori sostanze e procedure per valutare le relative proposte.

(19)

Il 9 settembre 2005 la Commissione, a nome della Comunità europea, e gli Stati membri che sono parti del protocollo POP hanno proposto di modificare l’allegato II del protocollo aggiungendo le SCCP. Nella riunione di settembre 2006, il gruppo di lavoro istituito nell’ambito del protocollo per esaminare le proposte dirette ad aggiungere sostanze ha sostenuto la conclusione che le SCCP vanno considerate POP ai sensi del protocollo e che il profilo di rischio fornisce informazioni sufficienti dalle quali risulta che le SCCP hanno un potenziale di trasporto atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (TALD). Il gruppo di lavoro ha concluso che le caratteristiche di rischio e le informazioni di monitoraggio consentivano di prevedere possibili ripercussioni sull’ambiente riconducibili al TALD. Il gruppo di lavoro ha ritenuto esatte le informazioni contenute nel riesame Track B (opzioni di gestione dei rischi) riguardante le SCCP, anche se erano necessarie informazioni supplementari per molti aspetti di una valutazione socioeconomica di diverse attività di gestione dei rischi. Nel dicembre 2006 le parti del protocollo hanno preso nota delle conclusioni proposte dal gruppo di lavoro sul contenuto tecnico del dossier SCCP, hanno convenuto che tali sostanze dovrebbero essere considerate POP ai sensi del protocollo ed hanno chiesto che il gruppo di lavoro porti avanti il riesame Track B delle SCCP ed esplori una strategia di gestione dei rischi.

(20)

Inoltre, il 29 giugno 2006 la Commissione europea, a nome della Comunità europea, e gli Stati membri che sono parti della convenzione di Stoccolma hanno proposto di modificare gli allegati pertinenti della convenzione aggiungendo le SCCP. Nella sua seconda riunione, svoltasi dal 6 al 10 novembre 2006, il comitato di riesame POP ha concluso che le SCCP soddisfano i criteri di selezione di cui all’allegato D della convenzione come indicato nella decisione POPRC-2/8 (12). Tale decisione ha altresì raccomandato che un progetto di profilo di rischio venga preparato conformemente all’allegato E della convenzione.

(21)

Se alla fine le SCCP saranno incluse in uno degli allegati pertinenti della convenzione di Stoccolma, la Commissione europea proporrà misure corrispondenti, a norma della direttiva 76/769/CEE o del regolamento (CE) n. 850/2004, le quali renderebbero più severe le restrizioni esistenti.

II.   PROCEDIMENTO

(22)

Le fasi procedurali connesse con la prima notifica, effettuata dal Regno dei Paesi Bassi il 17 gennaio 2003 conformemente all’articolo 95, paragrafo 4, del trattato, sono descritte nella sezione II della decisione 2004/1/CE.

(23)

Il 16 dicembre 2003, conformemente all’articolo 95, paragrafo 6, la Commissione ha notificato al Regno dei Paesi Bassi la decisione 2004/1/CE adottata lo stesso giorno, mediante la quale la Commissione ha approvato le disposizioni nazionali sulle SCCP comunicate dai Paesi Bassi il 21 gennaio 2003 nella misura in cui non si applicano all’uso delle SCCP come componenti di altre sostanze e preparati in concentrazioni inferiori all’1 % da impiegare come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti e come ritardanti di fiamma nella gomma o nei prodotti tessili. Questa deroga era valida fino al 31 dicembre 2006.

(24)

Dopo l’adozione della decisione 2004/1/CE, con la quale la Commissione ha autorizzato i Paesi Bassi a mantenere in vigore parte delle loro disposizioni nazionali, i Paesi Bassi non hanno modificato i provvedimenti nazionali al fine di conformarsi alla decisione.

(25)

I Paesi Bassi hanno invece chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee l’annullamento della decisione 2004/1/CE, sulla base dell’articolo 230 del trattato (causa T-234/04, ex causa C-103/04) e questa causa è ancora pendente innanzi al Tribunale di primo grado. Nel ricorso i Paesi Bassi contestano che sia necessaria un’autorizzazione per applicare i provvedimenti nazionali riguardanti le applicazioni delle SCCP alle quali la direttiva 2002/45/CE non fa riferimento.

(26)

Con lettera dell’8 dicembre 2006 della rappresentanza permanente del Regno dei Paesi Bassi presso l’Unione europea, il governo olandese, facendo riferimento all’articolo 95, paragrafo 4, del trattato, ha notificato per la seconda volta alla Commissione le disposizioni nazionali sull’impiego delle SCCP che intende mantenere in vigore dopo l’adozione della direttiva 2002/45/CE.

(27)

La notifica dell’8 dicembre 2006 ha lo stesso oggetto della notifica del 17 gennaio 2003, vale a dire l’approvazione delle disposizioni della decisione paraffine clorurate — legge sulle sostanze chimiche. Poiché nella nuova notifica i Paesi Bassi non hanno comunicato nuove disposizioni nazionali, la Commissione suppone che si tratti di quelle già notificate nel gennaio 2003, vale a dire della decisione del 3 novembre 1999 che vieta taluni impieghi delle paraffine clorurate a catena corta.

(28)

Con lettere del 15 dicembre 2006 e del 20 dicembre 2006 la Commissione ha informato il governo olandese di aver ricevuto la notifica effettuata a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato e che il termine di sei mesi, entro il quale la Commissione deve svolgere il suo esame a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, era iniziato a decorrere il 9 dicembre 2006, giorno successivo al ricevimento della notifica.

(29)

Con lettera del 30 gennaio 2007 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della notifica effettuata dai Paesi Bassi. La Commissione ha inoltre pubblicato un avviso riguardante la notifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (13) in modo da informare altri soggetti interessati in merito alle disposizioni nazionali che i Paesi Bassi intendono mantenere in vigore e alle motivazioni addotte. Alla fine del periodo previsto a tal fine (30 giorni dopo la pubblicazione) nessuno Stato membro e nessun’altra parte interessata avevano presentato osservazioni.

III.   VALUTAZIONE

1.   Valutazione dell’ammissibilità

(30)

Nei considerando 38 e 39 della decisione 2004/1/CE, la Commissione ha concluso che la domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi era ammissibile. Si rinvia a tale decisione ai fini della presente decisione. È tuttavia utile ricordare sotto quali aspetti le disposizioni nazionali notificate sono incompatibili con le prescrizioni della direttiva 2002/45/CE.

(31)

In sintesi, le disposizioni nazionali notificate si discostano da quanto prescritto dalla direttiva 2002/45/CE per i seguenti aspetti:

l’impiego delle SCCP con un grado di clorurazione non inferiore al 48 % come sostanze plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti e come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei tessili, che secondo la direttiva non sono sottoposte a restrizioni relativamente all’immissione in commercio e all’utilizzo, è vietato nei Paesi Bassi,

l’impiego, nei fluidi per la lavorazione dei metalli, di sostanze e preparati che contengono SCCP con un grado di clorurazione non inferiore al 48 %, che secondo la direttiva non sono sottoposti a restrizioni relativamente all’immissione in commercio o all’utilizzo se le SCCP sono presenti in una concentrazione inferiore all’1 %, è vietato nei Paesi Bassi.

2.   Merito

(32)

Conformemente all’articolo 95, paragrafo 4 e all'articolo 95, paragrafo 6, primo comma, del trattato, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono ad uno Stato membro di mantenere in vigore le proprie disposizioni nazionali in deroga ad una misura d’armonizzazione comunitaria.

(33)

In particolare, la Commissione deve valutare se le disposizioni nazionali siano giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro e verificare che esse non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Inoltre, a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione, se ritiene che le disposizioni nazionali soddisfino le condizioni di cui sopra, deve verificare se esse costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(34)

Va rilevato che, dati i tempi previsti dall’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione, nel valutare se le misure nazionali notificate ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, siano giustificate, deve fondarsi sui motivi addotti dallo Stato membro notificante. Ciò significa che, secondo il trattato CE, spetta allo Stato membro richiedente dimostrare che le misure nazionali di cui chiede il mantenimento sono giustificate. Considerato il quadro procedurale stabilito dall’articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato CE e, in particolare, il breve termine previsto per l’adozione di una decisione, la Commissione deve di solito limitarsi ad esaminare la pertinenza degli elementi presentati dallo Stato membro richiedente, senza dover cercare essa stessa le possibili giustificazioni.

(35)

Tuttavia, qualora sia in possesso di informazioni alla luce delle quali potrebbe imporsi una revisione della misura di armonizzazione comunitaria cui derogano le disposizioni nazionali notificate, la Commissione può tenerne conto nel valutare tali disposizioni.

2.1.   Giustificazione in base ad esigenze importanti

(36)

La giustificazione delle disposizioni nazionali in base ad esigenze importanti è stata esaminata in maniera approfondita nella sezione III.2 della decisione 2004/1/CE. Secondo le conclusioni di tale decisione (considerando 55 e 56), le disposizioni nazionali, in quanto vietano l’uso di SCCP come componenti di altre sostanze e preparati nella metallurgia, possono essere giustificate dalla necessità di proteggere l’ambiente. In assenza di altre informazioni sulla cui base si possa ritenere che il legittimo obiettivo perseguito possa essere realizzato attraverso misure meno restrittive, come, in particolare, un limite di concentrazione più basso per le SCCP usate come componenti di altre sostanze e preparati, si è concluso che le disposizioni nazionali non sembrano andare al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

(37)

Inoltre, nel considerando 66 della decisione 2004/1/CE, riguardante gli usi rimanenti delle SCCP come sostanze, si è concluso che, tenuto conto del principio di precauzione, le disposizioni nazionali, nella misura in cui vietano gli impieghi rimanenti delle SCCP, potevano rimanere in vigore per un periodo limitato, al fine di non sospendere l’applicazione di misure esistenti che potrebbero rivelarsi giustificate alla luce di una nuova valutazione dei rischi.

(38)

Nel considerando 68 della decisione 2004/1/CE, riguardante il divieto di usare le SCCP come componenti di altre sostanze e preparati, si è concluso, sulla base del parere del CSTEA del 3 ottobre 2003, che le disposizioni nazionali non sono giustificate, salvo che per l’impiego nelle materie plastiche, con riferimento alle quali potrebbero sorgere problemi.

(39)

Ricapitolando, la decisione 2004/1/CE ha autorizzato le disposizioni nazionali in quanto non si applicavano all’uso delle SCCP come componenti di altre sostanze e preparati in concentrazioni inferiori all’1 % da impiegare come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti e come ritardanti di fiamma nella gomma o nei prodotti tessili. La decisione era basata sulle prove scientifiche allora disponibili e sul principio di precauzione.

(40)

Nella nuova richiesta i Paesi Bassi non presentano nessuna informazione ulteriore rispetto a quelle contenute nella richiesta del 2003.

(41)

D’altra parte, vi sono stati sviluppi a livello europeo che hanno determinato un aumento delle conoscenze. I risultati dei test di biodegradabilità prescritti dal regolamento (CE) n. 642/2005 sembrano indicare che il tasso di mineralizzazione è lento, sicché il criterio della persistenza delle sostanze PBT sarà soddisfatto.

(42)

Stando al progetto di valutazione di rischio aggiornata presentato dalle autorità britanniche durante la riunione TCNES III 2005, per determinate applicazioni sono stati individuati nuovi rischi anche sulla base dei più recenti dati relativi al consumo di SCCP. Il relatore britannico ha in particolare identificato nuovi rischi per quanto riguarda l’uso delle SCCP nei rivestimenti dei tessili e nella miscelazione/conversione della gomma. La valutazione di rischio aggiornata, che è stata adottata secondo la procedura scritta, sarà pubblicata a breve dalla Commissione e verrà eventualmente sottoposta all’esame del CSRSA.

(43)

Se i nuovi rischi individuati richiedono misure supplementari di gestione dei rischi per alcuni usi delle SCCP diversi dalla lavorazione dei metalli e dall’ingrasso del cuoio, la Commissione adotterà altre misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate nella direttiva 2002/45/CE. L’esatta portata di queste eventuali restrizioni ulteriori non è attualmente chiara. Inoltre, le valutazioni in corso delle notifiche comunitarie di SCCP come sostanze da includere, rispettivamente, nel protocollo sui POP della convenzione UNECE e nella convenzione di Stoccolma sui POP nonché l’eventuale inclusione in uno o in entrambi questi accordi internazionali potrebbero condurre ad ulteriori restrizioni nel quadro del regolamento (CE) n. 850/2004.

(44)

In ogni caso, è possibile che tali ulteriori restrizioni riguarderanno applicazioni che sono attualmente ancora ammesse dalla normativa comunitaria ma che sono già vietate dalla legislazione nazionale olandese.

(45)

In queste circostanze e tenuto conto del principio di precauzione, le disposizioni nazionali applicate dai Paesi Bassi possono essere considerate giustificate nella loro integralità fino a quando saranno adottate, a norma della direttiva 76/769/CEE o del regolamento (CE) n. 850/2004, misure comunitarie che tengano pienamente conto dei più recenti dati scientifici.

2.2.   Assenza di una discriminazione arbitraria o di una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e di un ostacolo al funzionamento del mercato interno

2.2.1.   Assenza di discriminazione arbitraria

(46)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione deve verificare che le disposizioni nazionali previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l’assenza di discriminazione comporta che situazioni simili non vengono trattate in modo differente e che situazioni diverse non vengono trattate allo stesso modo.

(47)

Le disposizioni nazionali hanno carattere generale e si applicano agli impieghi delle SCCP a prescindere dal fatto che siano prodotte nei Paesi Bassi o siano importate da altri Stati membri. In mancanza di prove contrarie, si può concludere che le disposizioni nazionali non sono uno strumento di discriminazione arbitraria.

2.2.2.   Assenza di una restrizione dissimulata al commercio

(48)

Le disposizioni nazionali che limitano l’impiego di un prodotto più di quanto faccia una direttiva comunitaria costituiscono di solito un ostacolo agli scambi, in quanto un prodotto che può legittimamente essere commercializzato e usato nel resto della Comunità non verrà probabilmente commercializzato, per effetto del divieto di impiego, nello Stato membro in questione. Le condizioni di cui al paragrafo 6 dell’articolo 95 sono intese ad evitare che le restrizioni basate sui criteri dei paragrafi 4 e 5 vengano applicate per motivi non ammissibili e costituiscano in realtà misure economiche dirette ad impedire l’importazione di prodotti da altri Stati membri, vale a dire un mezzo per proteggere indirettamente la produzione nazionale.

(49)

Come si è accertato sopra, l’obiettivo delle disposizioni nazionali è effettivamente quello di proteggere l’ambiente dai rischi derivanti dagli impieghi delle SCCP. In mancanza di prove indicanti che le disposizioni nazionali costituiscono in realtà una misura intesa a proteggere la produzione nazionale, si può concludere che esse non costituiscono una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

2.2.3.   Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno

(50)

Tale condizione non può essere interpretata in modo da precludere l’approvazione di qualsiasi disposizione nazionale suscettibile di incidere sulla realizzazione del mercato interno. Infatti, qualsiasi disposizione nazionale che deroghi ad una misura di armonizzazione finalizzata all’istituzione e al funzionamento del mercato interno costituisce in sostanza una misura suscettibile di incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per salvaguardare l’utilità della procedura di cui all’articolo 95 del trattato, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno deve essere inteso, nel contesto dell’articolo 95, paragrafo 6, come un effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.

(51)

È stato accertato che le disposizioni nazionali possono essere temporaneamente mantenute in vigore per motivi attinenti alla protezione dell’ambiente e che, in base alle informazioni disponibili, esse sembrano costituire l’unico mezzo per assicurare il mantenimento dell’elevato grado di protezione ambientale perseguito dai Paesi Bassi. La Commissione ritiene pertanto di poter concludere che, fino a quando non saranno individuate le opportune misure di riduzione del rischio, la condizione relativa all’assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno è soddisfatta.

IV.   CONCLUSIONE

(52)

Come riferito nella sezione I.3 della presente decisione, a livello comunitario è stata presa una serie di iniziative al fine di raccogliere le informazioni necessarie per eliminare o ridurre le incertezze che circondavano la valutazione di rischio delle SCCP quando è stata adottata la decisione 2004/1/CE. I risultati della valutazione di rischio aggiornata indicano che esistono rischi supplementari, sicché la Commissione dovrà probabilmente adottare misure adeguate di gestione dei rischi.

(53)

Nell’ambito sia della convenzione di Stoccolma sia del protocollo UNECE sui POP è in corso un esame delle SCCP in esito al quale queste ultime potrebbero venire incluse in tali strumenti internazionali. In tal caso verrebbero adottate misure comunitarie nel quadro del regolamento (CE) n. 850/2004.

(54)

Poiché tali misure nuove da adottare a livello comunitario potrebbero riguardare usi di SCCP che sono ancora ammessi dalla direttiva 76/769/CEE, ma che sono già vietati dalla legislazione nazionale olandese e considerato il principio di precauzione, si può concludere che le disposizioni nazionali possono essere temporaneamente mantenute in vigore per motivi concernenti la protezione dell’ambiente e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito in quanto vietano l’uso delle SCCP come componenti di altre sostanze e preparati nei fluidi per la lavorazione dei metalli, come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei prodotti tessili e come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti. È dunque opportuno concedere una deroga per le disposizioni nazionali nella loro integralità.

(55)

Inoltre, le disposizioni nazionali, nella misura in cui possono essere temporaneamente mantenute, non costituiscono uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e non rappresentano un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(56)

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni nazionali, nei limiti sopra specificati, possano essere approvate. Tuttavia la Commissione ritiene che l’approvazione di tali disposizioni debba scadere quando saranno adottate misure comunitarie riguardanti le SCCP nell’ambito della direttiva 76/769/CEE o del regolamento (CE) n. 850/2004, a seconda di quale sia lo strumento più adatto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni nazionali sulle SCCP notificate dai Paesi Bassi l’8 dicembre 2006 ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, sono approvate.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione, la quale scadrà alla prima delle due date seguenti:

entrata in vigore di una direttiva della Commissione che adatti, per quanto riguarda le SCCP, l’allegato I della direttiva 76/769/CEE,

entrata in vigore di un regolamento che modifichi, per quanto riguarda le SCCP, il regolamento (CE) n. 850/2004.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 177 del 6.7.2002, pag. 21.

(2)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 20.

(3)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/139/CE della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 94).

(4)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 107 del 28.4.2005, pag. 14.

(7)  Dati figuranti nel progetto rivisto di relazione sulla valutazione dei rischi connessi con le SCCP, agosto 2005.

(8)  GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.

(9)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3).

(10)  La convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, che affronta i problemi ambientali della regione UNECE attraverso la collaborazione scientifica ed il negoziato politico, è stata ampliata da otto protocolli che individuano provvedimenti specifici che le parti devono adottare per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici. Il protocollo relativo agli inquinanti organici persistenti è stato firmato nel 1998 ed è entrato in vigore il 23 ottobre 2003. Questo protocollo è stato ratificato dalla Comunità europea il 30 aprile 2004.

(11)  La convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 è un trattato globale con l’obiettivo di eliminare o ridurre l’emissione di inquinanti organici persistenti nell’ambiente. Essa è entrata in vigore il 17 maggio 2004 e la Comunità europea l’ha ratificata il 16 novembre 2004.

(12)  Disponibile al seguente indirizzo: http://www.pops.int/documents/meetings/poprc_2/meeting_docs/report/default.htm

(13)  GU C 21 del 30.1.2007, pag. 5.


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