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Document 32007D0207

2007/207/CE: Decisione della Commissione, del 29 marzo 2007 , recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti [notificata con il numero C(2007) 532] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 92, 3.4.2007, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 942–945 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2011; abrog. impl. da 32011D0263

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/207/oj

3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2007) 532]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/207/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici di cui alla decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (2), si applicano fino al 4 maggio 2007.

(2)

La decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (3), si applica fino al 31 marzo 2007.

(3)

La decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE (4), si applica fino al 31 maggio 2007.

(4)

La decisione 2004/669/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 2000/40/CE (5), si applica fino al 31 maggio 2007.

(5)

La decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE (6), si applica fino al 31 dicembre 2007.

(6)

La decisione 2000/45/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici (7), si applica fino al 30 novembre 2007.

(7)

In conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.

(8)

Alla luce del riesame dei suddetti criteri e requisiti, è opportuno, in tutti e sei i casi, prorogare di un anno il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti.

(9)

Poiché l’obbligo di riesame in conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE restino in vigore.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3 della decisione 2001/405/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “tessuto-carta” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 maggio 2008.»

Articolo 2

L’articolo 4 della decisione 2002/255/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2008.»

Articolo 3

L’articolo 5 della decisione 2002/371/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo “prodotti tessili” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2008.»

Articolo 4

L’articolo 5 della decisione 2004/669/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “frigoriferi” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 maggio 2008.»

Articolo 5

L’articolo 5 della decisione 2003/31/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2008.»

Articolo 6

L’articolo 3 della decisione 2000/45/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “lavatrici” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 novembre 2008.»

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione 2005/384/CE (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20).

(3)  GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53. Decisione modificata dalla decisione 2005/384/CE.

(4)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29.

(5)  GU L 306 del 2.10.2004, pag. 16.

(6)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.

(7)  GU L 16 del 21.1.2000, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/384/CE.


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