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Document 32006R1923

Regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 404, 30.12.2006, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 158 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 158 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 222 - 229

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1923/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 404/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1923/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

sentito il Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 (3) intende fornire un unico quadro legale per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità.

(2)

Il regolamento (CE) n. 932/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie (4), ha prolungato il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 fino e non oltre il 1o luglio 2007.

(3)

Nella sessione generale dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali svoltasi nel maggio 2003 è stata adottata una risoluzione volta a semplificare gli attuali criteri internazionali per la classificazione dei paesi rispetto al rischio che presentano di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Una proposta è stata adottata alla sessione generale nel maggio 2005. Gli articoli del regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbero adeguati per riflettere il nuovo sistema di categorizzazione concordato a livello internazionale.

(4)

Nuovi sviluppi in materia di prelievo di campioni e di analisi richiederanno ampie modifiche dell'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001. È quindi necessario apportare certe modifiche tecniche alla definizione esistente di «test diagnostici rapidi» nel regolamento (CE) n. 999/2001 per consentire di modificare più agevolmente la struttura di tale allegato in una fase successiva.

(5)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno chiarire che la definizione di «carni separate meccanicamente», presente in altri strumenti comunitari in materia di sicurezza degli alimenti, si dovrebbe applicare al regolamento (CE) n. 999/2001 nel contesto delle misure di eradicazione delle TSE.

(6)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce un programma di monitoraggio della BSE e dello scrapie. Nel suo parere del 6-7 marzo 2003 il Comitato scientifico direttivo ha raccomandato l'introduzione di un programma di monitoraggio delle TSE nei cervidi. Per tale motivo il sistema di monitoraggio previsto in detto regolamento dovrebbe essere esteso ad altre TSE con la possibilità di adottare ulteriori misure per attuare tale sistema in una fase successiva.

(7)

Un programma armonizzato di allevamento per selezionare ovini resistenti alle TSE è già stato attuato quale misura transitoria ad opera della decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (5). Il regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe modificato in modo da offrire una base giuridica permanente a tale programma nonché la possibilità di modificare tali programmi per tener conto dei risultati delle valutazioni scientifiche e delle conseguenze generali della loro attuazione.

(8)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 proibisce la somministrazione di certe proteine trattate di origine animale a determinate specie di animali, con la possibilità di prevedere deroghe. Nuovi sviluppi in materia di divieti relativi ai mangimi possono richiedere modifiche all'allegato IV di tale regolamento. È necessario apportare certe modifiche tecniche alla formulazione attuale dell'articolo corrispondente per consentire di modificare più agevolmente la struttura di tale allegato in una fase successiva.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (6), stabilisce regole per l'eliminazione di materiali specifici a rischio e di animali infettati da TSE. Le regole relative al transito sul territorio della Comunità di prodotti di origine animale sono state ora adottate. Di conseguenza, nell'interesse della coerenza della legislazione comunitaria, le regole attuali contenute nel regolamento (CE) n. 999/2001 sull'eliminazione di tali materiali e animali andrebbero rimpiazzate con un riferimento al regolamento (CE) n. 1774/2002, e il riferimento alle regole sul transito contenuto nel regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe cancellato.

(10)

Nuovi sviluppi attinenti ai materiali specifici a rischio richiederanno anch'essi ampie modifiche all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001. Occorre apportare certe modifiche tecniche all'attuale formulazione delle corrispondenti disposizioni di tale regolamento per consentire di modificare più agevolmente la struttura di detto allegato in una fase successiva.

(11)

Anche se lo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica è proibito nella Comunità, l'iniezione di gas può avvenire anche dopo lo stordimento. È quindi necessario modificare le pertinenti disposizioni sui metodi di macellazione presenti nel regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di proibire l'iniezione di gas nella cavità cranica successivamente allo stordimento.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 (7), enuncia nuove disposizioni in materia di eradicazione dello scrapie negli ovini e nei caprini. Di conseguenza, è necessario proibire lo spostamento di ovini e caprini dalle aziende in cui si sospetti ufficialmente la presenza di scrapie.

(13)

Conformemente all'evolvere delle conoscenze scientifiche, il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe consentire di estendere ad altre specie il campo di applicazione delle regole concernenti l'immissione sul mercato e l'esportazione di animali delle specie bovina, ovina e caprina, e rispettivi sperma, embrioni e ovuli.

(14)

Il parere del Comitato scientifico direttivo del 26 giugno 1998 indica che si dovrebbero osservare certe restrizioni per quanto concerne la provenienza delle materie di base per la produzione di fosfato dicalcico. Di conseguenza, il fosfato dicalcico andrebbe rimosso dall'elenco dei prodotti che non sono soggetti a restrizioni all'immissione sul mercato in forza del regolamento (CE) n. 999/2001. Andrebbe chiarita l'assenza di restrizioni applicabili al latte e ai prodotti a base di latte.

(15)

Conformemente all'evolvere delle conoscenze scientifiche e della classificazione del rischio e fatta salva la possibilità di adottare misure di salvaguardia, il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe consentire l'adozione, secondo la procedura di comitatologia, di disposizioni più specifiche per l'immissione sul mercato e l'esportazione di prodotti di origine animale provenienti da Stati membri o da paesi terzi che presentino un rischio controllato o indeterminato di TSE.

(16)

Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(17)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare decisioni di approvazione dei test diagnostici rapidi, di adeguamento dell'età degli animali, di introduzione di un certo livello di tolleranza, di autorizzare dell'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci e, di estensione di talune disposizioni ad altre specie animali; di introduzione di norme che prevedano deroghe all'obbligo di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio; di istituzione di criteri per dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica e di criteri per la concessione di deroghe a taluni divieti nonché condizioni di produzione. Queste misure di portata generale e intese a modificare gli elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 999/2001 e/o integrare detto regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(18)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

1)

è inserito il seguente considerando:

«(8 bis)

L'utilizzazione di talune proteine animali trasformate provenienti da non ruminanti per l'alimentazione dei non ruminanti dovrebbe essere autorizzata rispettando il principio del non cannibalismo, quale stabilito nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (9), e gli aspetti di controllo connessi, in particolare, con la differenziazione delle proteine animali trasformate specifiche a talune specie di cui alla comunicazione sul piano per le TSE adottato dalla Commissione il 15 luglio 2005.

2)

sono inseriti i seguenti considerando:

«(11 bis)

Nella sua risoluzione del 28 ottobre 2004 (10) il Parlamento europeo ha espresso preoccupazioni in merito alla somministrazione di proteine animali ai ruminanti in quanto esse non sono un elemento naturale dell'alimentazione dei capi adulti. In seguito alle crisi della BSE e dell'afta epizootica si è accettato sempre più che il modo migliore per garantire la salute umana e animale è quello di allevare e nutrire gli animali nel rispetto delle peculiarità di ogni specie. In base al principio di precauzione e in linea con la dieta e le condizioni di vita naturali dei ruminanti è quindi necessario mantenere il divieto relativo alla somministrazione di proteine animali ai ruminanti in forme che non costituiscono abitualmente parte della loro dieta naturale.

(11 ter)

Le carni separate meccanicamente sono ottenute rimuovendo la carne dalle ossa con una tecnica che distrugge o modifica la struttura muscolo-fibrosa. Possono contenere parti delle ossa e del periosteo (strato fibroso che riveste le ossa). Le carni separate meccanicamente non sono pertanto comparabili alle carni prodotte normalmente. Di conseguenza, è opportuno sottoporre a revisione il loro uso per il consumo umano.

3)

l'articolo 3, paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

test diagnostici rapidi: le procedure di analisi di cui all'allegato X che danno risultati entro 24 ore;»;

b)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«n)

carni separate meccanicamente o “CSM”: il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa;

o)

sorveglianza passiva: la segnalazione di tutti gli animali in cui si sospetta la presenza di un'infezione da TSE e, nei casi in cui la TSE non può essere esclusa da indagini cliniche, il test di laboratorio su detti animali;

p)

sorveglianza attiva: il controllo degli animali non segnalati come sospetti di presentare un'infezione da TSE, quali animali macellati con urgenza, animali che presentano sintomi clinici ad un esame ante mortem, capi morti, animali macellati sani e animali abbattuti in relazione ad un caso di TSE, in particolare al fine di determinare l'evoluzione e la prevalenza di TSE in un paese o in una sua regione.»;

4)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La qualifica sanitaria di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione (in seguito denominati “paesi o regioni”) in relazione alla BSE è determinata dalla classificazione in una delle tre categorie seguenti:

rischio trascurabile di BSE, come definito all'allegato II,

rischio controllato di BSE, come definito all'allegato II,

rischio indeterminato di BSE, come definito all'allegato II.

La qualifica sanitaria dei paesi o regioni in relazione alla BSE può essere determinata solo sulla base dei criteri fissati all'allegato II, capo A. Tali criteri includono il risultato di un'analisi di rischio basata su tutti i fattori potenziali di insorgenza della encefalopatia bovina spongiforme elencati all'allegato II, capo B e sulla loro evoluzione nel tempo, nonché di esaustive misure di sorveglianza attiva e passiva che tengano conto della categoria di rischio del paese o della regione.

Gli Stati membri e i paesi terzi che intendono poter essere mantenuti negli elenchi dei paesi terzi autorizzati all'esportazione nella Comunità degli animali vivi o dei prodotti contemplati nel presente regolamento, presentano alla Commissione una domanda volta ad ottenere la determinazione della loro qualifica sanitaria relativa alla BSE, corredata delle pertinenti informazioni relative ai criteri indicati nell'allegato II, capo A e ai fattori di rischio potenziali elencati nell'allegato II, capo B nonché alla loro evoluzione nel tempo.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri e i paesi terzi che non hanno presentato una domanda a norma del paragrafo 1, terzo comma devono ottemperare, per quanto riguarda la spedizione di animali vivi e di prodotti di origine animale a partire dal loro territorio, ai requisiti per le importazioni che si applicano ai paesi con un rischio indeterminato di BSE, fino a quando non abbiano presentato detta domanda e non sia stata presa una decisione finale quanto alla loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.»;

5)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni Stato membro attua un programma annuale per la sorveglianza delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell'allegato III. Se disponibile per le specie animali, tale programma include una procedura di screening che prevede il ricorso a test diagnostici rapidi.

I test diagnostici rapidi sono approvati a tal fine secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, e inseriti nell'elenco di cui all'allegato X.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis.   Il programma annuale per la sorveglianza, di cui al paragrafo 1, riguarda almeno le seguenti sottopopolazioni:

a)

tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi inviati ad una macellazione di emergenza ovvero che, all'esame ante mortem, presentano sintomi clinici,

b)

tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi soggetti a macellazione normale ai fini del consumo umano,

c)

tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi non macellati per il consumo umano, morti o uccisi nell'azienda, durante il trasporto o in un mattatoio (capi morti).

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui alla lettera c) in zone remote a scarsa densità di animali, dove non viene organizzata la raccolta di animali morti. Gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità informano la Commissione e presentano un elenco delle zone interessate unitamente ad una motivazione per la deroga. La deroga non riguarda più del 10 % della popolazione bovina di uno Stato membro.

1 ter.   Previa consultazione del competente comitato scientifico, l'età stabilita al paragrafo 1 bis, lettere a) e c) può essere adeguata conformemente ai progressi scientifici, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

Su richiesta di uno Stato membro che può dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica nel suo territorio, in base ad alcuni criteri da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, possono essere rivisti i programmi annuali per la sorveglianza relativi a tale specifico Stato membro.

Lo Stato membro interessato fornisce la prova della sua capacità di determinare l'efficacia delle misure applicate e di garantire la protezione della salute umana ed animale sulla base di un'esaustiva analisi del rischio. In particolare, lo Stato membro dimostra:

a)

la prevalenza della BSE è in evidente riduzione o costantemente bassa, sulla base dei risultati di test aggiornati;

b)

di aver attuato e applicato per almeno sei anni un piano globale di analisi in relazione alla BSE (normativa comunitaria sulla tracciabilità e l'individuazione degli animali vivi e sorveglianza della BSE);

c)

di aver attuato ed applicato per almeno sei anni la normativa comunitaria sul divieto assoluto concernente i mangimi per animali da allevamento.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Le regole per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

6)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Programmi di allevamento

1.   Gli Stati membri possono introdurre programmi di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE. Tali programmi comprendono un quadro per il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE di talune greggi e possono essere estesi in modo da includere altre specie animali sulla base di prove scientifiche che corroborino la resistenza alle TSE di particolari genotipi di tali specie.

2.   Le regole specifiche per i programmi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri che adottano programmi di allevamento presentano regolarmente alla Commissione relazioni che consentano una valutazione scientifica dei programmi, in particolare in relazione al loro impatto sull'incidenza delle TSE ma anche sulla diversità e variabilità genetica e sul mantenimento di specie ovine vecchie o rare ovvero ben adattate a una particolare regione. I risultati scientifici e le conseguenze generali dei programmi di allevamento vengono valutati periodicamente e, se del caso, possono venire modificati di conseguenza.»;

7)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La somministrazione ai ruminanti di proteine animali è vietata.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, che stabiliscono le deroghe al divieto contenuto in detti paragrafi.

La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, sulla base di una valutazione scientifica del fabbisogno alimentare dei giovani ruminanti e in funzione delle norme adottate per l'applicazione del presente articolo di cui al paragrafo 5 del presente articolo, e a seguito di una valutazione degli aspetti di controllo di tale deroga, di autorizzare l'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci.

4.   Gli Stati membri o le loro regioni che presentano un rischio indeterminato di BSE non possono esportare o immagazzinare mangimi destinati ad animali d'allevamento che contengono proteine derivate da mammiferi, né mangimi destinati a mammiferi, ad eccezione dei mangimi per cani, gatti e animali da pelliccia, che contengono proteine trattate derivate da mammiferi.

I paesi terzi o le loro regioni che presentano un rischio indeterminato di BSE non possono esportare verso la Comunità mangimi destinati ad animali d'allevamento che contengono proteine derivate da mammiferi né mangimi destinati a mammiferi, ad eccezione dei mangimi per cani, gatti e animali da pelliccia, che contengono proteine trattate derivate da mammiferi.

Su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo si può decidere secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 in base a criteri dettagliati che devono essere previsti secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, di concedere deroghe individuali alle restrizioni figuranti nel presente paragrafo. Le deroghe devono tenere conto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis.   In base ad una valutazione favorevole dei rischi che tenga conto almeno della portata e della possibile fonte della contaminazione nonché della destinazione finale della spedizione si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, di introdurre un certo livello di tolleranza in relazione a quantitativi non significativi di proteine animali presenti nei mangimi a causa di una contaminazione casuale e tecnicamente inevitabile.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le norme sulla prevenzione della contaminazione incrociata e sui metodi di prelievo di campioni e di analisi per l'accertamento dell'osservanza del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Esse si basano su una relazione della Commissione concernente la provenienza, il rattamento, il controllo e la tracciabilità dei mangimi di origine animale.»;

8)

all'articolo 8 i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il materiale specifico a rischio è rimosso ed eliminato conformemente all'allegato V del presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1774/2002. Esso non è importato nella Comunità. L'elenco dei materiali specifici a rischio di cui all'allegato V include almeno il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille dei bovini di età superiore a 12 mesi e la colonna vertebrale di animali bovini a partire da un'età da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3. Tenendo conto delle diverse categorie di rischio previste all'articolo 5, paragrafo — 1, primo comma e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis e paragrafo 1 ter, lettera b), l'elenco di materiali specifici a rischio stabilito all'allegato V è modificato di conseguenza.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai tessuti provenienti da animali sottoposti, con esito negativo, a un test alternativo approvato specificamente a tal fine secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, a patto che tale test sia inserito nell'elenco di cui all'allegato X e sia applicato alle condizioni di cui all'allegato V.

Gli Stati membri che autorizzano l'uso di un test alternativo di cui al presente paragrafo ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

3.   Negli Stati membri o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE, la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica o tramite iniezione di gas nella cavità cranica in connessione con lo stordimento non dev'essere praticata su animali delle specie bovina, ovina o caprina le cui carni sono destinate al consumo umano o animale.

4.   Le età indicate all'allegato V possono essere adeguate. Tali adeguamenti si effettuano in base alle più recenti conoscenze scientifiche certe sulla probabilità statistica del verificarsi di una TSE nei gruppi di età interessati del patrimonio comunitario di bovini, ovini e caprini.

5.   Possono essere adottate norme che prevedano deroghe ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di alimentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, nei paesi terzi o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato di BSE, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di usare proteine derivate da mammiferi nell'alimentazione di ruminanti per limitare le prescrizioni di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio agli animali nati prima di tale data nei paesi o regioni interessati.»;

9)

all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   I prodotti di origine animale di cui all'allegato VI sono fabbricati utilizzando le condizioni di produzione approvate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

2.   Le ossa dei bovini, degli ovini e dei caprini originari di paesi o regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE non devono essere utilizzati per la produzione di carni separate meccanicamente (CSM). Anteriormente al 1o luglio 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione concernente l'uso e i metodi di produzione di CSM sul loro territorio. La relazione include una dichiarazione in merito all'eventualità che gli Stati membri intendano o meno continuare a produrre CSM.

La Commissione presenta quindi una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità e l'uso futuri di CSM nella Comunità, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori.»;

10)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli animali nei quali si sospetta la presenza di un'infezione da TSE sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

Ove si sospetti ufficialmente la presenza di TSE in un bovino di un'azienda di uno Stato membro, tutti gli altri bovini della stessa azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine. Ove si sospetti ufficialmente la presenza di un'infezione da TSE in un ovino o caprino di un'azienda di uno Stato membro, tutti gli altri ovini o caprini della stessa azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine.

Tuttavia, qualora si provi che è improbabile che l'azienda in cui si trovava l'animale quando è stata sospettata la presenza di TSE sia l'azienda in cui detto animale possa essere stato esposto alla TSE, l'autorità competente può decidere che solo l'animale sospetto di infezione sia sottoposto alla limitazione ufficiale di movimento.

Qualora lo ritenga necessario, l'autorità competente può inoltre decidere che altre aziende o solo l'azienda in cui è avvenuta l'esposizione siano sottoposte a sorveglianza ufficiale, in funzione dei dati epidemiologici disponibili.

Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e in deroga alle limitazioni ufficiali di movimento di cui al presente paragrafo, uno Stato membro può essere esonerato dall'applicazione di tali misure di limitazione di movimento se applica misure che offrono garanzie equivalenti, basate su un'adeguata valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tutte le parti del corpo dell'animale sospetto restano sotto controllo ufficiale fino a che non è stata fatta una diagnosi negativa, ovvero sono eliminate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;

11)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il primo comma, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

tutte le parti del corpo dell'animale sono eliminate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 tranne il materiale conservato per la registrazione conformemente all'allegato III, capo B del presente regolamento;»;

b)

il primo comma, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

tutti gli animali e i prodotti di origine animale di cui all'allegato VII, punto 2 del presente regolamento, che siano stati identificati come a rischio a seguito dell'indagine di cui alla lettera b) del presente paragrafo, sono abbattuti ed eliminati conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;

c)

il seguente comma è inserito dopo il primo comma:

«Su richiesta di uno Stato membro e in base ad una valutazione favorevole del rischio che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate in tale Stato membro, si può adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per consentire l'uso dei bovini di cui al presente paragrafo fino al termine della loro vita produttiva.»;

12)

all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, possono essere estese ad altre specie animali le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4.   Possono essere adottate regole per l'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

13)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

latte e prodotti a base di latte, cuoio e pelli, nonché gelatina e collagene ottenuti da cuoio e pelli.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   I prodotti di origine animale importati da paesi terzi che presentino un rischio controllato o indeterminato di BSE provengono da bovini, ovini e caprini sani che non hanno subíto la lacerazione del tessuto nervoso centrale né un'iniezione di gas nella cavità cranica di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

3.   I prodotti alimentari di origine animale contenenti materiale ottenuto da bovini originari di un paese o di una regione, che presentano un rischio indeterminato di BSE, non vengono immessi sul mercato ad eccezione dei casi in cui provengano da animali:

a)

nati otto anni dopo la data a decorrere dalla quale è stato effettivamente applicato il divieto di utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti proteine animali ottenute da mammiferi; e

b)

nati, allevati e rimasti in mandrie certificate come storicamente indenni dalla BSE da almeno sette anni.

Inoltre, i prodotti alimentari derivanti da ruminanti non possono essere spediti da uno Stato membro o da una sua regione che presentano un rischio indeterminato di BSE verso un altro Stato membro o essere importati da un paese terzo che presenta un rischio indeterminato di BSE.

Questo divieto non si applica ai prodotti di origine animale di cui all'allegato VIII, capo C, e che soddisfano i requisiti dell'allegato VIII, capo C.

Essi devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale, che attesti che sono stati prodotti conformemente al presente regolamento.»;

14)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Le seguenti misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3:

a)

approvazione dei test diagnostici rapidi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 2,

b)

adeguamento dell'età di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter,

c)

criteri per dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter,

d)

decisione di autorizzare l'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci, di cui all'articolo 7, paragrafo 3,

e)

criteri per la concessione di deroghe ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4,

f)

decisione di introdurre un certo livello di tolleranza, di cui all'articolo 7, paragrafo 4 bis,

g)

decisione sull'età di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

h)

norme che prevedano deroghe all'obbligo di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 5,

i)

condizioni di produzione approvate di cui all'articolo 9, paragrafo 1,

j)

decisione di estendere talune disposizioni ad altre specie animali di cui all'articolo 15, paragrafo 3.»;

15)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Comitati

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. Tuttavia, con riguardo all'articolo 6 bis, la Commissione consulta anche il comitato permanente per la zootecnia.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 di tale decisione è fissato a tre mesi e, nel caso delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, a 15 giorni.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

16)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24 bis

Le decisioni da adottare secondo una delle procedure di cui all'articolo 24 si basano su una valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale e, tenendo conto dei dati scientifici esistenti, mantengono o, se giustificato da un punto di vista scientifico, aumentano il livello di protezione della salute umana e animale garantito nella Comunità.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU C 234 del 22.9.05, pag. 26.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 novembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

(4)  GU L 163 del 23.6.2005, pag. 1.

(5)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.

(6)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

(7)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).»;

(10)  GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 178.»;


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