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Document 32006R1923
Regulation (EC) No 1923/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 amending Regulation (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 404, 30.12.2006, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 158 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 158 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 222 - 229
In force
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 404/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1923/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
sentito il Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 (3) intende fornire un unico quadro legale per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 932/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie (4), ha prolungato il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 fino e non oltre il 1o luglio 2007. |
(3) |
Nella sessione generale dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali svoltasi nel maggio 2003 è stata adottata una risoluzione volta a semplificare gli attuali criteri internazionali per la classificazione dei paesi rispetto al rischio che presentano di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Una proposta è stata adottata alla sessione generale nel maggio 2005. Gli articoli del regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbero adeguati per riflettere il nuovo sistema di categorizzazione concordato a livello internazionale. |
(4) |
Nuovi sviluppi in materia di prelievo di campioni e di analisi richiederanno ampie modifiche dell'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001. È quindi necessario apportare certe modifiche tecniche alla definizione esistente di «test diagnostici rapidi» nel regolamento (CE) n. 999/2001 per consentire di modificare più agevolmente la struttura di tale allegato in una fase successiva. |
(5) |
A fini di chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno chiarire che la definizione di «carni separate meccanicamente», presente in altri strumenti comunitari in materia di sicurezza degli alimenti, si dovrebbe applicare al regolamento (CE) n. 999/2001 nel contesto delle misure di eradicazione delle TSE. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce un programma di monitoraggio della BSE e dello scrapie. Nel suo parere del 6-7 marzo 2003 il Comitato scientifico direttivo ha raccomandato l'introduzione di un programma di monitoraggio delle TSE nei cervidi. Per tale motivo il sistema di monitoraggio previsto in detto regolamento dovrebbe essere esteso ad altre TSE con la possibilità di adottare ulteriori misure per attuare tale sistema in una fase successiva. |
(7) |
Un programma armonizzato di allevamento per selezionare ovini resistenti alle TSE è già stato attuato quale misura transitoria ad opera della decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (5). Il regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe modificato in modo da offrire una base giuridica permanente a tale programma nonché la possibilità di modificare tali programmi per tener conto dei risultati delle valutazioni scientifiche e delle conseguenze generali della loro attuazione. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 proibisce la somministrazione di certe proteine trattate di origine animale a determinate specie di animali, con la possibilità di prevedere deroghe. Nuovi sviluppi in materia di divieti relativi ai mangimi possono richiedere modifiche all'allegato IV di tale regolamento. È necessario apportare certe modifiche tecniche alla formulazione attuale dell'articolo corrispondente per consentire di modificare più agevolmente la struttura di tale allegato in una fase successiva. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (6), stabilisce regole per l'eliminazione di materiali specifici a rischio e di animali infettati da TSE. Le regole relative al transito sul territorio della Comunità di prodotti di origine animale sono state ora adottate. Di conseguenza, nell'interesse della coerenza della legislazione comunitaria, le regole attuali contenute nel regolamento (CE) n. 999/2001 sull'eliminazione di tali materiali e animali andrebbero rimpiazzate con un riferimento al regolamento (CE) n. 1774/2002, e il riferimento alle regole sul transito contenuto nel regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe cancellato. |
(10) |
Nuovi sviluppi attinenti ai materiali specifici a rischio richiederanno anch'essi ampie modifiche all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001. Occorre apportare certe modifiche tecniche all'attuale formulazione delle corrispondenti disposizioni di tale regolamento per consentire di modificare più agevolmente la struttura di detto allegato in una fase successiva. |
(11) |
Anche se lo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica è proibito nella Comunità, l'iniezione di gas può avvenire anche dopo lo stordimento. È quindi necessario modificare le pertinenti disposizioni sui metodi di macellazione presenti nel regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di proibire l'iniezione di gas nella cavità cranica successivamente allo stordimento. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 (7), enuncia nuove disposizioni in materia di eradicazione dello scrapie negli ovini e nei caprini. Di conseguenza, è necessario proibire lo spostamento di ovini e caprini dalle aziende in cui si sospetti ufficialmente la presenza di scrapie. |
(13) |
Conformemente all'evolvere delle conoscenze scientifiche, il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe consentire di estendere ad altre specie il campo di applicazione delle regole concernenti l'immissione sul mercato e l'esportazione di animali delle specie bovina, ovina e caprina, e rispettivi sperma, embrioni e ovuli. |
(14) |
Il parere del Comitato scientifico direttivo del 26 giugno 1998 indica che si dovrebbero osservare certe restrizioni per quanto concerne la provenienza delle materie di base per la produzione di fosfato dicalcico. Di conseguenza, il fosfato dicalcico andrebbe rimosso dall'elenco dei prodotti che non sono soggetti a restrizioni all'immissione sul mercato in forza del regolamento (CE) n. 999/2001. Andrebbe chiarita l'assenza di restrizioni applicabili al latte e ai prodotti a base di latte. |
(15) |
Conformemente all'evolvere delle conoscenze scientifiche e della classificazione del rischio e fatta salva la possibilità di adottare misure di salvaguardia, il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe consentire l'adozione, secondo la procedura di comitatologia, di disposizioni più specifiche per l'immissione sul mercato e l'esportazione di prodotti di origine animale provenienti da Stati membri o da paesi terzi che presentino un rischio controllato o indeterminato di TSE. |
(16) |
Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). |
(17) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare decisioni di approvazione dei test diagnostici rapidi, di adeguamento dell'età degli animali, di introduzione di un certo livello di tolleranza, di autorizzare dell'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci e, di estensione di talune disposizioni ad altre specie animali; di introduzione di norme che prevedano deroghe all'obbligo di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio; di istituzione di criteri per dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica e di criteri per la concessione di deroghe a taluni divieti nonché condizioni di produzione. Queste misure di portata generale e intese a modificare gli elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 999/2001 e/o integrare detto regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(18) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:
1) |
è inserito il seguente considerando:
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2) |
sono inseriti i seguenti considerando:
|
3) |
l'articolo 3, paragrafo 1 è così modificato:
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4) |
l'articolo 5 è così modificato:
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5) |
l'articolo 6 è così modificato:
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6) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Programmi di allevamento 1. Gli Stati membri possono introdurre programmi di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE. Tali programmi comprendono un quadro per il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE di talune greggi e possono essere estesi in modo da includere altre specie animali sulla base di prove scientifiche che corroborino la resistenza alle TSE di particolari genotipi di tali specie. 2. Le regole specifiche per i programmi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri che adottano programmi di allevamento presentano regolarmente alla Commissione relazioni che consentano una valutazione scientifica dei programmi, in particolare in relazione al loro impatto sull'incidenza delle TSE ma anche sulla diversità e variabilità genetica e sul mantenimento di specie ovine vecchie o rare ovvero ben adattate a una particolare regione. I risultati scientifici e le conseguenze generali dei programmi di allevamento vengono valutati periodicamente e, se del caso, possono venire modificati di conseguenza.»; |
7) |
l'articolo 7 è così modificato:
|
8) |
all'articolo 8 i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il materiale specifico a rischio è rimosso ed eliminato conformemente all'allegato V del presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1774/2002. Esso non è importato nella Comunità. L'elenco dei materiali specifici a rischio di cui all'allegato V include almeno il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille dei bovini di età superiore a 12 mesi e la colonna vertebrale di animali bovini a partire da un'età da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3. Tenendo conto delle diverse categorie di rischio previste all'articolo 5, paragrafo — 1, primo comma e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis e paragrafo 1 ter, lettera b), l'elenco di materiali specifici a rischio stabilito all'allegato V è modificato di conseguenza. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai tessuti provenienti da animali sottoposti, con esito negativo, a un test alternativo approvato specificamente a tal fine secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, a patto che tale test sia inserito nell'elenco di cui all'allegato X e sia applicato alle condizioni di cui all'allegato V. Gli Stati membri che autorizzano l'uso di un test alternativo di cui al presente paragrafo ne informano gli altri Stati membri e la Commissione. 3. Negli Stati membri o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE, la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica o tramite iniezione di gas nella cavità cranica in connessione con lo stordimento non dev'essere praticata su animali delle specie bovina, ovina o caprina le cui carni sono destinate al consumo umano o animale. 4. Le età indicate all'allegato V possono essere adeguate. Tali adeguamenti si effettuano in base alle più recenti conoscenze scientifiche certe sulla probabilità statistica del verificarsi di una TSE nei gruppi di età interessati del patrimonio comunitario di bovini, ovini e caprini. 5. Possono essere adottate norme che prevedano deroghe ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di alimentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, nei paesi terzi o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato di BSE, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di usare proteine derivate da mammiferi nell'alimentazione di ruminanti per limitare le prescrizioni di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio agli animali nati prima di tale data nei paesi o regioni interessati.»; |
9) |
all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. I prodotti di origine animale di cui all'allegato VI sono fabbricati utilizzando le condizioni di produzione approvate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3. 2. Le ossa dei bovini, degli ovini e dei caprini originari di paesi o regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE non devono essere utilizzati per la produzione di carni separate meccanicamente (CSM). Anteriormente al 1o luglio 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione concernente l'uso e i metodi di produzione di CSM sul loro territorio. La relazione include una dichiarazione in merito all'eventualità che gli Stati membri intendano o meno continuare a produrre CSM. La Commissione presenta quindi una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità e l'uso futuri di CSM nella Comunità, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori.»; |
10) |
l'articolo 12 è così modificato:
|
11) |
all'articolo 13, il paragrafo 1 è così modificato:
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12) |
all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, possono essere estese ad altre specie animali le disposizioni dei paragrafi 1 e 2. 4. Possono essere adottate regole per l'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»; |
13) |
l'articolo 16 è così modificato:
|
14) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 23 bis Le seguenti misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3:
|
15) |
l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Comitati 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. Tuttavia, con riguardo all'articolo 6 bis, la Commissione consulta anche il comitato permanente per la zootecnia. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 di tale decisione è fissato a tre mesi e, nel caso delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, a 15 giorni. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»; |
16) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 24 bis Le decisioni da adottare secondo una delle procedure di cui all'articolo 24 si basano su una valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale e, tenendo conto dei dati scientifici esistenti, mantengono o, se giustificato da un punto di vista scientifico, aumentano il livello di protezione della salute umana e animale garantito nella Comunità.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
J.-E. ENESTAM
(1) GU C 234 del 22.9.05, pag. 26.
(2) Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 novembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).
(4) GU L 163 del 23.6.2005, pag. 1.
(5) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.
(6) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).
(7) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29.
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(9) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).»;
(10) GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 178.»;