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Document 32006D0955

2006/955/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico

OJ L 386, 29.12.2006, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 133 - 133

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrog. impl. da 32012Q1106(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/955/oj

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 386/44


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico

(2006/955/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 64 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

secondo la procedura di cui all’articolo 245, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 160, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione del 12 dicembre 2006,

visto il parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006,

considerando che con l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania il bulgaro e il romeno diventano lingue ufficiali dell’Unione europea e che è opportuno inserire tali lingue tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7; rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l’11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1; rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24; rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l’8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107), il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19) e il 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51), è modificato come segue:

l’articolo 29, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Le lingue processuali sono 'il bulgaro, il ceco, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il romeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore contemporaneamente al trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

I testi del regolamento di procedura della Corte nelle lingue bulgara e romena saranno adottati dopo l’entrata in vigore del trattato di cui al comma precedente.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


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