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Document 32006R1860

Regolamento (CE) n. 1860/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

OJ L 358, 16.12.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M, 22.11.2008, p. 207–208 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 228 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 228 - 229

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1860/oj

16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1860/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (2) fissa il numero delle aziende contabili per circoscrizione.

(2)

Occorre modificare il numero di aziende contabili per circoscrizione in Svezia in modo da avere un campione più rappresentativo di tutti i tipi di azienda presenti nel campo di osservazione.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2204 delle Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1187/2005 (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 la parte concernente la Svezia è sostituita da quanto segue:

«SVEZIA

710

Pianure della Svezia centromeridionale

702

720

Zone forestali e agroforestali della Svezia centromeridionale

217

730

Zone della Svezia settentrionale

106

Totale Svezia

1 025»


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