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Document 32006R1848

Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006 , relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio

OJ L 355, 15.12.2006, p. 56–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M, 2.12.2008, p. 298–304 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 189 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 189 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 69 - 75

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2015; abrogato da vedi 32015R1971

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1848/oj

15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1848/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 42,

dopo aver consultato il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 costituisce due fondi per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune: il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA») e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»).

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005 stabilisce i principi che disciplinano la tutela degli interessi finanziari della Comunità e le garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari.

(3)

Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri, è necessario adeguare il dispositivo istituito dal regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (2), al fine di armonizzarne l'applicazione negli Stati membri, rafforzare la lotta contro le irregolarità, potenziare l'efficacia del dispositivo di comunicazione delle irregolarità, tener conto del fatto che d'ora in poi i singoli casi di irregolarità verranno liquidati conformemente alle disposizioni degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e includere tanto il FEAGA che il FEASR a decorrere dal 1o gennaio 2007. A tal fine, occorre inoltre stabilire disposizioni per includere nel dispositivo di comunicazione le irregolarità concernenti entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(4)

È necessario specificare che la definizione di «irregolarità» utilizzata ai fini del presente regolamento è tratta dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (3).

(5)

È necessario definire il concetto di «sospetto di frode», tenendo conto della definizione di frode figurante nella Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (4).

(6)

È necessario precisare che la definizione di «primo verbale amministrativo o giudiziario» è tratta dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(7)

È inoltre necessario definire i termini «fallimento» e «operatore economico».

(8)

Per aumentare il valore aggiunto del dispositivo di comunicazione, dovrebbe essere stabilito con maggiore chiarezza l'obbligo di riferire i casi di sospetta frode ai fini dell'analisi del rischio; a tal fine occorre definire più precisamente le informazioni da fornire.

(9)

Agli effetti dell'accertamento della natura delle pratiche fraudolente e delle incidenze finanziarie delle irregolarità, nonché della sorveglianza del recupero delle somme indebitamente pagate, occorre stabilire l'obbligo di comunicare le irregolarità alla Commissione con cadenza almeno trimestrale e di integrare tale comunicazione con informazioni sull'iter delle procedure giudiziarie o amministrative.

(10)

Il comitato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 94/140/CE della Commissione che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (5) è informato una volta l'anno dei risultati complessivi delle comunicazioni di irregolarità.

(11)

Per semplificare la presentazione obbligatoria di comunicazione da parte degli Stati membri e per aumentarne l'efficienza, è necessario innalzare la soglia minima, definita in termini di somma interessata dall'irregolarità, al di sopra della quale gli Stati membri devono segnalare le irregolarità, nonché stabilire in quali casi non vi è obbligo di segnalazione.

(12)

Occorre stabilire i tassi di conversione per gli Stati membri che non fanno parte della zona euro.

(13)

È necessario tener conto degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6) e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7).

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle spese a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), conformemente, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Esso si applica inoltre nei casi in cui il versamento delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005 non è stato effettuato conformemente a dette disposizioni.

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi derivanti direttamente dall'applicazione degli articoli 32, 33 e 36 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del regolamento (CE) n. 885/2006 (8).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«irregolarità»: un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, ossia qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero attraverso l'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita;

2)

«operatore economico»: un operatore ai sensi dell'articolo 1 bis, punto 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione (9), ossia qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico, ovvero che riceve tale sostegno, o che deve versare un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1290/2005;

3)

«primo verbale amministrativo o giudiziario»: un primo verbale amministrativo o giudiziario ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005, ossia la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;

4)

«sospetto di frode»: ai sensi dell'articolo 1 bis, punto 4, del regolamento (CE) n. 1681/94, un'irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario che dà luogo, a livello nazionale, all'avvio di un procedimento volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

5)

«fallimento»: la procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (10).

CAPO II

OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Articolo 3

Comunicazione trimestrale

1.   Entro e non oltre i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Per ciascuna irregolarità, essi specificano:

a)

le organizzazioni comuni di mercato, i settori e i prodotti in causa;

b)

la natura della spesa irregolare;

c)

la disposizione comunitaria che è stata violata;

d)

la data e la fonte della prima informazione scritta che lascia presumere che sia stata commessa un'irregolarità;

e)

le pratiche impiegate per commettere l'irregolarità;

f)

se del caso, se la pratica dà adito ad un sospetto di frode;

g)

il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;

h)

se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati;

i)

il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;

j)

le autorità o enti nazionali che hanno stilato la relazione ufficiale sull'irregolarità e le autorità responsabili del seguito amministrativo e/o giudiziario;

k)

la data alla quale è stato redatto il primo verbale amministrativo o giudiziario sull'irregolarità;

l)

l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche implicate o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità, tranne qualora tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;

m)

l'importo totale della spesa relativa all'operazione in causa nonché, se del caso, la ripartizione del cofinanziamento a titolo di contributo comunitario, nazionale, privato o altro;

n)

l'importo interessato dall'irregolarità nonché, se del caso, la ripartizione a titolo di contributo comunitario, nazionale, privato o altro; nei casi in cui non siano stati effettuati versamenti alle persone e/o agli altri soggetti di cui alla lettera l), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta;

o)

la sospensione dei versamenti, se applicabile, e le possibilità di recupero;

p)

soltanto per le irregolarità concernenti il FEASR, il numero ARINCO o CCI (codice comune di identificazione) del programma interessato.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'obbligo di comunicazione non si applica ai casi seguenti:

casi in cui l'irregolarità consiste esclusivamente nella mancata esecuzione, parziale o totale, di un'operazione cofinanziata dal FEASR o sovvenzionata a titolo del FEAGA a causa del fallimento del beneficiario finale o del destinatario finale; tuttavia, devono essere comunicate le irregolarità che precedono un fallimento e i casi di sospetta frode,

casi segnalati spontaneamente dal beneficiario finale o dal destinatario finale all'autorità amministrativa prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico,

casi in cui l'autorità amministrativa rileva un errore relativo all'ammissibilità della spesa finanziata e lo rettifica prima del versamento del contributo pubblico.

3.   Qualora non siano disponibili alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto di successive comunicazioni di irregolarità alla Commissione.

4.   Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 4

Casi particolari

Ogni Stato membro comunica immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati le irregolarità accertate o presumibilmente verificatesi, qualora tema che:

a)

possano avere molto rapidamente ripercussioni al di fuori del proprio territorio, o

b)

evidenzino l'impiego di una nuova pratica irregolare.

La comunicazione specifica in particolare la pratica irregolare e gli altri Stati membri o paesi terzi interessati.

Articolo 5

Relazione sul seguito dato

1.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione, e comunque entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, con riferimento ad ogni eventuale comunicazione trasmessa ai sensi dell'articolo 3, informazioni concernenti l'avvio o l'abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti. Le informazioni precisano il tipo di sanzione applicata e/o se la sanzione in questione riguardi l'applicazione della normativa comunitaria e/o nazionale, e contengono un riferimento alle disposizioni comunitarie e/o nazionali che stabiliscono tali sanzioni.

2.   Su richiesta esplicita della Commissione, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro i due mesi successivi al ricevimento della domanda, tutte le pertinenti informazioni sull'iter – segnatamente l'avvio, l'abbandono e la chiusura – dei procedimenti relativi al recupero delle eventuali somme versate indebitamente, per caso specifico o gruppo di casi.

Articolo 6

Regola de minimis

1.   Se le irregolarità riguardano finanziamenti comunitari di importo inferiore a 10 000 EUR, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dagli articoli 3 e 5 solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste.

2.   Ai fini dell'applicazione della soglia di cui al paragrafo 1:

gli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per i versamenti ai beneficiari o per la riscossione di entrate conformemente al regolamento (CE) n. 2808/98 (11) e alla normativa agricola settoriale,

nei casi diversi da quelli di cui al primo trattino, in particolare per le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non stabilisce un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese in riferimento al quale la spesa o l'entrata con destinazione specifica è stata dichiarata alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 883/2006 (12).

Articolo 7

Modello della comunicazione

Le informazioni richieste ai sensi degli articoli 3 e 4 e dell'articolo 5, paragrafo 1, sono trasmesse, ogniqualvolta è possibile, in formato elettronico, tramite un collegamento sicuro che utilizza il modulo fornito a tal fine dalla Commissione e secondo il modello fornito dalla Commissione.

CAPO III

COOPERAZIONE

Articolo 8

Cooperazione con gli Stati membri

1.   La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari al fine di completare le informazioni fornite sulle irregolarità di cui all'articolo 3 e sulle procedure di cui all'articolo 5, in particolare sulle possibilità di recupero.

2.   Prescindendo da tali contatti, qualora la natura della irregolarità lasci presumere che pratiche identiche o simili possano verificarsi in più Stati membri, viene adito il comitato di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 94/140/CE (di seguito «Cocolaf») o i suoi gruppi di lavoro conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

3.   La Commissione organizza inoltre a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti interessati degli Stati membri per esaminare insieme le informazioni ottenute in base agli articoli 3, 4, 5 e al paragrafo 1 del presente articolo, con speciale riguardo agli insegnamenti da trarne quanto alle irregolarità, alle misure preventive e alle azioni giudiziarie. La Commissione tiene al corrente dei lavori il Cocolaf e lo consulta su ogni proposta che intende presentare in materia di prevenzione delle irregolarità.

4.   Qualora l'applicazione di disposizioni vigenti della politica agricola comune ponesse in rilievo lacune arrecanti pregiudizio agli interessi finanziari della Comunità, gli Stati membri si consultano per ovviare a tali lacune, a richiesta di uno di essi o della Commissione, alle condizioni di cui al paragrafo 3, se del caso in sede di Cocolaf o di qualsiasi altra istanza competente.

Articolo 9

Relazione di sintesi

La Commissione informa annualmente il Cocolaf dell'entità delle somme interessate dalle irregolarità scoperte e delle varie categorie di irregolarità, ripartite per tipo e con indicazione del numero per categoria.

CAPO IV

UTILIZZO E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 10

Utilizzo delle informazioni

Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione può utilizzare qualsiasi informazione di carattere generale od operativo comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi di rischio, avvalendosi della tecnologia informatica, e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti ad individuare più efficacemente i rischi.

Articolo 11

Trattamento delle informazioni

1.   Le informazioni, comunicate o acquisite ai sensi del presente regolamento, sotto qualsiasi forma, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni dello stesso genere dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni comunitarie. Gli Stati membri e la Commissione prendono i necessari provvedimenti di sicurezza affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha comunicate abbia dato il suo consenso esplicito.

Inoltre, esse non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che le hanno fornite lo abbiano espressamente consentito e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione.

3.   Nel trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali sulla protezione dei dati personali, in particolare quelle di cui alla direttiva 95/46/CE e, ove applicabile, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Il disposto dei paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicato il diritto di accesso della persona interessata a norma della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, alle condizioni ivi stabilite.

4.   Il disposto dei paragrafi 1 e 3 non osta a che le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente dalla Comunità o dagli Stati membri in riferimento al recupero delle somme oggetto dell'irregolarità, all'esecuzione di controlli a seguito di presunte irregolarità o all'imposizione di provvedimenti amministrativi, o di sanzioni amministrative o penali per irregolarità. L'autorità competente dello Stato membro che ha fornito dette informazioni è informata dell'uso che ne viene fatto.

5.   Qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione che una persona fisica o giuridica, il cui nominativo le sia stato comunicato a norma delle disposizioni del presente regolamento, risulta, a seguito di un complemento di indagini, estranea ad irregolarità, la Commissione ne informa immediatamente coloro cui ha comunicato il nominativo ai sensi del presente regolamento. Tale persona non verrà più considerata implicata nell'irregolarità in questione sulla base della prima notifica.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Abrogazione

1.   Il regolamento (CEE) n. 595/91 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007.

2.   I riferimenti al regolamento (CEE) n. 595/91 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 13

Disposizione transitoria

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento per le irregolarità comunicate anteriormente al 1o gennaio 2007 ai sensi del regolamento (CEE) n. 595/91 ancora in corso di esame da parte delle autorità nazionali.

2.   Per i casi aventi incidenza finanziaria inferiore a 10 000 EUR gli Stati membri possono presentare un'unica comunicazione finale.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(2)  GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

(3)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(4)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(5)  GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2005/223/CE (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 67).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

(9)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

(10)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

(11)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

(12)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 595/91

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2 (soppresso)

 

 

Articolo 2 (nuovo)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3 paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 2 (nuovo)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2 [soppresso dal regolamento (CE) n. 1290/2005]

 

Articolo 6 (soppresso)

 

Articolo 7, paragrafo 1 [soppresso dal regolamento (CE) n. 1290/2005]

 

Articolo 7, paragrafo 2 (soppresso)

 

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Non più pertinente

Articolo 12

Articolo 6

Articolo 13

Articolo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 15

Articolo 14

 

Articolo 7 (nuovo)

 

Articolo 10 (nuovo)

 

Articolo 13 (nuovo)


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