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Document 32006L0124

Direttiva 2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 339, 6.12.2006, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 393–396 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 208 - 211

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/124/oj

6.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/12


DIRETTIVA 2006/124/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2006

che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 45,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/55/CE non comprende tutti i generi e le specie di piante rientranti nell'ambito della direttiva 92/33/CEE. È opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE in modo che comprenda gli stessi generi e specie oggetto della direttiva 92/33/CEE.

(2)

Le direttive 2002/55/CE e 92/33/CEE non comprendono la Zea mays L. (popcorn o mais dolce), una pianta la cui coltura è ampiamente diffusa in alcuni nuovi Stati membri. È opportuno estendere il campo di applicazione delle due direttive alla Zea mays L. Sebbene il mais, compreso il popcorn e il mais dolce, sia classificato tra i cereali a norma della legislazione relativa alla politica agricola comune, i semi destinati alla coltivazione del mais dolce e del popcorn devono essere disciplinati dalla legislazione specifica relativa alla commercializzazione dei semi di ortofrutticoli.

(3)

Alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche alcune denominazioni botaniche utilizzate nelle direttive 2002/55/CE e 92/33/CEE sono risultate inesatte o di dubbia autenticità. Tali denominazioni vanno uniformate a quelle comunemente accettate a livello internazionale.

(4)

Le direttive 92/33/CE e 2002/55/CE vanno modificate di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I generi e le specie indicati nell'allegato II della direttiva 92/33/CEE sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 2002/55/CE è modificata come segue:

1)

i generi e le specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva;

2)

il punto 3, lettera a), dell'allegato II è modificato come segue:

a)

le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

«Allium fistulosum

97

0,5

65»

«Allium sativum

97

0,5

65»

«Allium schoenoprasum

97

0,5

65»

«Rheum rhabarbarum

97

0,5

70»

«Zea mays

98

0,1

85»;

b)

«Brassica oleracea (altre sottospecie)» è sostituita da «Brassica oleracea (diversa dal cavolfiore)»;

c)

«Brassica pekinensis» è sostituita da «Brassica rapa (cavolo cinese)»;

d)

«Brassica rapa» è sostituita da «Brassica rapa (rapa)»;

e)

«Lycopersicon lycopersicum» è sostituita da «Lycopersicon esculentum»;

3)

il punto 2 dell'allegato III è modificato come segue:

a)

le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

«Allium fistulosum

15»

«Allium sativum

20»

«Allium schoenoprasum

15»

«Rheum rhabarbarum

135»

«Zea mays

1 000»;

b)

«Brassica pekinensis» è soppressa;

c)

«Lycopersicon lycopersicum» è sostituita da «Lycopersicon esculentum».

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le disposizioni dal 1o luglio 2007. Essi possono tuttavia posporre al 31 dicembre 2009 l'applicazione delle disposizioni relative all'ammissione ufficiale di varietà appartenenti ad Allium cepa L. (var. aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. e Zea mays L.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/55/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/11/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).


ALLEGATO

«Allium cepa L.

var. cepa

cipolla,

anche di tipo lungo (echalion)

var. aggregatum

scalogno

Allium fistulosum L.

cipolletta

Allium porrum L.

porro

Allium sativum L.

aglio

Allium schoenoprasum L.

erba cipollina

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

cerfoglio

Apium graveolens L.

sedano

sedano rapa

Asparagus officinalis L.

asparago

Beta vulgaris L.

barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet)

bietola da costa

Brassica oleracea L.

cavolo laciniato

cavolfiore

broccoli asparagi o a getto

cavolo di Bruxelles

cavolo verza

cavolo cappuccio bianco

cavolo cappuccio rosso

cavolo rapa

Brassica rapa L.

cavolo cinese

rapa

Capsicum annuum L.

peperoncino rosso o peperone

Cichorium endivia L.

indivia riccia

indivia scarola

Cichorium intybus L.

cicoria di tipo Witloof

cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga

cicoria industriale

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

cocomero

Cucumis melo L.

melone

Cucumis sativus L.

cetriolo

cetriolino

Cucurbita maxima Duchesne

zucca

Cucurbita pepo L.

zucchino

Cynara cardunculus L.

carciofo

cardo

Daucus carota L.

carota

carota da foraggio

Foeniculum vulgare Mill.

finocchio

Lactuca sativa L.

lattuga

Lycopersicon esculentum Mill.

pomodoro

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

prezzemolo

Phaseolus coccineus L.

fagiolo di Spagna

Phaseolus vulgaris L.

fagiolo nano

fagiolo rampicante

Pisum sativum L. (partim)

pisello a grano rugoso

pisello rotondo

pisello dolce

Raphanus sativus L.

ravanello

ramolaccio

Rheum rhabarbarum L.

rabarbaro

Scorzonera hispanica L.

scorzonera

Solanum melongena L.

melanzana

Spinacia oleracea L.

spinaci

Valerianella locusta (L.) Laterr.

valerianella o lattughella

Vicia faba L. (partim)

fava

Zea mays L. (partim)

mais dolce

popcorn»


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