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Document 32006L0124
Commission Directive 2006/124/EC of 5 December 2006 amending Council Directive 92/33/EEC on the marketing of vegetable propagating and planting material other than seed and Council Directive 2002/55/EC on the marketing of vegetable seed (Text with EEA relevance)
Direttiva 2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 339, 6.12.2006, p. 12–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 393–396
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 208 - 211
In force
6.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/12 |
DIRETTIVA 2006/124/CE DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2006
che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 45,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/55/CE non comprende tutti i generi e le specie di piante rientranti nell'ambito della direttiva 92/33/CEE. È opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE in modo che comprenda gli stessi generi e specie oggetto della direttiva 92/33/CEE. |
(2) |
Le direttive 2002/55/CE e 92/33/CEE non comprendono la Zea mays L. (popcorn o mais dolce), una pianta la cui coltura è ampiamente diffusa in alcuni nuovi Stati membri. È opportuno estendere il campo di applicazione delle due direttive alla Zea mays L. Sebbene il mais, compreso il popcorn e il mais dolce, sia classificato tra i cereali a norma della legislazione relativa alla politica agricola comune, i semi destinati alla coltivazione del mais dolce e del popcorn devono essere disciplinati dalla legislazione specifica relativa alla commercializzazione dei semi di ortofrutticoli. |
(3) |
Alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche alcune denominazioni botaniche utilizzate nelle direttive 2002/55/CE e 92/33/CEE sono risultate inesatte o di dubbia autenticità. Tali denominazioni vanno uniformate a quelle comunemente accettate a livello internazionale. |
(4) |
Le direttive 92/33/CE e 2002/55/CE vanno modificate di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
I generi e le specie indicati nell'allegato II della direttiva 92/33/CEE sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
La direttiva 2002/55/CE è modificata come segue:
1) |
i generi e le specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva; |
2) |
il punto 3, lettera a), dell'allegato II è modificato come segue:
|
3) |
il punto 2 dell'allegato III è modificato come segue:
|
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le disposizioni dal 1o luglio 2007. Essi possono tuttavia posporre al 31 dicembre 2009 l'applicazione delle disposizioni relative all'ammissione ufficiale di varietà appartenenti ad Allium cepa L. (var. aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. e Zea mays L.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/55/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/11/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).
ALLEGATO
«Allium cepa L. |
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cipolla, anche di tipo lungo (echalion) |
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|
scalogno |
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Allium fistulosum L. |
cipolletta |
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Allium porrum L. |
porro |
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Allium sativum L. |
aglio |
||
Allium schoenoprasum L. |
erba cipollina |
||
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. |
cerfoglio |
||
Apium graveolens L. |
sedano sedano rapa |
||
Asparagus officinalis L. |
asparago |
||
Beta vulgaris L. |
barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet) bietola da costa |
||
Brassica oleracea L. |
cavolo laciniato cavolfiore broccoli asparagi o a getto cavolo di Bruxelles cavolo verza cavolo cappuccio bianco cavolo cappuccio rosso cavolo rapa |
||
Brassica rapa L. |
cavolo cinese rapa |
||
Capsicum annuum L. |
peperoncino rosso o peperone |
||
Cichorium endivia L. |
indivia riccia indivia scarola |
||
Cichorium intybus L. |
cicoria di tipo Witloof cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga cicoria industriale |
||
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai |
cocomero |
||
Cucumis melo L. |
melone |
||
Cucumis sativus L. |
cetriolo cetriolino |
||
Cucurbita maxima Duchesne |
zucca |
||
Cucurbita pepo L. |
zucchino |
||
Cynara cardunculus L. |
carciofo cardo |
||
Daucus carota L. |
carota carota da foraggio |
||
Foeniculum vulgare Mill. |
finocchio |
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Lactuca sativa L. |
lattuga |
||
Lycopersicon esculentum Mill. |
pomodoro |
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Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill |
prezzemolo |
||
Phaseolus coccineus L. |
fagiolo di Spagna |
||
Phaseolus vulgaris L. |
fagiolo nano fagiolo rampicante |
||
Pisum sativum L. (partim) |
pisello a grano rugoso pisello rotondo pisello dolce |
||
Raphanus sativus L. |
ravanello ramolaccio |
||
Rheum rhabarbarum L. |
rabarbaro |
||
Scorzonera hispanica L. |
scorzonera |
||
Solanum melongena L. |
melanzana |
||
Spinacia oleracea L. |
spinaci |
||
Valerianella locusta (L.) Laterr. |
valerianella o lattughella |
||
Vicia faba L. (partim) |
fava |
||
Zea mays L. (partim) |
mais dolce popcorn» |