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Document 32006R1289

Regolamento (CE) n. 1289/2006 del Consiglio, del 25 agosto 2006 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originari della Repubblica di Corea

OJ L 236, 31.8.2006, p. 11–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M, 16.3.2007, p. 268–274 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 247 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 247 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 112 P. 128 - 134

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1289/oj

31.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 agosto 2006

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originari della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Il 2 giugno 2005 la Commissione ha pubblicato un avviso (2) di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originari della Repubblica di Corea. Il 1o marzo 2006, la Commissione, tramite il regolamento (CE) n. 355/2006 (3) (di seguito «il regolamento provvisorio») ha imposto un dazio antidumping provvisorio sul medesimo prodotto.

B.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2)

In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite.

(3)

La Commissione ha ancora chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(4)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originari della Repubblica di Corea e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo dei dazi provvisori. Inoltre è stato loro concesso un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni riguardo alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping.

(5)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate, apportando le debite modifiche alle conclusioni.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6)

Il produttore-esportatore di cui ai considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio ha ribadito e approfondito i proprie argomenti riguardo alla definizione del prodotto.

(7)

In particolare, l’esportatore in questione sostiene che la definizione del prodotto avrebbe dovuto comprendere tutte le combinazioni di grandi frigoriferi e di congelatori-conservatori («CRF») di capacità superiori a 400 litri, giacché una segmentazione di tali frigoriferi sarebbe incoerente con la prassi finora adottata dalle istituzioni comunitarie, non terrebbe conto degli elementi forniti da altre parti interessate ed ignorerebbe la situazione del mercato [reclamo i)].

(8)

Tale esportatore ha inoltre sostenuto che se il reclamo i) dovesse essere respinto, qualsiasi tentativo mirante a segmentare il mercato dei CRF dovrebbe escludere i modelli «side-by-side» a tre porte (descritti al considerando 12 del regolamento provvisorio) dalla definizione del prodotto in questione. In realtà, detto esportatore sostiene che non sono rilevanti le caratteristiche esterne (come le porte) dei modelli, bensì la loro configurazione interna. L’esportatore ritiene in particolare che l’allineamento dei compartimenti per prodotti alimentari freschi e del congelatore rappresenti la caratteristica distintiva fondamentale di un frigorifero «side-by-side» [reclamo ii)].

1.   Reclamo i)

(9)

È pratica corrente per le istituzioni comunitarie, nel definire il prodotto in esame, analizzare anzitutto le sue caratteristiche fisiche e tecniche essenziali. Inoltre, i modelli classificati in segmenti di prodotti diversi sono di norma considerati come un solo prodotto, a meno non esistano chiare linee di demarcazione tra i vari segmenti.

(10)

Esaminati con la massima attenzione gli argomenti sottoposti da tutte le parti interessate alla presente procedura, l’inchiesta ha evidenziato che il mercato dei frigoriferi CRF è tradizionalmente diviso in tre segmenti: quello dei frigoriferi con il refrigeratore in basso (il compartimento per alimenti freschi si trova cioè sopra il congelatore), quello dei frigoriferi con il refrigeratore in alto (il congelatore si trova cioè sopra il compartimento per alimenti freschi) e quello dei frigoriferi a porte adiacenti (muniti cioè di due porte affiancate che si aprono su due compartimenti affiancati). Questa categorizzazione del mercato in tre diversi segmenti è indiscussa, nota a tutti gli operatori in questo particolare prodotto e ammessa dall’esportatore in questione in varie prese di posizione scritte. Anche il reclamo basato sulla «prova di altre parti interessate» riflette in effetti una lettura selettiva, da parte dell’esportatore in questione, del frammento di una memoria presentata da un produttore di elettrodomestici bianchi che appoggia le misure ma non fabbrica il prodotto simile (cfr. considerando 10 e 104 del regolamento provvisorio). Nella sua memoria, il produttore di elettrodomestici bianchi sosteneva che le sue vendite di prodotti non simili nella Comunità avevano subìto ripercussioni negative a causa di importazioni oggetto di dumping. Il fatto che tale produttore abbia effettivamente sofferto tali ripercussioni negative non è in sé una prova conclusiva del fatto che tutti i grandi frigoriferi CRF di capacità superiore ai 400 litri vadano considerati come il prodotto in esame, indipendentemente dai segmenti di cui sopra in cui essi rientrano. Di fatto, è stato accertato che le caratteristiche tecnologiche e fisiche che sottendono i due prodotti sono del tutto diverse.

(11)

Si ritiene perciò che esista una chiara linea di demarcazione tra i tre segmenti che costituiscono l’universo del mercato dei frigoriferi CRF. E si conclude che non esiste alcuna giustificazione per ampliare la definizione del prodotto in esame per includervi tutti i frigoriferi CRF come richiesto dall’esportatore interessato. Il reclamo i) va pertanto respinto.

2.   Reclamo ii)

(12)

Nel reclamo ii), lo stesso esportatore cerca di escludere dalla definizione del prodotto in esame un modello particolare di CRF (di seguito «il modello a tre porte») già descritto nel considerando 12 del regolamento provvisorio.

(13)

Fin dall’inizio della procedura, la Commissione aveva definito il prodotto in base ad attributi esteriori, come la presenza di almeno due porte separate e affiancate: metodo ritenuto appropriato sia sotto il profilo delle caratteristiche fisiche che della percezione dei consumatori. Riguardo alle caratteristiche fisiche, la caratteristica delle due porte affiancate è stata considerata la più immediatamente visibile. Quanto alla percezione dei consumatori, un elemento di rilievo è stato il fatto che il ricorrente stesso avesse ripetutamente commercializzato e pubblicizzato il modello a tre porte come frigorifero «side-by-side». Secondo informazioni della Commissione, i comparti interni di un tipico frigorifero «side-by-side» e di uno a tre porte hanno una disposizione diversa; distinzione però non decisiva per escludere di frigoriferi «side-by-side» a tre porte dalla definizione del prodotto, dato che in proposito non è stato presentato nessun elemento conclusivo. In base alle informazioni allora disponibili, la Commissione aveva indicato nel considerando 14 del regolamento provvisorio che «non esiste una definizione usata comunemente di frigoriferi side-by-side».

(14)

La questione ha continuato a essere dibattuta dopo le misure provvisorie. L’esportatore suddetto ha presentato vari elementi a sostegno di una definizione del segmento dei frigoriferi «side-by-side» in base alla configurazione interna dei comparti piuttosto che alla posizione delle porte. Comunicate le conclusioni definitive, le posizioni espresse da taluni istituti di ricerca e organismi di classificazione, che per lo più classificano i frigoriferi «side-by-side» secondo la configurazione interna e non in base alla posizione delle porte, sono state ulteriormente valutate alla luce di altri elementi forniti dallo stesso esportatore. Ciò fa concludere che, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, il modello a tre porte non va considerato parte del segmento «side-by-side», come indicato nel precedente considerando 10. Riguardo alla percezione dei consumatori, il ricorrente e l’industria comunitaria hanno presentato inchieste effettuate presso i consumatori a sostegno delle rispettive posizioni e che si contraddicono reciprocamente. In proposito, dunque, non può essere tratta alcuna chiara conclusione in un senso o nell’altro.

(15)

Da quanto precede si desume che il modello a tre porte dovrebbe appartenere al segmento dei frigoriferi con il refrigeratore in basso e non a quello dei frigoriferi «side by side». Il reclamo ii) è stato perciò accettato.

(16)

Di conseguenza, si è ritenuto opportuno rivedere la definizione del prodotto data nel regolamento provvisorio. Il prodotto in esame è stato definito come combinazione di frigo-congelatore, di capacità superiore a 400 litri, i cui rispettivi comparti sono affiancati, originario della Repubblica di Corea e attualmente classificabile con il codice della NC ex 8418 10 20.

D.   DUMPING

1.   Valore normale

(17)

In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al valore normale di cui ai considerando da 18 a 22 del regolamento provvisorio.

2.   Prezzo all’esportazione

(18)

Come indicato al considerando 23 del regolamento provvisorio, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, i prezzi di esportazione delle vendite all’interno della Comunità effettuate dagli esportatori collegati sono stati determinati in base ai prezzi di rivendita applicati al primo acquirente indipendente. In questo calcolo dei prezzi all’esportazione, si è usato il margine di profitto di un’azienda considerata importatore indipendente del prodotto in esame. Dopo le comunicazioni definitive alle parti interessate, un produttore-esportatore ha sostenuto che l’impresa, usata per fissare il margine di profitto, non fosse un importatore non collegato ma un acquirente indipendente di uno dei suoi importatori collegati. Fatte le debite indagini, è risultato che non si poteva in effetti qualificare l’impresa interessata come importatore non collegato e che non si poteva usare il suo margine di profitto nel calcolo dei prezzi d’esportazione. Per stabilire un ragionevole margine di profitto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, andava perciò trovata una fonte alternativa. Nel quadro della presente inchiesta non si è potuta trovare un’informazione alternativa indipendente sul profitto dell’importatore. Dato che i due prodotti rientrano nello stesso settore degli elettrodomestici bianchi e che il produttore-esportatore coreano interessato è lo stesso, si è ritenuto perciò ragionevole ricorrere in proposito al margine di profitto del 5 % usato nella procedura antidumping per il forno a microonde (4).

(19)

In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative alla determinazione del prezzo d’esportazione di cui ai considerando da 23 a 24 del regolamento provvisorio.

3.   Confronto

(20)

Come indicato al considerando 26 del regolamento provvisorio, nei casi in cui non sia stato possibile alcun raffronto diretto tra i modelli venduti sul mercato interno e i modelli esportati, e al fine di stabilire, nella misura del possibile, il valore normale sulla base delle vendite interne dei produttori-esportatori, sono stati operati degli adeguamenti riguardo ai valori normali stabiliti per alcuni modelli, al fine di tenere conto in misura adeguata del valore di mercato delle caratteristiche fisiche che differenziano il modello venduto sul mercato interno da quello esportato conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. Due dei produttori-esportatori hanno contestato l’adeguamento operato durante la fase provvisoria.

(21)

Un produttore-esportatore ha sostenuto che non avrebbe dovuto essere operato alcun adeguamento, poiché, anche in presenza di differenze di caratteristiche fisiche tra i modelli esportati ed i modelli venduti sul mercato interno e proposti per il raffronto, tali differenze non avrebbero alcun impatto sul prezzo di mercato. Questo reclamo ha dovuto essere respinto, poiché il numero di differenze accertate tra i modelli esportati e quelli venduti sul mercato interno e proposti per il raffronto ammonta a un massimo di sette caratteristiche, e dette differenze spesso comprendevano caratteristiche importanti quali il distributore del ghiaccio e dell’acqua, le rifiniture della porta ed il sistema di controllo della temperatura. Si ritiene infatti che in base a una normale logica economica tali differenze dovrebbero avere un impatto sul valore di mercato dei modelli in questione.

(22)

L’altro produttore-esportatore — al quale la Commissione, per rispecchiare in modo appropriato il valore di mercato delle differenze nelle caratteristiche fisiche, aveva adeguato, in fase provvisoria, i valori comunicati per tali differenze — ha contestato il calcolo che ne risultava. In seguito alle comunicazioni definitive, l’impresa ha indicato alcuni elementi nel metodo della Commissione che avrebbero potuto distorcere il valore normale così calcolato e ha chiesto che il valore normale dei modelli esportati fosse costruito senza le corrispondenti vendite interne. Dalla successiva inchiesta è risultato che alcuni aggiustamenti della Commissione al reclamo dell’impresa sulle caratteristiche fisiche potevano aver distorto il valore normale. Si è deciso dunque di costruire i valori normali per questa impresa, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, nei casi in cui non fosse possibile un confronto diretto tra i modelli esportati e quelli venduti all’interno.

(23)

Tutti e tre i produttori-esportatori hanno contestato la decisione provvisoria di non accordare l’adeguamento relativo al costo del credito assertivamente sostenuto relativamente alle vendite interne, richiesto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, punto g) del regolamento di base. I tre esportatori hanno sostenuto che le condizioni di credito utilizzate erano concordate contrattualmente ed applicate dalle società. Inoltre è stato dimostrato che le fatture potevano essere messe in relazione con i pagamenti. In considerazione di tali elementi si è dunque ritenuto che il costo del credito interno avesse un impatto sulla comparabilità dei prezzi, come imposto dall’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, e si è quindi deciso di accordare adeguamenti per tali costi.

(24)

Un produttore-esportatore ha chiesto l’esclusione dal calcolo del dumping delle vendite di prodotti danneggiati e/o difettosi effettuate dai propri importatori collegati. Tali vendite, che rappresentano una quota infima delle vendite della società sul mercato della Comunità, sono state dichiarate separatamente e controllate nel corso dei controlli in loco. Si è provato che dette vendite riguardavano effettivamente prodotti difettosi o danneggiati, e che i clienti ed i prezzi di tali prodotti erano interamente distinti rispetto ai clienti ed ai prezzi delle vendite ordinarie. Vista l’assenza di vendite analoghe sul mercato interno della società, riguardo a queste vendite non era possibile alcun raffronto significativo. La richiesta è stata perciò accolta.

(25)

Lo stesso produttore-esportatore ha contestato la decisione provvisoria della Commissione di respingere il costo del trasporto marittimo dichiarato al fine di adeguare il prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base. Il costo del trasporto marittimo dichiarato è stato respinto perché è stato fatturato all’esportatore da una società collegata. Il produttore-esportatore ha ora dimostrato che la società collegata era un’entità logistica che ha subappaltato i servizi di trasporto a compagnie di trasporto indipendenti. Inoltre è stato dimostrato che la società collegata ha fatturato all’esportatore il costo reale del trasporto fatturatole dalle compagnie di trasporto indipendenti, con l’aggiunta di un supplemento ragionevole per i servizi da essa forniti. Si è quindi deciso che il costo del trasporto marittimo dichiarato poteva essere considerato affidabile, e i calcoli sono stati modificati di conseguenza.

(26)

Ad eccezione degli adeguamenti effettuati, di cui ai considerando da 22 a 25 del presente regolamento, si confermano le conclusioni relative al confronto tra valore normale e prezzo d’esportazione di cui ai considerando da 25 a 30 del regolamento provvisorio.

4.   Margine di dumping

(27)

Le tre imprese hanno contestato il metodo usato dalla Commissione per calcolare il margine di dumping. Come spiegato ai considerando da 31 a 34 del regolamento provvisorio, al fine di riflettere nel calcolo del dumping le significative differenze dei prezzi d’esportazione — dalle quali emerge uno schema per le diverse regioni — e giacché un raffronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione (o tra le transazioni individuali relative alle esportazioni e quelle delle vendite sul mercato interno) non avrebbe rispecchiato il livello complessivo del dumping praticato, è stata comparata la media ponderata del valore normale con i prezzi di tutte le transazioni individuali in esportazione verso la Comunità. Per tutti e tre i produttori-esportatori è stata confermata l’esistenza di significative differenze nei prezzi di vendita tra le varie regioni; per le ragioni già enunciate nei considerando da 31 a 34 del regolamento provvisorio appare quindi effettivamente motivata la scelta di comparare la media ponderata del valore normale con i prezzi di tutte le transazioni individuali in esportazione verso la Comunità. I reclami dei produttori-esportatori sono dunque respinti.

(28)

Alla luce degli aggiustamenti di cui sopra, e corretti alcuni errori di calcolo, l’importo del dumping alla fine stabilito, espresso in percentuale del prezzo netto CIF frontiera comunitaria, prima dei dazi doganali, è il seguente:

Daewoo Electronics Corporation

3,4 %

LG Electronics Corporation

12,2 %

Samsung Electronics Corporation

de minimis

E.   PRODUZIONE COMUNITARIA E INDUSTRIA COMUNITARIA

(29)

In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi in proposito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 37 a 40 del regolamento provvisorio.

F.   PREGIUDIZIO

(30)

Dopo le misure provvisorie, la definizione del prodotto è stata rivista come indicato al precedente considerando 16. Di conseguenza, dall’analisi del pregiudizio sono stati esclusi i dati riguardanti i modelli a tre porte. Si noti comunque che, durante il PI, l’industria comunitaria non produceva tali modelli e il volume delle loro importazioni dalla Repubblica di Corea verso la Comunità era trascurabile.

(31)

Poiché Samsung Electronics Corporation («Samsung») ha avuto un margine di dumping de minimis durante il periodo di inchiesta (PI — cfr. considerando 28), è necessario separare tali importazioni dal resto delle importazioni originarie della Repubblica di Corea. Queste ultime sono d’ora in poi definite «importazioni oggetto di dumping». I considerando da 44 a 47 del regolamento provvisorio sono dunque sostituiti dalle considerazioni che seguono. Per riservatezza, i dati sulle importazioni dei due restanti produttori coreani sono presentati in un formato indicizzato.

 

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea (pezzi)

Non può essere rivelato

Indice (2002 = 100)

100

183

336

366

Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea

Non può essere rivelato

Indice (2002 = 100)

100

121

164

170

Prezzi delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea (euro/pezzo)

Non può essere rivelato

Indice (2002 = 100)

100

92

95

95

(32)

Il volume delle importazioni oggetto di dumping è così balzato del 266 % tra il 2002 e il PI: e in particolare dell’83 % tra il 2002 e il 2003, di un ulteriore 153 % nel 2004 e di un altro 30 % nel PI, periodo durante il quale il volume delle importazioni oggetto di dumping è oscillato tra i 180 000 e i 250 000 pezzi.

(33)

La corrispondente quota di mercato detenuta dalle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 20 % circa tra il 2002 e il PI, attestandosi tra il 42 % e il 50 % durante il PI. In termini di indici, la quota di mercato è cresciuta del 21 % nel 2003, di un altro 43 % nel 2004 e del 6 % nel PI. In genere, l’aumento delle quote di mercato è stato del 70 % tra il 2002 e il PI.

(34)

Infine, i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti di circa il 5 % tra il 2002 e il PI, e in base a un confronto modello per modello, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono tra il 34,4 % e il 42 % inferiori a quelli dell’industria comunitaria a seconda dell’esportatore interessato.

(35)

Analogamente, il considerando 68 del regolamento provvisorio è sostituito da quanto segue. Il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame proveniente dalla Repubblica di Corea è aumentato del 266 % tra il 2002 e il PI e la corrispondente quota di mercato detenuta dalle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 20 % circa tra il 2002 e il PI. Nel periodo considerato, i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping sono stati, coerentemente, inferiori a quelli dell’industria comunitaria. In base a un confronto ponderato modello per modello, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping erano tra il 34,4 % e il 42 % inferiori a quelli dell’industria comunitaria a seconda dell’esportatore interessato, e, per alcuni modelli, la differenza era ancora maggiore.

(36)

In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi in proposito, i considerando da 41 a 71 del regolamento provvisorio sono confermati, a eccezione di quelli da 44 a 47 e del considerando 68, sopra affrontati.

G.   RAPPORTO DI CAUSALITÀ

1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(37)

Come già detto, è emerso che Samsung ha avuto un margine di dumping de minimis durante il PI. Ma il forte aumento del volume del 266 % delle importazioni oggetto di dumping tra il 2002 e il PI, l’aumento della corrispondente quota di mercato del 20 % circa nonché il notevole taglio dei prezzi, hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell’industria comunitaria.

2.   Effetti di altri fattori

(38)

Poiché Samsung ha avuto un margine di dumping de minimis durante il PI, era tuttavia necessario esaminare se le importazioni provenienti da Samsung avrebbero potuto causare pregiudizio all’industria comunitaria. Per riservatezza, i dati sulla Samsung sono presentati sotto in un formato indicizzato.

 

2002

2003

2004

PI

Volume delle importazioni della Samsung (pezzi)

Non può essere rivelato

Indice (2002 = 100)

100

156

183

188

Quota di mercato delle importazioni della Samsung

Non può essere rivelato

Indice (2002 = 100)

100

103

90

88

Prezzi delle importazioni della Samsung (euro/pezzo)

Non può essere rivelato

Indice (2002 = 100)

100

87

86

86

(39)

Il volume di importazioni originarie della Samsung è aumentato dell’88 % tra il 2002 e il PI. Specificamente, è aumentato del 56 % tra il 2002 e il 2003, di un ulteriore 27 % nel 2004 e di un altro 5 % nel PI, periodo durante il quale il volume delle importazioni originarie della Samsung è oscillato tra 100 000 e 170 000 pezzi.

(40)

La corrispondente quota di mercato detenuta dalle importazioni originarie della Samsung è diminuita del 5 % circa tra il 2002 e il PI, per oscillare tra il 28 % e il 36 % durante il PI. In termini di indici, la quota di mercato è cresciuta del 3 % nel 2003 per poi diminuire del 13 % nel 2004 e di un altro 2 % nel PI. In genere, il declino della quota di mercato è stato del 12 % tra il 2002 e il PI.

(41)

Infine, i prezzi medi delle importazioni originarie della Samsung sono diminuiti del 14 % circa tra il 2002 e il PI e, in base a un confronto modello per modello, i prezzi delle importazioni originarie della Samsung erano inferiori del 34,1 % a quelli dell’industria comunitaria.

(42)

Dato l’aumento di volume delle importazioni originarie della Samsung e il taglio dei prezzi, non si può escludere che tali importazioni abbiano contribuito al danno subito dall’industria comunitaria. Si osservi anche che: i) tra il 2002 e il PI, le importazioni originarie della Samsung sono aumentate a un ritmo ben più lento di altre importazioni originarie della Repubblica di Corea; ii) al contrario di altre importazioni coreane, quelle originarie della Samsung hanno perso il 5 % circa di quota di mercato tra il 2002 e il PI; per cui iii) la presenza, durante il PI, di importazioni originarie della Samsung sul mercato della Comunità è stata sostanzialmente inferiore sia in termini di volume che di quote di mercato a quella di altre importazioni coreane; e iv) dal confronto modello per modello dei prezzi emerge che i prezzi della Samsung, pur inferiori a quelli dell’industria comunitaria, sono coerentemente maggiori di quelli delle altre importazioni coreane.

(43)

Si conclude perciò che le importazioni originarie della Samsung hanno contribuito al danno subito dall’industria comunitaria, ma certo in misura inferiore a quella delle importazioni oggetto di dumping dei due restanti produttori coreani. L’impatto legato alle importazioni originarie della Samsung non è perciò considerato sufficiente per rompere il legame causale tra le importazioni oggetto di dumping e il danno risultante per l’industria comunitaria.

(44)

In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 72 a 96 del regolamento provvisorio, a eccezione della prima frase del considerando 73 come visto sopra.

H.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(45)

In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi in proposito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 97 a 114 del regolamento provvisorio.

I.   MISURE DEFINITIVE

(46)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all’interesse della Comunità, e conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno imporre un dazio antidumping definitivo al livello del margine di dumping constatato; tale dazio non dovrebbe tuttavia essere superiore al margine di pregiudizio di cui al considerando 119 del regolamento provvisorio, confermato dal presente regolamento. Dato che i margini di pregiudizio sono sempre stati superiori ai margini di dumping, le misure devono basarsi su quest’ultimo valore.

(47)

Di conseguenza i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

Società

Margine di pregiudizio

Margine di dumping

Dazio antidumping proposto

Daewoo Electronics Corporation

98,5 %

3,4 %

3,4 %

LG Electronics Corporation

74,8 %

12,2 %

12,2 %

Samsung Electronics Corporation

66,3 %

de minimis

0 %

Tutte le altre società

98,5 %

12,2 %

12,2 %

J.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(48)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati per i produttori esportatori della Repubblica di Corea e tenuto conto del livello del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping istituiti dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Poiché il modello a tre porte è ora escluso dalla definizione del prodotto (cfr. considerando da 12 a 16) e i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sulle importazioni del modello a tre porte, sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo.

(49)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l’intero paese applicabile alle «altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile alle «altre società».

(50)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sui frigoriferi «side by side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, di capacità superiore a 400 litri, i cui comparti di congelamento e di conservazione sono adiacenti, classificati al codice NC ex 8418 10 20 (codice TARIC 8418102091) e originari della Repubblica di Corea.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice supplementare TARIC

Daewoo Electronics Corporation, 686 Ahyeon-dong, Mapo-gu, Seul

3,4 %

A733

LG Electronics Corporation, LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seul

12,2 %

A734

Samsung Electronics Corporation, Samsung Main Bldg, 250, 2-ga, Taepyeong-ro, Jung-gu, Seul

0 %

A735

Tutte le altre società

12,2 %

A999

3.   Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.

Articolo 2

1.   Gli importi, depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 355/2006 sulle importazioni di frigoriferi «side by side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, di capacità superiore a 400 litri, muniti di almeno due porte esterne separate e adiacenti, prodotti da Samsung Electronics Corporation e classificati con il codice NC ex 8418 10 20, vanno svincolati.

2.   Gli importi, depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 355/2006 sulle importazioni di frigoriferi congelatori e conservatori combinati, di capacità superiore a 400 litri, muniti di due porte per il comparto di conservazione superiore e di una porta per quello di congelamento inferiore, classificati con il codice NC ex 8418 10 20 e originari della Repubblica di Corea, vanno svincolati.

3.   Gli importi, depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 355/2006 sulle importazioni di frigoriferi «side by side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, di capacità superiore a 400 litri, i cui comparti di congelamento e di conservazione sono adiacenti, classificati al codice NC ex 8418 10 20 e originari della Repubblica di Corea, vanno riscossi in via definitiva. Gli importi depositati che eccedono l’aliquota del dazio definitivo (cfr. precedente articolo 1), vanno svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 agosto 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 135 del 2.6.2005, pag. 4.

(3)  GU L 59 dell’1.3.2006, pag. 12.

(4)  Cfr. regolamento (CE) n. 2041/2000 del Consiglio (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 33, considerando 26).


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