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Document 32006E0518

Posizione comune 2006/518/PESC del Consiglio, del 24 luglio 2006 , che modifica e rinnova talune misure restrittive nei confronti della Liberia

OJ L 201, 25.7.2006, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M, 16.3.2007, p. 122–123 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 193 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 193 - 194

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/518/oj

25.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/36


POSIZIONE COMUNE 2006/518/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

che modifica e rinnova talune misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1), al fine di attuare le misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1521 (2003). Tali misure sono state prorogate dalla posizione comune 2006/31/PESC del Consiglio (2).

(2)

Alla luce degli sviluppi in Liberia, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, in data 13 giugno 2006, la risoluzione 1683 (2006) che introduce ulteriori deroghe alle misure imposte dal punto 2, lettere a) e b) dell'UNSCR 1521 (2003) concernenti l'embargo sulle armi.

(3)

Il 20 giugno 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1689 (2006), che rinnova per altri 6 mesi le misure imposte dal punto 6 dell'UNSCR 1521 (2003), concernente il divieto all'importazione di tutti i diamanti grezzi dalla Liberia.

(4)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha altresì deciso di non rinnovare le misure imposte dal punto 10 dell'UNSCR 1521 (2003), concernente il divieto all'importazione di tutti i tronchi grezzi e i prodotti del legno in provenienza dalla Liberia; ha tuttavia convenuto di riesaminare tale decisione dopo un periodo di novanta (90) giorni con l'intento di ripristinare le misure in questione, salvo se informato entro detto periodo dell'adozione della legislazione forestale proposta dal Comitato di sorveglianza della riforma forestale.

(5)

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/137/PESC e prorogate dalla posizione comune 2006/31/PESC dovrebbero pertanto essere modificate e, se del caso, rinnovate in applicazione dell'UNSCR 1683 (2006) e dell'UNSCR 1689 (2006).

(6)

L'azione della Comunità è necessaria per l'attuazione di talune di queste misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

In aggiunta alle deroghe di attuazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della posizione comune 2004/137/PESC, le misure imposte in base all'articolo 1, paragrafo 1 della posizione comune 2006/31/PESC non si applicano:

a)

alle armi e munizioni già a disposizione dei membri del Servizio di sicurezza speciale (SSS) per scopi di formazione e che restano sotto la custodia dell'SSS ai fini operativi voluti, purché il loro trasferimento all'SSS sia stato preliminarmente approvato dal comitato istituito in virtù del punto 21 dell'UNSCR 1521 (2003) (in seguito denominato «il comitato») e all'assistenza tecnica e finanziaria connessa a tali armi e munizioni;

b)

alle armi e munizioni destinate ai membri delle forze di polizia e di sicurezza del governo liberiano controllati e formati dall'inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia, purché la fornitura di tali armi e munizioni sia stata preliminarmente approvata dal comitato su richiesta congiunta del governo liberiano e dello Stato esportatore e all'assistenza tecnica e finanziaria connessa tali armi e munizioni.

Articolo 2

Le misure imposte dall'articolo 3 della posizione comune 2004/137/PESC si applicano per ulteriori sei mesi fino al 22 dicembre 2006, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità ad un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

L'articolo 1 si applica con effetto dal 13 giugno 2006 e l'articolo 2 si applica con effetto dal 23 giugno 2006.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35.

(2)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 38.


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