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Document JOL_2006_200_R_0007_01

2006/511/CE: Decisione del Consiglio, dell’ 11 luglio 2006 , relativa alla firma a nome della Comunità europea e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007
Accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007

OJ L 200, 22.7.2006, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2006

relativa alla firma a nome della Comunità europea e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007

(2006/511/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau (1), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all’accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all’allegato.

(2)

Le due parti hanno deciso di prorogare di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, il protocollo vigente approvato con il regolamento (CE) n. 249/2002 (2) del Consiglio, quale modificato in forza dell'accordo approvato con il regolamento (CE) n. 829/2004, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

(3)

In virtù di tale scambio di lettere i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007.

(4)

Per evitare un’interruzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. È quindi opportuno firmare l’accordo in forma di scambio di lettere e applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(5)

Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007, con riserva di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 16 giugno 2006.

Articolo 3

1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

pesca di gamberetti:

Italia

1 776 TSL

Spagna

1 421 TSL

Portogallo

1 066 TSL

Grecia

137 TSL

b)

pesca di pesci/cefalopodi:

Spagna

3 143 TSL

Italia

786 TSL

Grecia

471 TSL

c)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

20 unità

Francia

19 unità

Italia

1 unità

d)

pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

21 unità

Francia

5 unità

Portogallo

4 unità

2.   Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (3).

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 34.

(2)  Regolamento (CE) n. 249/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 (GU L 40 del 12.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 829/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 25).

(3)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007

Signor ...,

Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (16 giugno 2001-15 giugno 2006) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau, quale modificato a decorrere dal 16 giugno 2004, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

1)

A decorrere dal 16 giugno 2006 e fino al 15 giugno 2007 è prorogato il regime applicabile dal 16 giugno 2004.

La contropartita finanziaria della Comunità nell’ambito del regime provvisorio corrisponderà all’importo previsto all’articolo 3 del protocollo modificato attualmente in vigore (7 260 000 EUR). Tale importo sarà interamente versato a titolo di contropartita finanziaria e il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2006.

2)

Durante tale periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all’articolo 1 del protocollo modificato attualmente in vigore, dietro pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell’allegato del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Signor ...,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (16 giugno 2001-15 giugno 2006) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau, quale modificato a decorrere dal 16 giugno 2004, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

1)

A decorrere dal 16 giugno 2006 e fino al 15 giugno 2007 è prorogato il regime applicabile dal 16 giugno 2004.

La contropartita finanziaria della Comunità nell’ambito del regime provvisorio corrisponderà all’importo previsto all’articolo 3 del protocollo modificato attualmente in vigore (7 260 000 EUR). Tale importo sarà interamente versato a titolo di contropartita finanziaria e il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2006.

2)

Durante tale periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all’articolo 1 del protocollo modificato attualmente in vigore, dietro pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell’allegato del protocollo.»

Mi pregio confermarLe che il governo della Repubblica di Guinea-Bissau accetta il contenuto della Sua lettera e che quest’ultima e la presente costituiscono un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Guinea-Bissau


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