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Document E2003C0197(01)

2003/197/: Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 197/03/COL, del 5 novembre 2003 , che modifica per la trentanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo 34: Tassi di riferimento e di attualizzazione e tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali

OJ L 139, 25.5.2006, p. 33–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 774–777 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/197(3)/oj

25.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 139/33


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 197/03/COL

del 5 novembre 2003

che modifica per la trentanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo 34: Tassi di riferimento e di attualizzazione e tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'Accordo sullo spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63, e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 24, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e l’articolo 1 della parte I del protocollo 3 (3),

CONSIDERANDO CHE' a norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato;

CONSIDERANDO CHE' a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA formula comunicazioni e orientamenti nelle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte lo preveda esplicitamente o l'Autorità di vigilanza lo consideri necessario;

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (4), adottate dall'Autorità di vigilanza il 19 gennaio 1994 (5);

CONSIDERANDO CHE la Commissione europea ha pubblicato, l’8 maggio 2003, una nuova comunicazione sui tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (6);

CONSIDERANDO CHE la comunicazione è rilevante anche per lo Spazio economico europeo;

CONSIDERANDO CHE deve essere garantita un'applicazione uniforme delle norme SEE sugli aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo;

CONSIDERANDO CHE, ai sensi del punto II del capo «Disposizioni generali» dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, previa consultazione con la Commissione europea, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione;

CONSIDERANDO CHE il precedente capitolo 33.2 della guida agli aiuti di Stato sul tasso d’interesse di riferimento tratta anch’esso di tassi d’interesse e andrebbe pertanto integrato in un unico capitolo con le disposizioni sui tassi di interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali;

VISTO il parere della Commissione europea;

RICORDANDO CHE l’Autorità di vigilanza EFTA ha già consultato gli Stati EFTA al riguardo, nella riunione multilaterale del 20 giugno 2003,

DECIDE:

1.

La guida agli aiuti di Stato è integrata da un nuovo capitolo 34 «Tassi di riferimento e di attualizzazione e tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali».

2.

Il capitolo 33.2 della guida agli aiuti di Stato diventa il capitolo 34.1. Il capitolo 33.2 è soppresso.

3.

Il titolo del capitolo 33 «altre disposizioni» è sostituito dal titolo del capitolo 33.1 che diventerà «Conversioni fra le valute nazionali e l'euro». Ogni riferimento, nel presente capitolo, all’ecu va inteso all’euro. Il titolo del capitolo 33.1 è soppresso.

4.

Il nuovo capitolo 34 figura all’allegato della presente decisione.

5.

La presente decisione è notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell'allegato.

6.

In conformità della lettera d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea è informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato.

7.

La presente decisione e il suo allegato sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

8.

La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2003.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Einar M. BULL

Presidente

Hannes HAFSTEIN

Membro del collegio


(1)  Di seguito denominato accordo SEE.

(2)  Di seguito denominato accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

(3)  Il protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, così come modificato dagli Stati EFTA il 10 dicembre 2001. Tali modifiche sono entrate in vigore il 28 agosto 2003.

(4)  Di seguito denominate guida agli aiuti di Stato.

(5)  Inizialmente pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante stessa data, modificate da ultimo con decisione del collegio n. 196/03/COL del 5 novembre 2003 (non ancora pubblicata).

(6)  Comunicazione della Commissione sui tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (GU C 110 dell’8.5.2003, pag. 21, rettifica GU C 150 del 27.6.2003, pag. 3).


ALLEGATO

«34.   TASSI DI RIFERIMENTO E DI ATTUALIZZAZIONE E TASSI D'INTERESSE DA APPLICARSI IN CASO DI RECUPERO DI AIUTI ILLEGALI

34.1.   TASSO D'INTERESSE DI RIFERIMENTO (1)

(1)

Nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato disposto dall'Accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA si avvale di vari parametri, tra cui i tassi di riferimento e di attualizzazione.

(2)

Tali tassi sono utilizzati per misurare l'equivalente sovvenzione di un aiuto erogato in varie quote nonché per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti agevolati. Essi sono impiegati anche per l'applicazione della regola de minimis e per la restituzione degli aiuti illegali.

(3)

I tassi di riferimento devono rispecchiare il livello medio dei tassi di interesse in vigore, nei vari Stati EFTA che sono parte dell'Accordo SEE, per i prestiti a medio e lungo termine (5-10 anni) corredati dalle normali garanzie.

(4)

Con decorrenza 1o aprile 2000 i tassi di riferimento saranno determinati come segue:

il tasso indicativo è definito al livello del tasso di rendimento dei titoli di Stato a 5 anni, maggiorato di un premio di 25 punti base;

il tasso di riferimento è considerato pari alla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre;

il tasso di riferimento sarà fissato (dal 2001 in poi) con decorrenza 1o gennaio;

in corso d'anno, il tasso di riferimento viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15 % dalla media dei tassi indicativi registrati nell'ultimo trimestre noto.

VA PERALTRO SPECIFICATO:

che il tasso di riferimento così determinato è un tasso minimo che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare (per esempio imprese in difficoltà, mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche, ecc.).

che l'Autorità di vigilanza EFTA, qualora lo ritenga necessario dopo l'esame di alcuni casi, si riserva la possibilità di utilizzare un tasso di base a termine più breve (per es. LIBOR a 1 anno) o più lungo (per es. tasso di rendimento dei titoli di Stato a 10 anni) del tasso di rendimento dei titoli di Stato a 5 anni.

(5)

L'Autorità di vigilanza EFTA renderà pubblico il tasso di riferimento su Internet, al seguente indirizzo: www.eftasurv.int

34.2   TASSI D'INTERESSE DA APPLICARSI IN CASO DI RECUPERO DI AIUTI ILLEGALI (2)

(1)

L'articolo 14, parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte dispone che nel caso di decisioni negative relative ad aiuti illegali l’Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione con la quale impone allo Stato EFTA interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. All'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dall’Autorità di vigilanza. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

(2)

In una lettera inviata agli Stati membri il 22 febbraio 1995 la Commissione aveva espresso il parere che l'utilizzazione del tasso di mercato consente di calcolare in maniera più corretta il vantaggio indebito ottenuto dal beneficiario dell'aiuto illegale, al fine di ristabilire lo status quo ante. La Commissione europea informava pertanto gli Stati membri dell’UE che nelle decisioni di ricupero di un aiuto illegale essa avrebbe applicato il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali come base del tasso di interesse di mercato. Per diversi anni quindi la Commissione europea ha seguito la prassi di imporre nelle decisioni di recupero il calcolo basato sul predetto tasso di riferimento. Il 9 settembre 1997 la Commissione europea ha adottato una comunicazione che specifica ulteriori dettagli sui tassi di riferimento utilizzati per il calcolo dei rimborsi in caso di aiuti illegali e per altre finalità (3), che l’Autorità di vigilanza EFTA ha parzialmente integrato nella guida agli aiuti di Stato mediante il presente capitolo 34.1 (4). È sorta la questione se il predetto tasso d'interesse debba essere applicato su base semplice o composta (5).

(3)

Conformemente a un gran numero di decisioni degli organi giurisdizionali comunitari (6), il recupero è la logica conseguenza del carattere illegale di un aiuto. Il recupero dell'aiuto è inteso a ristabilire lo status quo ante; per effetto della restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio sleale di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul mercato, il che consente di ripristinare la situazione esistente prima dell'erogazione dell'aiuto. Nella pratica di mercato, si utilizza l'interesse semplice quando il beneficiario del finanziamento non può disporre dell'importo degli interessi prima della fine del periodo, ad esempio quando gli interessi vengono pagati solo alla fine del periodo. Si calcola invece di norma l'interesse composto quando si può ritenere che per ogni anno (o per ogni periodo) venga pagato al beneficiario l'importo dell'interesse, il quale va pertanto ad incrementare il capitale iniziale. In tal caso, il beneficiario percepisce interessi sugli interessi pagati per ogni periodo.

(4)

In concreto, il tipo di aiuto concesso e la situazione del singolo beneficiario possono variare. Se l'aiuto consiste in una sovracompensazione, il beneficio ricavato dall'impresa può essere assimilato ad un deposito, il quale di norma comporta l'applicazione di interessi composti. Se invece si tratta di aiuto all'investimento a copertura di determinati costi ammissibili, l'aiuto potrebbe aver sostituito una fonte alternativa di finanziamento, la quale avrebbe anch'essa di norma comportato interessi composti calcolati al tasso di mercato. Se si tratta infine di un aiuto al funzionamento, esso avrebbe effetti diretti sul conto profitti e perdite, e quindi sul bilancio, consentendo all'impresa di disporre di fondi da utilizzare a fini di deposito. Sembrerebbe quindi che, nonostante la varietà delle situazioni, gli aiuti illegali abbiano l'effetto di fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi. L'applicazione di interessi composti appare pertanto necessaria per neutralizzare tutti i vantaggi fiscali risultanti da una tale situazione.

(5)

L’Autorità di vigilanza EFTA desidera pertanto informare gli Stati EFTA e le parti interessate che in tutte le decisioni che essa adotterà in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali su base composta. Conformemente alla normale pratica di mercato, la composizione dovrà effettuarsi su base annua. Allo stesso modo, l'Autorità di vigilanza EFTA si aspetta che gli Stati EFTA applichino interessi composti all'atto dell'esecuzione delle decisioni di recupero ancora in corso, a meno che ciò non sia contrario ad un principio generale del diritto SEE.»


(1)  Il presente sottocapitolo ricalca in parte la comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3, ex capitolo 33.2 della guida agli aiuti di Stato).

(2)  Il presente capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione sui tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (GU C 110 dell’8.5.2003, pag. 21, rettifica GU C 150 del 27.6.2003, pag. 3).

(3)  Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, vedi nota 7.

(4)  La successiva comunicazione della Commissione, riguardante un adeguamento tecnico del metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione (GU C 241 del 26.8.1999, pag. 9), riguardava il passaggio alla terza fase dell’unione economica e monetaria del 1o gennaio 1999 e non è rilevante per lo Spazio economico europeo.

(5)  Per il calcolo dell'interesse semplice si utilizza la formula: interesse = (capitale × tasso d'interesse × numero di anni).

Per il calcolo dell'interesse composto su base annua si utilizza la formula: interesse = [capitale (1 + tasso d'interesse) numero di anni] – capitale.

(6)  Cfr. in particolare la sentenza nella causa C-24/95, Land Renania Palatinato/Alcan, Racc. 1997, pag. I-1591 e la sentenza nella causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. 1995, pag. II-1675.


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