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Document 32006R0319
Council Regulation (EC) No 319/2006 of 20 February 2006 amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
OJ L 58, 28.2.2006, p. 32–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M, 13.12.2008, p. 1–28
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 108 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 108 - 117
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009R0073
28.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 319/2006 DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), prevede un’importante riforma di questa organizzazione di mercato. Tra le misure introdotte dal regolamento figura una riduzione significativa del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario, da realizzare a tappe. |
(2) |
A seguito della riduzione del sostegno al mercato nel settore dello zucchero il sostegno del reddito degli agricoltori andrebbe aumentato. Tale misura dovrebbe assumere la forma di un pagamento a favore di tali produttori. Il livello globale del pagamento dovrebbe evolvere parallelamente alla graduale riduzione dei sostegni al mercato. |
(3) |
Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 (4) ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli. |
(4) |
Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della politica agricola comune, il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina deve essere disaccoppiato e integrato nel regime del pagamento unico. |
(5) |
Occorre quindi adattare le norme sui regimi di sostegno diretto stabilite nel regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(6) |
Al fine di ammortizzare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (5) per il 50 % almeno della quota stabilita dal regolamento (CE) n. 318/2006 ai produttori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero dovrebbe essere concesso un aiuto per un massimo di cinque anni consecutivi. |
(7) |
Il livello del sostegno al reddito individuale dovrebbe essere calcolato sulla base del sostegno del quale l'agricoltore ha beneficiato nel contesto dell'organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero per una o più campagne di commercializzazione da stabilirsi da parte degli Stati membri. |
(8) |
Per garantire la corretta applicazione del regime di sostegno e per motivi di controllo finanziario, occorre provvedere a che l’importo globale del sostegno al reddito resti entro il limite delle dotazioni nazionali calcolate sulla base dell’anno di riferimento storico e tenendo conto, nei primi quattro anni, degli importi supplementari risultanti dai prezzi derivati. |
(9) |
I produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri hanno beneficiato dall’adesione di un sostegno ai prezzi nell’ambito del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (6). Pertanto il pagamento per lo zucchero e le componenti relative allo zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico non dovrebbero essere soggetti all’applicazione della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per gli stessi motivi, gli Stati che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbero inoltre avere la possibilità di concedere il sostegno risultante dalla riforma del settore dello zucchero sotto forma di un pagamento diretto distinto al di fuori di tale regime. |
(10) |
Per garantire la corretta applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri, occorre adottare misure riguardanti i problemi specifici che possono sorgere in seguito alla transizione dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico. |
(11) |
Gli Stati membri che hanno optato o opteranno per l’applicazione del regime di pagamento unico solo a decorrere dal 1o gennaio 2007 dovrebbero essere autorizzati a concedere nel 2006 un sostegno al reddito ai produttori di barbabietole da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero e di sciroppo di inulina sotto forma di un pagamento basato sul numero di ettari coltivati a barbabietole da zucchero e canna da zucchero o cicoria oggetto di un contratto di consegna. Per quanto riguarda il calcolo della componente relativa alla barbabietola da zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico, gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire le campagne di commercializzazione da prendere in considerazione su base rappresentativa. |
(12) |
Per risolvere eventuali problemi derivanti dal passaggio dal regime attuale al regime di pagamento unico, occorre autorizzare la Commissione ad adottare le opportune norme transitorie mediante modifica dell’articolo 155 del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(13) |
Affinché determinati pagamenti recentemente introdotti possano essere concessi sotto forma di pagamenti diretti, occorre adeguare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(14) |
Per tenere conto dell’importo del sostegno al reddito previsto con riguardo al pagamento per lo zucchero, occorre adattare i massimali nazionali riportati negli allegati II, VIII e VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(15) |
Sono state riscontrate difficoltà nell'attuazione delle disposizioni relative all'aiuto per le colture energetiche. Occorre perciò modificare l'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
(16) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è così modificato:
1) |
All'articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita da quanto segue:
|
2) |
All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria utilizzate per la produzione di zucchero o di sciroppo di inulina l'importo di riferimento è calcolato e adattato a norma del punto K dell'allegato VII.» |
3) |
All'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all'inizio del periodo rappresentativo scelto in conformità del punto K dell'allegato VII. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.» |
4) |
L'articolo 41 è così modificato:
|
5) |
All'articolo 43, la lettera a) del paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:
. |
6) |
All'articolo 63, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, gli Stati membri possono decidere entro il 30 aprile 2006 di applicare la deroga prevista dal primo comma.» |
7) |
All'articolo 71 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall'articolo 44, paragrafo 2, si intenda per “ettari ammissibili” qualsiasi superficie agricola dell'azienda che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data. I nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono inoltre prevedere che la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale sono stabiliti diritti di pagamento e per la quale sono concessi pagamenti sia la dimensione minima della superficie ammissibile dell'azienda fissata in conformità del secondo comma dell'articolo 143 ter, paragrafo 5.» |
8) |
L'articolo 71 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 71 quater Massimali I massimali nazionali dei nuovi Stati membri sono elencati nell'allegato VIII bis. Eccetto che per la componente relativa al foraggio essiccato, allo zucchero e alla cicoria, i massimali sono calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis e pertanto non è necessario ridurli. Il paragrafo 1 bis dell'articolo 41, si applica mutatis mutandis.» |
9) |
All'articolo 71 quinquies il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non supera il 3 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 71 ter, paragrafo 3. Può tuttavia superare il 3 % purché sia necessaria una più consistente riduzione ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.» |
10) |
All'articolo 71 quinquies, il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal paragrafo seguente: «6. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e di applicazione del paragrafo 3 e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.» |
11) |
All'articolo 71 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo: «7. I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.» |
12) |
All'articolo 71 sexies, al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono essere considerati una regione unica.» |
13) |
Nel capitolo VI del titolo III è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 71 quaterdecies Agricoltori privi di ettari ammissibili In deroga agli articoli 36 e 44, paragrafo 2, l'agricoltore che abbia ottenuto i pagamenti di cui all'articolo 47 o che abbia operato in uno dei settori di cui all'articolo 47 e al quale siano concessi diritti di pagamento in conformità dell'articolo 71quinquies ma che non possegga ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico è autorizzato dallo Stato membro a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, a condizione che mantenga almeno il 50 % dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico espressa in unità di bestiame adulto (UBA). In caso di trasferimento dei diritti di pagamento, il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti di pagamento soggetti a deroga sono trasferiti.» |
14) |
All'articolo 90 il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione o di un contratto stipulato tra l'agricoltore e il collettore, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda.» |
15) |
Nel titolo IV sono aggiunti i seguenti capitoli: «CAPITOLO 10 sexies PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO Articolo 110 septdecies Pagamento transitorio per lo zucchero 1. In caso di applicazione dell’articolo 71, gli agricoltori possono beneficiare per il 2006 di un pagamento transitorio per lo zucchero. Tale pagamento è concesso entro i limiti degli importi stabiliti al punto K dell'allegato VII. 2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 2, l ’importo del pagamento transitorio per lo zucchero per agricoltore è determinato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:
e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006. Tuttavia, qualora il periodo rappresentativo comprenda la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest'ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (7). Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8). 3. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento transitorio per lo zucchero. CAPITOLO 10 septies AIUTO COMUNITARIO PER I PRODUTTORI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO Articolo 110 octodecies Campo d'applicazione 1. Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, l'aiuto comunitario è concesso ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero. 2. L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014. Articolo 110 novodecies Condizioni di ammissibilità L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006. Articolo 110 vicies Importo dell'aiuto L'aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui al punto 2 del punto K dell'allegato VII attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006. |
16) |
All'articolo 143 ter, l'ultimo trattino del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
17) |
Dopo l'articolo 143 ter è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 143 ter bis Pagamento distinto per lo zucchero 1. In deroga all'articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere entro il 30 aprile 2006 di concedere, in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, un pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Tale importo è concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:
e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006. Tuttavia qualora il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest'ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006. Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006. 2. Il pagamento distinto per lo zucchero è concesso entro i limiti dei massimali stabiliti al punto K dell'allegato VII. 3. In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo 2006, in base a criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale più basso di quello indicato al punto K dell'allegato VII. 4. I fondi resi disponibili per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3. In caso di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, il differenziale tra il massimale indicato al punto K dell'allegato VII e quello effettivamente applicato sarà incluso nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3. 5. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento distinto per lo zucchero.» |
18) |
All'articolo 145, dopo la lettera d) bis è inserita la seguente lettera:
|
19) |
L'articolo 155 è sostituito dal seguente: «Articolo 155 Altre disposizioni transitorie Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 e nel regolamento (CE) n. 1260/2001 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle disposizioni relative ai piani di miglioramento previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle di cui agli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all'allegato VII.» |
20) |
Gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) Parere espresso il 19 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere espresso il 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56).
(5) Cfr. pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(7) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.
(8) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.»
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono così modificati:
1) |
Nell’allegato I dopo la riga relativa al luppolo sono inserite le seguenti righe:
. |
2) |
L'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2
|
3) |
All'allegato VI è aggiunta la seguente riga:
. |
4) |
All'allegato VII è aggiunto il punto che segue:
|
5) |
L'allegato VIII è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VIII Massimali nazionali di cui all'articolo 41
|
6) |
L'allegato VIII bis è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VIII bis Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater
|
(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/2001.»