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Document 32006E0119
Council Joint Action 2006/119/CFSP of 20 February 2006 extending the mandate of the European Union Special Representative for the Middle East peace process
Azione comune 2006/119/PESC del Consiglio, del 20 febbraio 2006 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
Azione comune 2006/119/PESC del Consiglio, del 20 febbraio 2006 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
OJ L 49, 21.2.2006, p. 8–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M, 29.9.2006, p. 227–229
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 188 - 190
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 188 - 190
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007
21.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 49/8 |
AZIONE COMUNE 2006/119/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 2006
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente, come riportato nell'azione comune 2003/873/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (1), scade il 28 febbraio 2006. |
(2) |
Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/797/PESC (2) sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), che attribuisce un ruolo specifico al RSUE. |
(3) |
Il 12 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC (3) che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), che attribuisce anch'essa un ruolo specifico al RSUE. |
(4) |
In base al riesame dell'azione comune 2003/873/PESC, è opportuno modificare e prorogare di 12 mesi il mandato del RSUE. |
(5) |
Il RSUE deve espletare il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 28 febbraio 2007.
Articolo 2
Il mandato del RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea con riguardo al processo di pace in Medio Oriente.
Tali obiettivi includono:
a) |
una soluzione che preveda due Stati, Israele ed uno Stato di Palestina democratico, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242, 338, 1397 e 1402 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ai principi della conferenza di Madrid; |
b) |
una soluzione dei capitoli israelo-siriano e israelo-libanese; |
c) |
una soluzione equa alla complessa questione di Gerusalemme nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi; |
d) |
la rapida convocazione di una conferenza di pace che dovrebbe affrontare gli aspetti politici ed economici nonché le questioni inerenti alla sicurezza, riaffermare i parametri di una soluzione politica e definire un calendario realistico e dettagliato; |
e) |
l'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale della Comunità europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale; |
f) |
una presenza come parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi della Comunità europea per la costruzione istituzionale, all’apertura del valico stesso e di rafforzare la fiducia tra il governo di Israele e l’Autorità Palestinese. |
Tali obiettivi sono basati sull'impegno dell'Unione europea a:
a) |
collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell'ambito del «quartetto per il Medio Oriente», per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione; |
b) |
continuare ad offrire assistenza per le riforme della sicurezza, rapide elezioni e le riforme politiche ed amministrative in Palestina; |
c) |
contribuire pienamente alla costruzione della pace, nonché alla ricostruzione dell'economia palestinese, quale parte integrante dello sviluppo regionale. |
Il RSUE sostiene le attività del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) nella regione, anche nell'ambito del «quartetto per il Medio Oriente».
Articolo 3
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, il RSUE ha mandato di:
a) |
fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione europea ad azioni ed iniziative che conducano ad una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e del conflitto israelo-siriano e israelo-libanese; |
b) |
facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace in Medio Oriente, con gli altri paesi della regione, i membri del «quartetto per il Medio Oriente» e altri paesi interessati, nonché con l'ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace; |
c) |
assicurare la continuità della presenza dell'Unione europea in loco e nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi; |
d) |
seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e, se del caso, offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione europea; |
e) |
contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle clausole di tali accordi; |
f) |
prestare particolare attenzione ai fattori che presentano implicazioni per la dimensione regionale del processo di pace in Medio Oriente; |
g) |
impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto; |
h) |
riferire sulle possibilità d'intervento dell'Unione europea nel processo di pace e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione europea e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace in Medio Oriente, quale il contributo dell'Unione europea alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione europea; |
i) |
monitorare le azioni di entrambe le parti in relazione all'attuazione della tabella di marcia e alle questioni che potrebbero compromettere l'esito dei negoziati per uno status permanente, in modo da consentire al «quartetto per il Medio Oriente» di valutare meglio l'osservanza delle parti; |
j) |
facilitare la cooperazione dell'Unione europea sulle suddette questioni in seno al Comitato permanente UE-Palestina per la sicurezza istituito il 9 aprile 1998 nonché con altri mezzi; |
k) |
contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea; |
l) |
elaborare ed attuare un programma dell'Unione europea in ordine alle questioni di sicurezza. A tal fine, il RSUE può essere assistito da un esperto preposto alla realizzazione pratica dei progetti operativi connessi alle questioni di sicurezza; |
m) |
fornire un orientamento, se del caso, al responsabile della polizia/capo missione dell'Ufficio di coordinamento dell'Unione europea per il sostegno alla polizia palestinese (EUPOL COPPS); |
n) |
fornire un orientamento, se del caso, al capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). |
Articolo 4
1. Il RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del SG/AR. Il RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza («CPS») è un interlocutore privilegiato del RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al RSUE nell'ambito del mandato.
Articolo 5
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del RSUE è pari a 1 200 000 EUR.
2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra il RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2006.
4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 6
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, il RSUE è responsabile della costituzione della propria équipe in consultazione con la presidenza, assistita dal SG/AR e con la piena partecipazione della Commissione. Il RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva dell’équipe.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.
3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 7
Di norma il RSUE riferisce personalmente al SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente al SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Il RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione del SG/AR e del CPS.
Articolo 8
Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del RSUE sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Il RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il RSUE nell'esecuzione del suo mandato. Il RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 9
L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il RSUE presenta al SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2006 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro metà novembre 2006. Dette relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, il SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 10
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2006.
Articolo 11
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 326 del 13.12.2003, pag. 46. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2005/796/PESC (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 64).
(2) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.
(3) GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.