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Document 32005R2112

Regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005 , sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità

OJ L 344, 27.12.2005, p. 23–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2112/oj

27.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/23


REGOLAMENTO (CE) N. 2112/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La prassi consistente nel vincolare gli aiuti, direttamente o indirettamente, all’acquisto nel paese donatore di beni e servizi acquistati mediante gli stessi aiuti ne riduce l’efficacia ed è contraria alla politica di sviluppo a favore dei poveri. Lo svincolo degli aiuti non rappresenta un obiettivo fine a se stesso, bensì dovrebbe essere utilizzato come strumento per rafforzare altri elementi di lotta contro la povertà, come ad esempio la partecipazione dei beneficiari, l’integrazione regionale e il potenziamento delle capacità, ponendo particolare enfasi sull’obiettivo di rafforzare la posizione dei fornitori locali e regionali di beni e servizi nei paesi in via di sviluppo.

(2)

Nel marzo 2001, il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) ha adottato una raccomandazione sullo svincolo dell’aiuto pubblico allo sviluppo per i paesi meno sviluppati (2). Gli Stati membri hanno accolto tale raccomandazione e la Commissione ha adottato i relativi principi come quadro di riferimento per gli aiuti comunitari.

(3)

Il 14 marzo 2002, il Consiglio Affari generali, organizzato in concomitanza con il Consiglio europeo di Barcellona in vista della Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo (Monterrey, 18-22 marzo 2002), concludeva: «l’Unione europea si impegna ad attuare la raccomandazione del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) di svincolare gli aiuti ai paesi meno sviluppati e proseguire le discussioni ai fini di un ulteriore svincolo dell’aiuto bilaterale. L’UE prenderà inoltre in considerazione iniziative volte a svincolare ulteriormente l’aiuto della Comunità mantenendo al tempo stesso il sistema attuale di preferenze di prezzo nel quadro delle relazioni UE-ACP».

(4)

Il 18 novembre 2002, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Svincolare gli aiuti per aumentarne l’efficacia», in cui presentava il proprio punto di vista sul tema in questione e le possibili alternative per l’attuazione del suddetto impegno di Barcellona nell’ambito del sistema di aiuti dell’UE.

(5)

Nelle sue conclusioni sullo svincolo degli aiuti del 20 maggio 2003, il Consiglio sottolineava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, approvava le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e formulava le proprie decisioni in merito alle soluzioni proposte.

(6)

Il 4 settembre 2003, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione summenzionata (3) nella quale segnalava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, valutava in maniera favorevole le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e approvava le soluzioni proposte. Inoltre, la risoluzione sottolineava l’esigenza di approfondire il dibattito sull’ulteriore svincolo sulla base di studi complementari e di proposte documentate e chiedeva esplicitamente una chiara preferenza per la cooperazione locale e regionale, ponendo in posizione prioritaria, in ordine d’importanza, i fornitori provenienti dal paese destinatario, dai paesi in via di sviluppo confinanti e da altri paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare gli sforzi dei paesi destinatari volti a migliorare la propria produzione a livello nazionale, regionale, locale e famigliare nonché le azioni miranti a migliorare la disponibilità e l’accessibilità al pubblico di prodotti alimentari e servizi di base, in modo coerente con le abitudini locali e i sistemi di produzione e di scambio.

(7)

Per definire l’accesso all’assistenza esterna della Comunità, occorre tener conto di diversi elementi. Le norme sull’ammissibilità che disciplinano l’accesso delle persone sono contenute nell’articolo 3. Le norme che disciplinano l’ingaggio di esperti e l’origine delle forniture e dei materiali acquistati dai soggetti ammissibili sono contenute rispettivamente negli articoli 4 e 5. La definizione del principio di reciprocità e le relative modalità di attuazione sono stabilite nell’articolo 6. Le deroghe e l’attuazione delle stesse sono definite nell’articolo 7. L’articolo 8 contiene disposizioni specifiche riguardanti le operazioni finanziate attraverso un’organizzazione internazionale, un’organizzazione regionale, o cofinanziate da un paese terzo. L’articolo 9 contiene disposizioni specifiche relative agli aiuti umanitari.

(8)

L’accesso all’assistenza esterna della Comunità è definito negli atti di base che disciplinano tale assistenza, insieme alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) (di seguito «regolamento finanziario»). Le modifiche introdotte dal presente regolamento per l’accesso agli aiuti comunitari impongono l’emendamento di tutti questi strumenti. Tutte le modifiche degli atti di base in questione sono elencate nell’allegato I del presente regolamento.

(9)

Nell’aggiudicazione degli appalti nell’ambito di uno strumento comunitario, occorre prestare particolare attenzione al rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro stabilite a livello internazionale dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ad esempio le convenzioni sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva, l’abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l’abolizione del lavoro minorile.

(10)

Nell’aggiudicazione degli appalti nell’ambito di uno strumento comunitario, si presterà particolare attenzione al rispetto delle seguenti convenzioni in materia ambientale stabilite a livello internazionale: la Convenzione sulla biodiversità del 1992, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 2000 e il Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti l’accesso delle parti interessate agli strumenti dell’assistenza esterna della Comunità finanziati nell’ambito del bilancio generale dell’Unione europea elencati nell’allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell’interpretazione dei termini utilizzati nel presente regolamento, si rimanda al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).

Articolo 3

Norme di ammissibilità

1.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o in un paese riconosciuto come candidato ufficiale dalla Comunità europea oppure in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

2.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario con una portata tematica, quale definito nell’allegato I, parte A, è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo, secondo la definizione contenuta nell’elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE di cui all’allegato II, oltre a quelle persone giuridiche già ammissibili in virtù dello strumento in questione.

3.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario con una portata geografica, quale definito nell’allegato I, parte B, è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo secondo la definizione contenuta nell’elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE di cui all’allegato II ed espressamente definite ammissibili, come pure a quelle già menzionate come ammissibili dallo strumento in questione.

4.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese diverso da quelli citati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, laddove l’accesso reciproco alla loro assistenza esterna è stato stabilito ai sensi dell’articolo 6.

5.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta alle organizzazioni internazionali.

6.   Quanto sopra lascia impregiudicate la partecipazione delle categorie di organizzazioni ammissibili all’assegnazione di qualsivoglia contratto nonché la deroga prevista dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Articolo 4

Esperti

Tutti gli esperti ingaggiati dai concorrenti di cui agli articoli 3 e 8 possono essere di qualsiasi nazionalità. Il presente articolo lascia impregiudicati i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

Articolo 5

Norme di origine

Tutte le forniture e i materiali acquistati nell’ambito di un contratto finanziato mediante uno strumento comunitario devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

Articolo 6

Reciprocità con i paesi terzi

1.   L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità è concesso ai paesi contemplati dall’articolo 3, paragrafo 4, a condizione che essi concedano l’ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese destinatario in questione.

2.   La concessione dell’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità si basa su un confronto tra l’Unione europea e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale, secondo le categorie definite dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, o a livello di paese, sia esso un paese donatore o destinatario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest’ultimo, ivi compresa la qualità e l’entità di tali aiuti.

3.   L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità è stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6) nell’ambito delle procedure e del relativo comitato associato all’atto in questione. Il diritto del Parlamento europeo di essere regolarmente informato a norma all’articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione è pienamente rispettato. Tale decisione rimane in vigore per almeno un anno.

4.   L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità nei paesi meno sviluppati quali indicati nell’allegato II è concesso automaticamente ai paesi terzi che figurano nell’allegato III.

5.   I paesi destinatari sono consultati nell’ambito della procedura descritta ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 7

Deroghe alle norme di ammissibilità e di origine

1.   In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può estendere l’ammissibilità alle persone giuridiche stabilite in un paese non ammissibile a norma dell’articolo 3.

2.   In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può permettere l’acquisto di forniture e materiali originari di un paese non ammissibile a norma dell’articolo 3.

3.   Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere motivate dall’indisponibilità dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un’azione.

Articolo 8

Operazioni riguardanti le organizzazioni internazionali o il cofinanziamento

1.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione attuata attraverso un’organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ammissibili a norma dell’articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

2.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione cofinanziata da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione dell’articolo 6, o da un’organizzazione regionale, oppure da uno Stato membro, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ammissibili a norma dell’articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo, organizzazione regionale o Stato membro. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

3.   Per quanto riguarda le operazioni di aiuti alimentari, l’applicazione del presente articolo si limita alle operazioni di emergenza.

Articolo 9

Aiuti umanitari e ONG

1.   Ai fini dell’aiuto umanitario di cui al regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (7), e ai fini degli aiuti gestiti direttamente dalle ONG di cui al regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS) (8), le disposizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento non si applicano ai criteri di ammissibilità stabiliti per la selezione dei beneficiari degli aiuti non rimborsabili.

2.   I beneficiari di tali aiuti non rimborsabili si attengono alle norme stabilite dal presente regolamento laddove l’attuazione dell’azione umanitaria promossa e degli aiuti gestiti direttamente dalle ONG, ai sensi del regolamento (CE) n. 1658/98, richiede l’assegnazione di appalti.

Articolo 10

Rispetto dei principi essenziali e rafforzamento dei mercati locali

1.   Per accelerare l’eliminazione della povertà mediante la promozione delle capacità, dei mercati e degli acquisti locali, occorre prestare particolare attenzione ad appalti locali e regionali nei paesi partner.

2.   Gli aggiudicatari di appalti rispettano le norme fondamentali sul lavoro stabilite a livello internazionale, quali ad esempio le norme fondamentali dell’OIL, le convenzioni sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva, l’abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l’abolizione del lavoro minorile.

3.   L’accesso dei paesi in via di sviluppo all’assistenza esterna della Comunità è reso possibile mediante l’assistenza tecnica ritenuta necessaria.

Articolo 11

Attuazione del regolamento

Il presente regolamento modifica e disciplina le parti pertinenti di tutti gli strumenti comunitari in vigore elencati nell’allegato I. La Commissione potrà eventualmente modificare gli allegati II, III e IV del presente regolamento per tenere conto di ogni emendamento ai testi dell’OCSE.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU C 157 del 28.6.2005, pag. 99.

(2)  Relazione OCSE/CAS del 2001, 2002, volume 3, n. 1, pag. 46.

(3)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 474.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO I

Vengono apportate le seguenti modifiche agli strumenti comunitari elencati in appresso.

PARTE A — Strumenti comunitari con una portata tematica

1)

Regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo (1):

all'articolo 4, il paragrafo 2 viene sostituito dal seguente:

«2.   L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (2).

all'articolo 7, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005.»

2)

Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (3):

all'articolo 5, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente frase:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili risponde anche alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (4).

l'articolo 6 viene sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Per essere ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari, i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, devono avere la propria sede centrale in uno dei paesi ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari nell'ambito di questo regolamento così come nell'ambito del regolamento (CE) n. 2112/2005. Detta sede deve rappresentare il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate in base al presente regolamento. A titolo eccezionale, tale sede può essere situata in un altro paese terzo.»

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute in questo regolamento come nel regolamento (CE) n. 2112/2005.

2.   In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005.»

PARTE B — Strumenti comunitari con una portata geografica

3)

Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia (5):

all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, viene aggiunta la seguente frase:

«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (6).

all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, viene aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005.»

all'articolo 8 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«8.   L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005.»

4)

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (7):

all'articolo 7, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase:

«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (8).

all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4.   La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005.»

5)

Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (9):

all'articolo 11, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (10).

all'articolo 11, paragrafo 4, viene aggiunta la seguente frase:

«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005»

all'articolo 11, paragrafo 5, viene aggiunta la seguente frase:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005.»

6)

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (11):

all'articolo 6 bis, paragrafo 1, viene aggiunta la frase seguente:

«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (12).

all'articolo 6 bis, paragrafo 2, viene aggiunto il seguente comma:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005.»

7)

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (13):

all'articolo 3, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase:

«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel presente regolamento come pure nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (14).

8)

Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (15):

all'articolo 8, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente frase:

«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel presente regolamento come pure nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (16).

all'articolo 8, paragrafo 8, viene aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005.»

9)

Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (17):

all'articolo 2, paragrafo 1, viene aggiunto il seguente comma:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (18).

10)

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (19):

all'articolo 9 viene aggiunto il seguente comma:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (20).

all'articolo 13 viene aggiunto il seguente comma:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005.»


(1)  GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 6.

(2)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(3)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2242/2004 (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 21).

(4)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(5)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 1).

(6)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(7)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

(8)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(9)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

(10)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(11)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004.

(12)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(13)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004.

(14)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(15)  GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2698/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1).

(16)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(17)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 1.

(18)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23

(19)  GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(20)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23


ALLEGATO II

Elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal comitato di aiuto allo sviluppo — 1o gennaio 2003

Parte I: paesi e territori in via di sviluppo

(aiuti pubblici allo sviluppo)

Parte II: paesi e territori in transizione

(aiuti pubblici)

Paesi meno sviluppati

Paesi a reddito basso (PIL pro capite < 745 USD nel 2001)

Paesi a reddito medio basso (PIL pro capite compreso tra 746 USD e 2 975 USD nel 2001)

Paesi a reddito medio alto (PIL pro capite compreso tra 2 976 USD e 9 205 USD nel 2001)

Paesi a reddito alto (PIL pro capite > 9 206 USD nel 2001)

Paesi dell’Europa centrale e orientale e nuovi Stati indipendenti dell’ex Unione sovietica

Paesi e territori in via di sviluppo più avanzati

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina-Faso

Burundi

Cambogia

Capo Verde

Ciad

Comore

Eritrea

Etiopia

Gambia

Gibuti

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Haiti

Kiribati

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Mauritania

Mozambico

Myanmar

Nepal

Niger

Repubblica centrafricana

Repubblica democratica del Congo

Ruanda

Isole Salomone

Samoa

São Tomé e Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tanzania

Timor orientale

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Yemen

Zambia

Armenia (1)

Azerbaigian (1)

Camerun

Repubblica del Congo

Repubblica di Corea

Repubblica democratica della Costa d’Avorio

Georgia (1)

Ghana

India

Indonesia

Kenya

Kirghizistan (1)

Moldova (1)

Mongolia

Nicaragua

Nigeria

Pakistan (1)

Papua Nuova Guinea

Tagikistan (1)

Uzbekistan

Vietnam

Zimbabwe

Albania (1)

Algeria

Belize

Bolivia

Bosnia-Erzegovina

Cina

Colombia

Cuba

Ecuador

Egitto

El Salvador

Figi

Filippine

Giamaica

Giordania

Guatemala

Guyana

Honduras

Iran

Iraq

Isole Marshall

Kazakastan (1)

Macedonia

Marocco

Stati federati di Micronesia

Namibia

Niue

Paraguay

Perù

Repubblica dominicana

Serbia e Montenegro

Siria

Sri Lanka

Sudafrica

Suriname

St. Vincent e Grenadine

Swaziland

Tailandia

Tokelau (2)

Tonga

Tunisia

Turkmenistan (1)

Turchia

Wallis e Futuna (2)

Zone sotto amministrazione palestinese

Botswana

Brasile

Cile

Isole Cook

Costa Rica

Croazia

Dominica

Gabon

Grenada

Libano

Malaysia

Maurizio

Mayotte (2)

Nauru

Panama

St. Elena (2)

St. Lucia

Venezuela

Bahrein

Bielorussia (1)

Bulgaria (1)

Estonia (1)

Lettonia (1)

Lituania (1)

Polonia (1)

Repubblica ceca (1)

Repubblica slovacca (1)

Romania (1)

Russia (1)

Ucraina (1)

Ungheria (1)

Antille olandesi (1)

Aruba (2)

Bahamas

Bermuda (2)

Brunei

Isole Caimans (2)

Cipro

Corea

Emirati arabi Uniti

Isole Falkland (2)

Gibraltar (2)

Hong Kong, Cina (2)

Israele

Kuwait

Libia

Macao (2)

Malta

Nuova Caledonia (2)

Polinesia francese (2)

Qatar

Singapore

Slovenia

Taipei cinese

Isole Vergini (2)

Soglia di accesso ai prestiti della Banca mondiale (5 185 USD nel 2001)

Anguilla (2)

Antigua e Barbuda

Arabia Saudita

Argentina

Barbados

Messico

Montserrat (2)

Oman

Palaos, Isole

Seicelle

St. Kitts e Nevis

Trinidad e Tobago

Turks e Isole Caicos (2)

Uruguay


(1)  Paesi dell’Europa centrale e orientale e nuovi Stati indipendenti dell’ex Unione sovietica.

(2)  Territorio.


ALLEGATO III

ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI AIUTO ALLO SVILUPPO DELL’OCSE

Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Commissione europea, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti.


ALLEGATO IV

Estratti della raccomandazione del Comitato per l’assistenza allo sviluppo dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE/CAS), del marzo 2001, relativa allo svincolo dell’aiuto pubblico allo sviluppo per i paesi meno sviluppati

II.   Attuazione

a)   Campo di applicazione

7.

Lo svincolo degli aiuti è un processo complesso. Sono richieste diverse strategie per le varie categorie di APS e gli interventi promossi dagli Stati membri per attuare la raccomandazione varieranno dal punto di vista della portata e dei tempi. Pertanto, i membri del CAS svincoleranno il più possibile il loro APS a favore dei paesi meno sviluppati, conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella presente raccomandazione:

i)

i membri del CAS decidono di svincolare, entro il 1o gennaio 2002, l’APS a favore dei paesi meno sviluppati nei seguenti settori: sostegno alla bilancia dei pagamenti e all’adeguamento strutturale; remissione del debito; assistenza per i programmi settoriali e multisettoriali; aiuti ai progetti di investimento; sostegno all’importazione e ai prodotti di base; appalti per i servizi commerciali e APS alle organizzazioni non governative per le attività legate agli appalti;

ii)

per quanto riguarda la cooperazione tecnica legata agli investimenti e le azioni indipendenti di cooperazione tecnica, si riconosce che le politiche dei membri del CAS possono essere guidate dall’importanza di mantenere un senso di partecipazione nazionale nei paesi donatori unitamente all’obiettivo di utilizzare le competenze dei paesi partner, tenendo conto degli obiettivi e dei principi della presente raccomandazione. La presente raccomandazione non si applica alle azioni indipendenti di cooperazione tecnica;

iii)

per quanto riguarda gli aiuti alimentari, si riconosce che le politiche dei membri del CAS possono essere guidate dalle discussioni e dagli accordi nelle altre sedi internazionali che gestiscono la fornitura degli aiuti alimentari, tenendo conto degli obiettivi e dei principi della presente raccomandazione.

8.

Questa raccomandazione si applica unicamente alle attività d’importo superiore a 700 000 DSP (130 000 DSP nel caso della cooperazione tecnica in materia di investimenti).


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