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Document 32005R2156

Regolamento (CE) n. 2156/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , che modifica elementi del disciplinare di una denominazione di origine figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 ( Siurana ) [DOP]

OJ L 342, 24.12.2005, p. 54–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 530–537 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 85 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 85 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 231 - 235

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2156/oj

24.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/54


REGOLAMENTO (CE) N. 2156/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

che modifica elementi del disciplinare di una denominazione di origine figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Siurana) [DOP]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la richiesta della Spagna di modifica di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Siurana», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

(2)

Non essendo stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione d'opposizione, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, tali modifiche devono essere registrate ed essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine «Siurana» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra il vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 708/2005 (GU L 119 dell’11.5.2005, pag. 3).

(3)  GU C 162 dell’11.7.2003, pag. 8 («Siurana»).


ALLEGATO I

SPAGNA

«Siurana»

Modifiche apportate:

sezione del disciplinare:

Cognome

Descrizione

Image

Zona geografica

Prova dell'origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Condizioni nazionali

modifiche:

la zona geografica deve essere ampliata in modo da comprendere i seguenti comuni:

Regione

Comune

Alt Camp

Aiguamúrcia; Alió; Bràfim; Cabra del Camp; Els Garidells; Figuerola del Camp; Masó, el; Milà, el; Montferri; Nulles; Pla de Santa Maria, el; Pont d’Armentera, el; Puigpelat; Querol; Riba, la; Rodonyà; Rourell, el; Vallmoll; Vilabella; Vilarodona

Baix Camp

Arbolí; Colldejou; Vilaplana

Baix Penedès

Albinyana; Arboç, l’; Banyeres del Penedès; Bellvei; Bisbal del Penedès, la; Bonastre; Calafell; Cunit; Llorenç del Penedès; Masllorenç; Montmell, el; Sant Jaume dels Domenys; Santa Oliva; Vendrell, el

Conca de Barberà

Barberà de la Conca; Blancafort; Espluga de Francolí, l’; Montblanc; Pira; Sarral; Senan; Solivella; Vallclara; Vilanova de Prades; Vilaverd; Vimbodí

Ribera d’Ebre

Garcia (1)

Tarragonès

Altafulla; Catllar, el; Creixell; Morell, el; Nou de Gaià, la; Pallaresos, els; Perafort; Pobla de Mafumet, la; Pobla de Montornès, la; Renau; Riera de Gaià, la; Roda de Barà; Salomó: Salou; Secuita, la; Tarragona; Torredembarra; Vespella de Gaià; Vilallonga del Camp

La zona geografica che si intende ampliare presenta, dal punto di vista del legame con l'ambiente (storia, pedologia, orografia e climatologia), un carattere unitario ed un grado di omogeneità simile a quello che essa presentava prima dell'ampliamento (DOP iniziale) e risponde a tutte le principali condizioni del disciplinare di questa denominazione di origine protetta, iscritta nel registro comunitario; vi si produce infatti un olio d'oliva extra vergine avente le stesse caratteristiche dell'olio protetto.


(1)  Garcia: zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23.


ALLEGATO II

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«SIURANA»

(n. CE: ES/0072/24.1.1994)

DOP (X)   IGP ( )

La presente scheda costituisce una sintesi informativa. Per informazioni complete gli interessati, in particolare i produttori del prodotto coperto dalla DOP o dall'IGP in questione, sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).


(1)  Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura, Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli», B-1049 Bruxelles..

(2)  Zone di lavorazione: Flix, 13,18,19,20 e 21; Garcia: zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23; Tivissa: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 (distretto La Serra d'Almòs); Torre de l'Espanyol: 1 e 2; Vinebre: 8 e 9.


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