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Document 32005R2156
Commission Regulation (EC) No 2156/2005 of 23 December 2005 amending the specification of a protected designation of origin listed in the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 ( Siurana ) (PDO)
Regolamento (CE) n. 2156/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , che modifica elementi del disciplinare di una denominazione di origine figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 ( Siurana ) [DOP]
Regolamento (CE) n. 2156/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , che modifica elementi del disciplinare di una denominazione di origine figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 ( Siurana ) [DOP]
OJ L 342, 24.12.2005, p. 54–58
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 530–537
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 85 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 85 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 231 - 235
In force
24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/54 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2156/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che modifica elementi del disciplinare di una denominazione di origine figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Siurana) [DOP]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino, e l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la richiesta della Spagna di modifica di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Siurana», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
(2) |
Non essendo stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione d'opposizione, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, tali modifiche devono essere registrate ed essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare della denominazione di origine «Siurana» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra il vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 708/2005 (GU L 119 dell’11.5.2005, pag. 3).
(3) GU C 162 dell’11.7.2003, pag. 8 («Siurana»).
ALLEGATO I
SPAGNA
«Siurana»
Modifiche apportate:
— |
sezione del disciplinare:
|
— |
modifiche: la zona geografica deve essere ampliata in modo da comprendere i seguenti comuni:
La zona geografica che si intende ampliare presenta, dal punto di vista del legame con l'ambiente (storia, pedologia, orografia e climatologia), un carattere unitario ed un grado di omogeneità simile a quello che essa presentava prima dell'ampliamento (DOP iniziale) e risponde a tutte le principali condizioni del disciplinare di questa denominazione di origine protetta, iscritta nel registro comunitario; vi si produce infatti un olio d'oliva extra vergine avente le stesse caratteristiche dell'olio protetto. |
(1) Garcia: zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23.
ALLEGATO II
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«SIURANA»
(n. CE: ES/0072/24.1.1994)
DOP (X) IGP ( )
La presente scheda costituisce una sintesi informativa. Per informazioni complete gli interessati, in particolare i produttori del prodotto coperto dalla DOP o dall'IGP in questione, sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
(1) Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura, Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli», B-1049 Bruxelles..
(2) Zone di lavorazione: Flix, 13,18,19,20 e 21; Garcia: zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23; Tivissa: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 (distretto La Serra d'Almòs); Torre de l'Espanyol: 1 e 2; Vinebre: 8 e 9.