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Document 32005D0791

2005/791/CE: Decisione della Commissione, del 14 novembre 2005, che autorizza la Germania a proseguire la sperimentazione di una nuova pratica enologica [notificata con il numero C(2005) 4376]

OJ L 299, 16.11.2005, p. 71–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/791/oj

16.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2005

che autorizza la Germania a proseguire la sperimentazione di una nuova pratica enologica

[notificata con il numero C(2005) 4376]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2005/791/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (2), la Germania ha autorizzato alcune prove sperimentali sull’impiego di schegge e trucioli di legno di rovere nel processo di affinamento del vino.

(2)

Tali prove riguardano l’utilizzo di vari tipi di trucioli e schegge di rovere a contatto con il vino, lo studio dei composti aromatici nel vino trattato e l’influenza di questi fattori sulle qualità organolettiche del vino dopo un affinamento in vari recipienti. È opportuno che queste prove sperimentali siano proseguite al fine di acquisire risultati più precisi.

(3)

La Germania ha presentato alla Commissione una comunicazione relativa alla sperimentazione, che la Commissione ha trasmesso agli Stati membri, nonché una domanda in cui chiede di poter svolgere per un ulteriore periodo di tre anni tali prove sperimentali in considerazione della validità dei risultati ottenuti. A sostegno della domanda la Germania ha presentato gli opportuni documenti giustificativi.

(4)

Tali sperimentazioni riguarderanno già la vinificazione della vendemmia 2005.

(5)

A norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1622/2000, la Commissione deve prendere una decisione in merito alla domanda che le è stata presentata.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a proseguire fino al 31 luglio 2008 le prove sperimentali concernenti l’impiego di schegge e trucioli di legno di quercia nel processo di affinamento del vino, alle condizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1622/2000.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 3).


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