EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0776

Azione comune 2005/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2005, che modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la Moldova

OJ L 292, 8.11.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M, 27.6.2006, p. 113–114 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/776/oj

8.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/13


AZIONE COMUNE 2005/776/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2005

che modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la Moldova

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/265/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Adriaan JACOBOVITS de SZEGED a rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la Moldova.

(2)

Il 28 luglio 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/584/PESC (2), che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea fino al 28 febbraio 2006.

(3)

Il 2 giugno 2005, il presidente della Moldova, sig. Voronin, e il presidente dell’Ucraina, sig. Yuschenko, hanno inviato una lettera congiunta in cui, tra l’altro, si richiedeva all’Unione europea di esaminare le opportunità di offrire assistenza nell’istituzione di un controllo doganale internazionale sul settore transdnestriano del confine di stato tra Moldova e Ucraina, nonché di porre in essere un efficace sistema di monitoraggio internazionale su questo tratto del confine.

(4)

Il 20 settembre 2005, il Comitato politico e di sicurezza ha convenuto di istituire una missione di frontiera dell’UE per il confine tra Moldova e Ucraina, anche potenziando la squadra dell’RSUE per la Moldova.

(5)

Il mandato dell’RSUE per la Moldova, dati i nuovi compiti di quest’ultimo in rapporto alla missione di frontiera dell’UE per il confine tra Moldova e Ucraina, dovrebbe essere modificato conseguentemente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/265/PESC è modificata come segue:

a)

all’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

rafforzare l’efficacia dei controlli doganali e di frontiera e le attività di sorveglianza ai confini in Moldova e Ucraina lungo il loro tratto di frontiera in comune, con particolare rilievo per il settore transdnestriano, segnatamente mediante una missione di frontiera dell’UE.»;

b)

all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

mediante un gruppo di supporto guidato da un consigliere politico ad alto livello presso l’RSUE:

i)

assicurare una visione politica d’insieme degli sviluppi e delle attività riguardanti la frontiera tra Moldova e Ucraina;

ii)

analizzare l’impegno politico di Moldova e Ucraina nel migliorare la gestione della frontiera;

iii)

promuovere la cooperazione tra Moldova e Ucraina in questioni relative alle frontiere, anche in vista della creazione dei presupposti di una soluzione del conflitto transdnestriano.»;

c)

all’ articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE è pari a 430 000 EUR.»;

d)

all’articolo 8, il paragrafo unico diventa paragrafo 1 ed è aggiunto un nuovo paragrafo formulato come segue:

«2.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e l’azione esterna della Comunità a norma dell’articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.»;

e)

all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 28 febbraio 2006.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il 1o dicembre 2005.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 81 del 30.3.2005, pag. 50.

(2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 95.


Top