EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0761

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica

OJ L 289, 3.11.2005, p. 23–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/761/oj

3.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/23


RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2005

diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica

(2005/761/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2), lettera b), punto ii),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di rafforzare e riorganizzare la politica europea in materia di ricerca, nella comunicazione del 18 gennaio 2000 intitolata «Verso uno spazio europeo della ricerca» la Commissione ha specificato che era necessario creare uno spazio europeo della ricerca come asse centrale delle azioni future della Comunità in questo settore.

(2)

Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo, avallando la creazione dello spazio europeo della ricerca, ha fissato l'obiettivo, per la Comunità, di diventare, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

(3)

La globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità per i ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro di ricerca della Comunità (4) con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori di paesi terzi.

(4)

Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo nella riunione tenutasi a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002, d'investire il 3 % del PIL nella ricerca è valutato pari a 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo, occorrerebbe promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, che promuovano la partecipazione delle donne alla ricerca scientifica, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi, cui potrebbero essere consentiti l'ingresso e la mobilità all'interno della zona comune a fini di ricerca.

(5)

Per essere competitivi ed esercitare un potere d'attrazione a livello internazionale, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per facilitare l'ingresso e gli spostamenti dei ricercatori all'interno della Comunità per soggiorni di breve durata.

(6)

Per i soggiorni di breve durata, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a considerare i ricercatori dei paesi terzi soggetti all'obbligo di visto, a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 (5), come delle persone in buona fede, e ad accordare loro le facilitazioni previste nell'acquis comunitario per le procedure di rilascio dei visti per i soggiorni di breve durata.

(7)

Bisognerebbe adottare misure per incoraggiare lo scambio di informazioni e di buone prassi per migliorare le procedure di rilascio dei visti di soggiorno di breve durata per i ricercatori.

(8)

La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e non è da questa interessata. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente raccomandazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(10)

La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (6). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da questa interessato.

(11)

La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (7). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da questa interessata.

(12)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (9).

(13)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio (10) e della decisione 2004/860/CE del Consiglio (11) relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, di detto accordo.

(14)

La presente raccomandazione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(15)

La presente raccomandazione è, inoltre, volta a fornire una formula flessibile per i ricercatori che desiderano mantenere un collegamento professionale con un istituto del proprio paese di origine (ad esempio passando periodi, di durata fino a tre mesi ogni semestre, in un istituto di ricerca che li accolga in Europa, situato nella zona comune, pur continuando a lavorare, per il resto del tempo, nell'istituto di ricerca di origine),

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

1.

di facilitare il rilascio dei visti impegnandosi a esaminare rapidamente le domande di visti presentate dai ricercatori di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001;

2.

di favorire la mobilità internazionale dei ricercatori di paesi terzi chiamati a recarsi frequentemente nell'Unione europea rilasciando loro visti per più ingressi. Nel determinare la durata della validità dei visti, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la durata dei programmi di ricerca a cui i ricercatori sono chiamati a partecipare;

3.

di impegnarsi a facilitare l'adozione di un approccio armonizzato per quanto riguarda i documenti giustificativi che i ricercatori devono allegare alla presentazione della loro domanda di visto. Gli Stati membri dovrebbero consultare in questo contesto gli istituti di ricerca autorizzati;

4.

di favorire il rilascio dei visti senza spese amministrative per i ricercatori, a norma delle disposizioni stabilite nell'acquis comunitario;

5.

di tenere conto, nell'ambito della cooperazione consolare locale, dell'obiettivo di facilitare il rilascio dei visti ai ricercatori di paesi terzi, al fine di promuovere lo scambio di migliori prassi;

6.

di impegnarsi a trasmettere alla Commissione entro il 28 settembre 2006 informazioni relative alle migliori prassi applicate per facilitare il rilascio di visti uniformi ai ricercatori, in modo da consentirle di valutare i progressi compiuti. In considerazione dell'eventualità o meno che sia adottata la direttiva relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (12) e dei risultati della valutazione, dovrebbe essere esaminata la possibilità di incorporare le disposizioni della presente raccomandazione in un appropriato atto giuridicamente vincolante.

Fatto a Strasburgo, addì 28 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

D. ALEXANDER


(1)  GU C 120 del 20.5.2005, pag. 60.

(2)  GU C 71 del 22.3.2005, pag. 6.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 12 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2005.

(4)  Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(5)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

(6)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

(11)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(12)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.


Top