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Document 32005R1102

Regolamento (CE) n. 1102/2005 della Commissione, del 13 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

OJ L 183, 14.7.2005, p. 65–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 404–406 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 264 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 264 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 154 - 155

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1102/oj

14.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/65


REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (3), ha apportato adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per alcuni prodotti contemplati negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000. Detti allegati devono essere pertanto opportunamente adattati.

(2)

Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1810/2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 32/2000 è modificato come segue.

1)

Nell’allegato III, i codici sotto il numero d’ordine 09.0107 sono modificati come segue:

a)

il codice NC «ex 5702 39 90» è sostituito dal codice NC «ex 5702 39 00»;

b)

il codice NC «ex 5702 49 90» e la suddivisione TARIC «10» per tale codice sono sostituiti dal codice NC «ex 5702 49 00» e dalla corrispondente suddivisione TARIC «20»;

c)

il codice NC «ex 5703 90 00» è sostituito dai codici NC «ex 5703 90 10» e «ex 5703 90 90»;

2)

L’allegato IV è modificato come segue:

a)

i codici NC sotto il numero d’ordine 09.0106, nella seconda colonna, sono modificati come segue:

i)

il codice NC «6207 91 90» è sostituito dal codice NC «ex 6207 91 00»;

ii)

il codice NC «6208 91 19» è sostituito dal codice NC «ex 6208 91 00»;

iii)

il codice NC «6302 51» è sostituito dal codice NC «6302 51 00»;

iv)

il codice NC «6302 91» è sostituito dal codice NC «6302 91 00»;

v)

i codici NC «6301 20 91» e «6301 20 99» sono sostituiti dal codice NC «6301 20 90»;

b)

i codici sotto il numero d’ordine 09.0106 nella colonna dei codici TARIC sono modificati come segue:

i)

nella riga del codice NC «6207 91 90» il codice «10» è sostituito dal codice «91»;

ii)

nella riga del codice NC «6208 91 19» il codice «10» è sostituito dal codice «18»;

c)

i codici NC sotto il numero d’ordine 09.0106 sono modificati come segue:

i)

il codice NC «6207 91 90» è sostituito dal codice NC «6207 91 00»;

ii)

il codice NC «6208 91 19» è sostituito dal codice NC «6208 91 00»;

iii)

i codici NC «6301 20 91» e «6301 20 99» sono sostituiti dal codice NC «6301 20 90»;

iv)

i codici NC «6302 51 10» e «6302 51 90» sono sostituiti dal codice NC «6302 51 00»;

v)

i codici NC «6302 91 10» e «6302 91 90» sono sostituiti dal codice NC «6302 91 00»;

3)

Nell’allegato V, i codici sotto il numero d’ordine 09.0103, nell’elenco dei codici TARIC, nella colonna «Codice NC», sono modificati come segue:

a)

i codici NC «5210 11 10» e «5210 11 90» sono sostituiti dal codice NC «5210 11 00»;

b)

i codici NC «5210 21 10» e «5210 21 90» sono sostituiti dal codice NC «5210 21 00»;

c)

i codici NC «5210 31 10» e «5210 31 90» sono sostituiti dal codice NC «5210 31 00».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2004 della Commissione (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(3)  GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.


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