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Document 32005R0680

Regolamento (CE) n. 680/2005 della Commissione, del 29 aprile 2005, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 54/2005 CE

OJ L 110, 30.4.2005, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/680/oj

30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/18


REGOLAMENTO (CE) N. 680/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 54/2005 CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, fra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

Conformemente all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all’esportazione a scopi industriali. L’alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantità provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3)

Dal 1o gennaio 1999 e ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il nuovo regime agromonetario dell’euro (3), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro ed i pagamenti debbono essere effettuati in euro.

(4)

È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 54/2005 CE. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall’organismo d’intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 130 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell’allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso la sede dell’organismo d’intervento interessato, detentore dell’alcole oggetto dell’offerta, al seguente indirizzo:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tel. (33-5) 57 55 20 00

Telex 57 20 25

Fax (33-5) 57 55 20 59

oppure spedite all’indirizzo suddetto per raccomandata.

2.   Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 54/2005 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento interessato entro il 17 maggio 2005 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

4.   Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 10,30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 26 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all’esportazione, 32 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 7,5 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato ad altre utilizzazioni industriali.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.

L’organismo d’intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 (GU L 103 del 22.4.2005, pag. 15).

(3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 54/2005 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro

Ubicazione

Numero delle cisterne

Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 Articolo

Tipo di alcole

Titolo alcolometrico

(in % vol)

FRANCIA

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

5

22 465

27

greggio

+ 92

6

22 545

27

greggio

+ 92

13

22 520

27

greggio

+ 92

19

19 815

27

greggio

+ 92

14

22 655

27

greggio

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel B.P. 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

13

685

28

greggio

+ 92

13

6 840

30

greggio

+ 92

12

7 795

28

greggio

+ 92

12

190

30

greggio

+ 92

12

4 330

30

greggio

+ 92

12

160

27

greggio

+ 92

Totale

 

130 000

 

 

 


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