EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0200

//: Decisione della Commissione, del 2 marzo 2005, che autorizza l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta ad adottare prescrizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali [notificata con il numero C(2005) 462]Testo rilevante ai fini del SEE.

OJ L 70, 16.3.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/200/oj

16.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 70/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2005

che autorizza l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta ad adottare prescrizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali

[notificata con il numero C(2005) 462]

(I testi in lingua estone, lettone, lituana e maltese sono i soli facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

vista la richiesta presentata dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania e dalla Repubblica di Malta,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 66/402/CEE stabilisce tolleranze per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali.

(2)

L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta hanno chiesto l'autorizzazione di applicare per la commercializzazione delle sementi di cereali prescrizioni più restrittive di quelle previste dalla direttiva 66/402/CEE.

(3)

L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta sottopongono la loro produzione nazionale di sementi di cereali a prescrizioni più restrittive di quelle previste dalla direttiva 66/402/CEE. Inoltre, in questi Stati membri è in corso una campagna per eradicare l'Avena fatua dalle sementi di cereali.

(4)

L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta devono quindi essere autorizzate ad adottare prescrizioni più restrittive di quelle previste dalla direttiva 66/402/CEE per la commercializzazione delle sementi di cereali provenienti da altri paesi.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta sono autorizzate a prescrivere che le sementi di cereali commercializzate sul loro territorio siano accompagnate da un certificato ufficiale, come previsto dall'articolo 11 della direttiva 66/402/CEE, attestante la rispondenza alle condizioni stabilite dall'articolo 2 della direttiva 74/268/CEE della Commissione (2).

Articolo 2

L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta informano la Commissione della data a partire da cui e del modo in cui intendono avvalersi dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Quando l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta adottano misure in virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comunicano immediatamente alla Commissione tali misure e la data a partire da cui esse sono applicate.

La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Malta sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2005.

Per la Commissione

MARKOS KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(2)  GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34).


Top