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Document 32005D0065

2005/65/CE: Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2005, relativa a talune garanzie addizionali a carattere transitorio per la Danimarca per quanto riguarda il cambiamento del suo statuto di regione che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle [notificata con il numero C(2005) 143]Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 27, 29.1.2005, p. 52–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M, 14.10.2005, p. 315–316 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/65(1)/oj

29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

relativa a talune garanzie addizionali a carattere transitorio per la Danimarca per quanto riguarda il cambiamento del suo statuto di regione che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle

[notificata con il numero C(2005) 143]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/65/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), ed in particolare l’articolo 12, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 91/552/CEE della Commissione, del 27 settembre 1991, che fissa lo statuto della Danimarca per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle (2) stabilisce lo statuto della Danimarca in quanto regione che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle per il commercio intracomunitario e le importazioni dai paesi terzi di pollame vivo.

(2)

Visti i recenti sviluppi per quanto riguarda la sua situazione della malattia di Newcastle, la Danimarca intende introdurre la vaccinazione del pollame per questa malattia e quindi il suo statuto di regione che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle dovrebbe essere sospeso, come previsto dalla direttiva 90/539/CEE.

(3)

Allo scopo di salvaguardare l’attuale situazione sanitaria del pollame in Danimarca durante la fase di introduzione della vaccinazione contro la malattia di Newcastle, è necessario fissare norme transitorie per garanzie addizionali relative alle spedizioni a quello Stato membro per un determinato periodo.

(4)

Di conseguenza, la Danimarca dovrebbe ottenere alcune garanzie addizionali che possono includere i controlli del pollame effettuati prima della spedizione per accertare l’eventuale presenza della malattia di Newcastle, in applicazione della direttiva 92/340/CEE (3) della Commissione.

(5)

La decisione 91/552/CEE va quindi abrogata.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

La presente decisione si applica agli scambi intracomunitari di pollame, come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 90/539/CEE, da consegnare alla Danimarca da parte di Stati membri che non sono in possesso di uno statuto di regione che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle, come previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, della suddetta direttiva, oltre che per le importazioni in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 2

Autorizzazione preventiva per consegne di pollame alla Danimarca

Prima della consegna del pollame è richiesta l’autorizzazione preventiva dell'autorità veterinaria competente danese.

La domanda di autorizzazione comprende informazioni sul tipo di vaccino utilizzato e sul programma di vaccinazione per quanto riguarda l’immunizzazione del pollame rispetto alla malattia di Newcastle.

Articolo 3

Campionamento ed esame del pollame per consegne alla Danimarca

L’autorità competente danese può richiedere test sanitari del pollame in conformità con gli articoli 1 e 2 della decisione 92/340/CEE, tenendo conto delle informazioni fornite in conformità con l’articolo 2 di tale decisione.

Articolo 4

Rifiuto di consegne di pollame da parte della Danimarca

Se la Danimarca, tenuto conto delle informazioni fornite in conformità con l’articolo 2 di questa decisione e del risultato dei test sanitari di cui all’articolo 3 della suddetta decisione, decide di non autorizzare l’introduzione di una consegna di pollame nel suo territorio, ne informerà la Commissione e l’altro Stato membro o il paese terzo interessato per quanto riguarda le motivazioni della sua decisione.

Articolo 5

Abrogazione della decisione 91/552/CEE

La decisione 91/552/CEE è abrogata.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a partire dal 28 febbraio 2006.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 298 del 29.10.1991, pag. 21.

(3)  GU L 188 dell’8.7.1992, pag. 34.


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