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Document 32004R2231

Regolamento (CE) n. 2231/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia, e che chiude la registrazione di tali importazioni, istituita con il regolamento (CE) n. 844/2004

OJ L 379, 24.12.2004, p. 68–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2231/oj

24.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 379/68


REGOLAMENTO (CE) N. 2231/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2004

che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia, e che chiude la registrazione di tali importazioni, istituita con il regolamento (CE) n. 844/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13 (1),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (CE) n. 119/97 (il «regolamento originario») (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi varianti tra il 32,5 % e il 39,4 % sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese. Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli l'importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quando quest'ultimo risultasse inferiore al prezzo minimo all'importazione.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 2100/2000, il Consiglio ha modificato e aumentato i dazi sopraindicati per alcuni meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, in seguito a un’inchiesta ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base. I dazi modificati oscillavano dal 51,2 % al 78,8 %.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio (3) ha prorogato le misure antidumping di ulteriori quattro anni.

(4)

Il 29 aprile 2004, con il regolamento (CE) n. 844/2004 («il regolamento di apertura») (4), la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia, e ha disposto la registrazione di tali importazioni. La Commissione disponeva di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in seguito all'istituzione di misure sulle importazioni di meccanismi originari della Repubblica popolare cinese, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni di meccanismi dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia nell’UE aveva subito un notevole cambiamento. Questa diversa configurazione degli scambi veniva attribuita al trasbordo dei meccanismi originari della Repubblica popolare cinese attraverso la Thailandia. Inoltre, vi erano sufficienti elementi di prova prima facie secondo cui gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore su alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese risultavano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzi e si erano riscontrate pratiche di dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza.

(5)

Conformemente alla definizione del regolamento originario, trattasi di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00. Tali meccanismi sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato al prodotto in esame.

B.   INCHIESTA

(6)

La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, ai produttori esportatori in Thailandia e nella Repubblica popolare cinese, nonché agli importatori nella Comunità noti alla Commissione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori in Thailandia e nella Repubblica popolare cinese, nonché agli importatori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Inoltre, la Commissione ha organizzato una riunione con rappresentanti del governo tailandese.

(7)

Un produttore esportatore in Thailandia e il suo produttore esportatore cinese hanno inviato una risposta esauriente al questionario mentre due altri produttori esportatori cinesi hanno dichiarato che le loro vendite verso la Thailandia erano inesistenti o di scarsissima entità e non hanno risposto o hanno inviato informazioni insufficienti. Anche tre importatori comunitari hanno inviato risposte al questionario. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori esportatori:

Thai Stationery Industry Co. Ltd, Thailandia («TSI»),

Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hong Kong («WHS»).

(8)

L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 («PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 2000 sino alla fine del PI per esaminare il cambiamento nella configurazione degli scambi.

C.   ESITO DELL'INCHIESTA

(9)

La società TSI, l’unico esportatore di meccanismi in Thailandia, è stata creata nel 1998, ossia un anno dopo l’istituzione di dazi antidumping su alcuni meccanismi originari della Repubblica popolare cinese. La società è una filiale della WHS, una società commerciale con sede a Hong Kong che commercia in meccanismi e possiede anche un impianto di produzione nella Repubblica popolare cinese. Secondo i dati Eurostat, le esportazioni della TSI nella Comunità durante il PI corrispondevano al 100 % delle importazioni comunitarie dalla Thailandia. Sulla base di questi dati, e in assenza di prove contrarie, si è concluso che la TSI era l’unico esportatore di meccanismi tailandese.

(10)

L’inchiesta ha rivelato che nelle fasi iniziali, dopo che la TSI aveva avviato operazioni in Thailandia, la società tailandese si occupava unicamente dell’assemblaggio di componenti di meccanismi importati dall’impianto di produzione della WHS in Cina e dell’esportazione di meccanismi finiti verso la Comunità.

(11)

Tuttavia, esistono prove secondo cui la WHS abbia gradualmente trasferito alla TSI l’intera produzione di meccanismi soggetti alle misure antidumping in vigore. La WHS ha trasferito dal suo impianto di produzione cinese sia la manodopera che i necessari macchinari, compresi gli impianti per la galvanoplastica. Nel 2002 la TSI disponeva già di tutti i macchinari necessari per la produzione di meccanismi.

(12)

Inoltre, non sono state riscontrate prove secondo cui la TSI abbia continuato a importare componenti di meccanismi dalla Repubblica popolare cinese durante il PI.

(13)

E’ stato constatato, oltre a ciò, che la quantità di materie prime (distinte dai componenti) importate dalla TSI era sufficiente per produrre la quantità di meccanismi esportati verso la Comunità durante il PI. Parallelamente all’incremento della produzione di meccanismi da parte della TSI, la quantità di materie prime importate in Thailandia dalla stessa società è aumentata dal 2000 al 2002, per poi stabilizzarsi nel 2002 e 2003. Per di più, i dati disponibili sulle importazioni di materie prime nei primi sei mesi del 2004 indicano, per questo periodo, una produzione stabile rispetto al 2003.

(14)

L’inchiesta ha rivelato che, almeno dal 1o gennaio 2003, ossia dall’inizio del periodo dell’inchiesta, la TSI è stata effettivamente in grado di produrre da sola la quantità di meccanismi esportati nell’UE. Si è stabilito, pertanto, che la TSI andava considerata un produttore effettivo di alcuni meccanismi, per cui si è giunti alla conclusione che, nel PI, non si era verificato alcun trasbordo di meccanismi attraverso la Thailandia.

(15)

Sulla base di queste risultanze, si ritiene inoltre che le società oggetto dell’inchiesta non soddisfino i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto le attività della TSI non costituiscono operazioni di assemblaggio. Questa conclusione si fonda sull’interpretazione secondo cui l’articolo 13, paragrafo 2, costituisce una lex specialis per le operazioni di assemblaggio.

D.   CHIUSURA DELL'INCHIESTA

(16)

Alla luce dei risultati e delle considerazioni di cui sopra, si ritiene opportuno chiudere la presente inchiesta. Occorre quindi sospendere la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli istituita dal regolamento di apertura e abrogare detto regolamento.

(17)

Le parti interessate sono state consultate in merito alla linea d’azione proposta e non hanno sollevato alcuna obiezione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

E’ chiusa l’inchiesta, avviata dal regolamento (CE) n. 844/2004, relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni.

Articolo 2

Si dà ordine alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni, istituita in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 844/2004.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 844/2004 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 (GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1).

(3)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

(4)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 67.


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