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Document 32004R2189

Regolamento (CE) n. 2189/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa, per l'esercizio contabile 2005, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

OJ L 373, 21.12.2004, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2189/oj

21.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/20


REGOLAMENTO (CE) N. 2189/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che fissa, per l'esercizio contabile 2005, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessale entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

(2)

Per l'esercizio contabile 2004, il regolamento (CE) n. 134/2004 della Commissione (3) ha fissato a 140 EUR l'importo della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale. L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 142 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5).

(3)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 8.


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