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Document 32004E0789

Azione comune 2004/789/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, relativa alla proroga della missione di polizia dell'Unione Europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (EUPOL PROXIMA)

OJ L 348, 24.11.2004, p. 40–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M, 7.6.2006, p. 128–132 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 17/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/789/oj

24.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/40


AZIONE COMUNE 2004/789/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

relativa alla proroga della missione di polizia dell'Unione Europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (EUPOL PROXIMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In ottemperanza dell'accordo quadro di Ohrid, il contributo dell'Unione europea si basa su un approccio ampio, con attività che abbracceranno l’intera gamma di aspetti dello stato di diritto, compresi programmi di costruzione istituzionale ed attività di polizia che si sostengano e rafforzino a vicenda. Le attività dell'Unione, sostenute fra l'altro dai programmi di costruzione istituzionale della Comunità nell'ambito del regolamento CARDS, contribuiranno all'attuazione globale della pace nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e al conseguimento degli obiettivi della politica generale dell'Unione nella regione, in particolare del processo di stabilizzazione e associazione.

(2)

L'Unione ha nominato un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per contribuire al consolidamento del processo politico pacifico e alla piena attuazione dell'accordo quadro di Ohrid, per contribuire ad assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE, nonché per assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a favorire l'attuazione e la sostenibilità delle disposizioni di detto accordo quadro.

(3)

La risoluzione 1371 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 26 settembre 2001, accoglie favorevolmente l'accordo quadro di Ohrid e ne appoggia la piena attuazione grazie all’impegno, fra l'altro, dell'UE.

(4)

Al fine di preservare e di rafforzare i significativi risultati conseguiti nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia attraverso il notevole impegno dell’UE in termini di azione politica e di risorse, l’UE ha rafforzato il suo ruolo nelle attività di polizia allo scopo di contribuire ulteriormente ad un clima di sicurezza e di stabilità che consenta al governo dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia di attuare l’accordo quadro di Ohrid.

(5)

La situazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la sicurezza ha continuato a migliorare dal conflitto del 2001. Nel 2004 la stabilità è stata ulteriormente rafforzata. Sono state adottate misure per la preparazione e l'attuazione delle riforme del basilare accordo quadro di Ohrid e si sono compiuti sforzi per far fronte ad altre priorità di riforma, anche nel campo dello stato di diritto. Non si può tuttavia escludere che la situazione per quanto riguarda la sicurezza possa deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sulla sicurezza internazionale. Un persistente impegno dell'UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà così a radicare ulteriormente la stabilità nel paese come nella regione.

(6)

Il 16 settembre 2003 le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno invitato l'UE ad assumersi la responsabilità di rafforzare il suo ruolo nelle attività di polizia e di dispiegare una missione di polizia dell’UE (EUPOL PROXIMA).

(7)

L'azione comune 2003/681/ PESC (1), del Consiglio, del 29 settembre 2003, ha istituito EUPOL PROXIMA per un periodo di 12 mesi fra il 15 dicembre 2003 e il 14 dicembre 2004.

(8)

Il 1o ottobre 2004, il primo ministro dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) Sig. Hari Kostov, ha inviato una lettera al Segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) invitando l'UE a prendere le iniziative necessarie per prorogare EUPOL PROXIMA di 12 mesi dopo la scadenza dell'attuale mandato il 14 dicembre 2004.

(9)

L'11 ottobre 2004 il Consiglio, prendendo atto dei progressi realizzati, ha convenuto di prorogare EUPOL PROXIMA per altri 12 mesi dopo la scadenza dell'attuale mandato il 14 dicembre 2004. Il Consiglio ha altresì convenuto che l'obiettivo della missione in tal modo prorogata sarà quello di continuare a sostenere lo sviluppo di un servizio di polizia efficiente e professionale basato su standard europei di polizia. Sotto la guida dell'RSUE a Skopje e in partenariato con le autorità del governo ospitante, gli esperti di polizia dell'UE continueranno a svolgere compiti di controllo, di guida e di consulenza nei riguardi della polizia del paese, concentrandosi sul personale direttivo intermedio e superiore, e contribuiranno così a rendere più efficace la lotta contro la criminalità organizzata, a promuovere ulteriormente la fiducia della popolazione nelle attività della polizia, a consolidare la legalità e l'ordine e a fornire un ulteriore sostegno alla creazione di un servizio di polizia di frontiera.

(10)

Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare il controllo politico su EUPOL PROXIMA e darle una direzione strategica, nonché adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, terzo comma del trattato sull’Unione europea (TUE). Il CPS dovrebbe essere informato periodicamente su tutti gli aspetti della missione, se necessario anche mediante briefing dell'RSUE e del responsabile della polizia/capo della missione.

(11)

Secondo le linee guida stabilite dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo dell'SG/AR ai sensi degli articoli 18 e 26 del TUE, nell'attuazione delle misure che rientrano nel controllo politico e nella direzione strategica assicurati dal CPS ai sensi dell'articolo 25 del TUE.

(12)

I paesi terzi dovrebbero partecipare all'operazione secondo le linee guida stabilite dal Consiglio europeo di Nizza.

(13)

L'articolo 14, paragrafo 1 del TUE richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L’indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio comunitario esprime la volontà dell’autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea proroga la missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL PROXIMA) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) dal 15 dicembre 2004 al 14 dicembre 2005.

2.   L'EUPOL PROXIMA opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 3.

Articolo 2

Pianificazione della proroga

1.   In preparazione della proroga della missione, l'attuale capo della missione di polizia costituisce una task force all'interno della missione costituita dal personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità di proroga della missione.

2.   Nel processo di pianificazione è effettuata in via prioritaria una valutazione globale dei rischi, che può, se necessario, essere aggiornata.

3.   L'attuale capo della missione, sulla base del concetto operativo (CONOPS) approvato dal Consiglio e sulla base degli orientamenti del CPS, elabora un piano operativo riveduto (OPLAN) e sviluppa tutti gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione della proroga dell'EUPOL PROXIMA. L'OPLAN riveduto tiene conto della valutazione globale dei rischi.

4.   In preparazione della proroga della missione, compresa l'elaborazione del piano operativo riveduto, l'attuale capo della missione consulta il progetto di riforma della polizia della Commissione europea e opera in coordinamento con esso nonché con l'OSCE a Skopje.

Articolo 3

Mandato della missione

L'EUPOL PROXIMA, in linea con gli obiettivi dell’accordo quadro di Ohrid, in stretto partenariato con le pertinenti autorità e nell'ambito di una prospettiva più generale dello stato di diritto, in coordinamento e complementarità ottimali con la costruzione istituzionale della Comunità, nonché con l'OSCE e con i programmi bilaterali, continua a controllare, guidare e consigliare la polizia del paese, concentrandosi sul personale direttivo intermedio e superiore, sostenendo così ulteriormente, come opportuno:

il consolidamento dell'ordine pubblico, inclusa la lotta alla criminalità organizzata, in particolare nelle zone delicate;

l'attuazione concreta della riforma globale del ministero degli Affari Interni, compresa la polizia;

l'operativa transizione verso una polizia di frontiera e la creazione della stessa come parte dell'impegno più generale dell'UE destinato a promuovere la gestione integrata delle frontiere;

la polizia locale nell'opera di rafforzamento della fiducia tra la popolazione;

il rafforzamento della cooperazione con gli Stati limitrofi nel settore della polizia.

Articolo 4

Struttura

L'EUPOL PROXIMA è strutturata in linea di principio nel modo seguente:

a)

comando generale a Skopje, composto dal capo missione/responsabile della polizia e dal personale definito nell'OPLAN, riveduto;

b)

una unità centrale di affiancamento a livello di ministero dell'interno;

c)

alcune unità affiancate nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia con sede ai livelli appropriati.

Articolo 5

Responsabile della polizia/capo della missione

1.   Il responsabile della polizia/capo della missione esercita il controllo operativo (OPCON) dell'EUPOL PROXIMA e assume la gestione quotidiana delle operazioni dell'EUPOL PROXIMA.

2.   Il responsabile della polizia/capo della missione sottoscrive un contratto con la Commissione.

3.   Ciascun operatore di polizia resta pienamente subordinato all'autorità nazionale competente. Le autorità nazionali trasferiscono l'OPCON al capo dell'EUPOL PROXIMA.

4.   Il responsabile della polizia/capo della missione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

Articolo 6

Personale

1.   Il personale dell'EUPOL PROXIMA è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 3 e con la struttura di cui all'articolo 4.

2.   Gli operatori di polizia sono distaccati dagli Stati membri. Ogni Stato membro sostiene i costi relativi agli operatori di polizia da esso distaccati, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le spese di viaggio per e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

3.   L'EUPOL PROXIMA assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

4.   Gli Stati contributori o le istituzioni della Comunità possono anche, all'occorrenza, distaccare personale civile internazionale. Ogni Stato contributore o istituzione della Comunità sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le spese di viaggio per e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 7

Catena di comando

La struttura dell'EUPOL PROXIMA, quale parte dell'approccio dell'UE più ampio relativo allo stato di diritto nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

L'RSUE riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR;

il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica;

il responsabile della polizia/capo della missione guida l'EUPOL PROXIMA e ne assume la gestione quotidiana;

il responsabile della polizia/capo della missione riferisce all'SG/AR tramite l'RSUE;

l'SG/AR fornisce consulenza al responsabile della polizia/ capo della missione tramite l'RSUE.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del TUE. Tale autorizzazione include il potere di nominare, su proposta dell'SG/AR, un capo della missione, di approvare e modificare il piano operativo riveduto e la catena di comando. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione restano attribuite al Consiglio, assistito dall'SG/AR.

2.   L'RSUE fornisce orientamento politico locale al capo della missione di polizia. L'RSUE assicura il coordinamento con altri attori UE nonché relazioni con autorità della parte ospitante e con i media.

3.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

4.   Il CPS riceve periodicamente relazioni a cura del capo della missione di polizia relative alla conduzione della missione. Il CPS può invitare, se del caso, alle sue riunioni il capo della missione di polizia.

Articolo 9

Partecipazione di paesi terzi

1.   Fatta salva l'autonomia decisionale dell'UE e del quadro istituzionale unico dell'Unione, gli Stati aderenti saranno invitati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL PROXIMA purché sostengano i costi relativi al distacco degli operatori di polizia e/o del personale civile internazionale da essi distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di viaggio per e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'EUPOL PROXIMA.

2.   Fatta salva l'autonomia decisionale dell'UE e del quadro istituzionale unico, paesi terzi possono essere invitati a partecipare all'operazione.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare, su raccomandazione del responsabile della missione di polizia e del comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

4.   I paesi terzi che forniscono un contributo all'EUPOL PROXIMA hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione rispetto agli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.

5.   Il CPS intraprende azioni appropriate riguardo alle modalità di partecipazione, anche in relazione alla possibile partecipazione finanziaria dei paesi terzi alle spese comuni e, se richiesto, le sottopone al Consiglio.

6.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del TUE. L'SG/AR che assiste la Presidenza può negoziare tali accordi a nome di quest'ultima.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative alla proroga della missione è pari a 15 950 000 EUR di cui 5 000 000 EUR dal bilancio 2004 e 10 950 000 EUR dal bilancio 2005.

2.   Per quanto riguarda la spesa finanziata attingendo al bilancio comunitario si applica quanto segue:

a)

la spesa è amministrata secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità. I cittadini dei paesi terzi possono partecipare alle gare;

b)

il capo della missione di polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

3.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPOL PROXIMA, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle unità.

Articolo 11

Azione comunitaria

1.   Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione continuerà a indirizzare la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi della presente azione comune, se del caso, con appropriate misure comunitarie.

2.   Il Consiglio rileva altresì che adeguate modalità di coordinamento continueranno ad essere adottate a Skopje come a Bruxelles.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare alla NATO/KFOR e ai terzi associati alla presente azione comune, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'operazione ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L'SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'operazione, ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante seguendo procedure appropriate al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'UE.

4.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 13

Status del personale dell'EUPOL PROXIMA

1.   Lo status del personale dell'EUPOL PROXIMA nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUPOL PROXIMA è illustrato nell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL «Proxima») nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, concluso dalla decisione 2004/75/PESC (2).

2.   Lo Stato o l'istituzione della Comunità che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano ed è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa scade il 14 dicembre 2005.

Articolo 15

Publicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag 66.

(2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 65.


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