EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1843

Regolamento (CE) n. 1843/2004 della Commissione, del 22 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 751/2004 che stabilisce, per il 2004, determinati fatti generatori del tasso di cambio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, a motivo della loro adesione all'Unione europea

OJ L 322, 23.10.2004, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1843/oj

23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/10


REGOLAMENTO (CE) n. 1843/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 751/2004 che stabilisce, per il 2004, determinati fatti generatori del tasso di cambio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, a motivo della loro adesione all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (1), il fatto generatore del tasso di cambio per il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica alcuni regolamenti (2), interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto.

(2)

In virtù dell’articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli (3), la campagna di commercializzazione per la frutta a guscio ha inizio il 1o gennaio.

(3)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 751/2004 della Commissione (4) prevede che, per il 2004, nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), il fatto generatore del tasso di cambio applicabile ai regimi di sostegno per i quali il fatto generatore interviene il 1o gennaio, sia fissato alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003.

(4)

Il regolamento (CE) n. 751/2004 non fa riferimento al pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, è opportuno prevedere che il fatto generatore del tasso di cambio da utilizzare nei nuovi Stati membri sia fissato per il pagamento succitato alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 751/2004.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 751/2004, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(3)  GU L 100 del 17.4.1997, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001 (GU L 154 del 9.6.2001, pag. 9).

(4)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 19.


Top