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Document 32004D0590

2004/590/CE: Decisione della Commissione, del 4 giugno 2004, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini [notificata con il numero C(2004) 1969] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)(Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 260, 6.8.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/590/oj

6.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2004

che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini

[notificata con il numero C(2004) 1969]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/590/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

(1)

Cipro ha chiesto che sia riconosciuto il carattere pienamente operativo della base di dati che è parte del sistema cipriota per l'identificazione e la registrazione dei bovini, conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1).

(2)

Le autorità cipriote hanno presentato le necessarie informazioni, aggiornate al 31 marzo 2004.

(3)

Dette autorità si sono impegnate a rendere maggiormente attendibile la base di dati assicurando segnatamente quanto segue: i) verranno adottate ulteriori disposizioni, comprese le ispezioni, al fine di garantire il rispetto del termine massimo di cinque giorni lavorativi per la notifica da parte del detentore di nascite, decessi e movimenti, in particolare negli allevamenti; ii) saranno attuate ulteriori misure intese a correggere rapidamente eventuali errori od omissioni individuati automaticamente o a seguito di ispezioni sul posto; iii) saranno previste ulteriori prove di plausibilità al fine di garantire la qualità delle informazioni della base di dati, in particolare per le nascite; iv) la base di dati sarà potenziata al fine di assicurare la qualità delle informazioni concernenti la sostituzione dei marchi auricolari; v) saranno prese ulteriori misure intese a garantire l'attuazione dei controlli sull'identificazione e sulla registrazione dei bovini conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione (2).

(4)

Le autorità cipriote si sono impegnate ad attuare entro il 30 aprile 2004 le misure di miglioramento concordate.

(5)

Tenuto conto di quanto precede, è opportuno riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La base di dati cipriota per i bovini è riconosciuta come pienamente operativa a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 2

Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 499/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 24).


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