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Document 32004R1292

Regolamento (CE, Euratom) n. 1292/2004 del Consiglio, del 30 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado

OJ L 243, 15.7.2004, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 116 - 118
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 116 - 118
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 116 - 118
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 116 - 118
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 116 - 118
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 116 - 118
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 116 - 118
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 116 - 118
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 116 - 118
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 287 - 289
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 287 - 289
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 102 - 104

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016; abrog. impl. da 32016R0300

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1292/oj

15.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/23


REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1292/2004 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 2004

che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 210,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 123,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione il 2 aprile 2004,

considerando quanto segue:

(1)

Spetta al Consiglio fissare il trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado.

(2)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (1) ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA), n. 259/68 (2).

(3)

Poiché il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom (3) rende applicabile per analogia ai membri della Commissione, alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado alcune disposizioni del suddetto statuto, detto regolamento dovrebbe essere conseguentemente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è così modificato:

1)

All'articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente regolamento, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Tuttavia, il partner non sposato di un membro o ex membro è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia purché siano soddisfatte le prime condizioni previste al paragrafo 2, lettera c, punti i), ii) e iii) di tale articolo.».

2)

a)

All'articolo 2 e all'articolo 21 bis, le parole «di grado A 1 ultimo scatto» sono sostituite dalle parole «di grado 16 terzo scatto».

b)

All'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«3.   Tuttavia, dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2006, le parole “di grado 16 terzo scatto” sono sostituite dalle parole “di grado A* 16 terzo scatto”.».

3)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 ter

L'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto si applica per analogia al presidente e ai membri della Commissione, al presidente, ai giudici, agli avvocati generali e al cancelliere della Corte di giustizia, nonché al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.».

4)

All'articolo 6, lettera c), le parole «per il funzionario di grado A 1» sono soppresse.

5)

L'articolo 9, è modificato come segue:

al primo comma, la percentuale «4,5 %» è sostituita da «4,275 %»,

è aggiunto l'ultimo comma seguente:

«In deroga al primo comma, per i membri della Commissione e della Corte di giustizia in carica anteriormente al 1o maggio 2004 e fino alla fine delle loro funzioni rispettivamente presso la Commissione e la Corte di giustizia, la pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,5 % dell'ultimo stipendio base percepito».

6)

L'articolo 11 è così modificato:

a)

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, l'ex membro della Commissione o della Corte può beneficiare delle disposizioni previste all'articolo 72 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa e di non essere coperto da un regime nazionale di assicurazione contro le malattie.»

b)

Al quarto e quinto comma, il numero «60» è sostituito da «63».

c)

Al quinto comma, le parole «che gli permetta di essere coperto da un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie» sono soppresse.

7)

L'articolo 15 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è così modificato:

Al primo comma, le parole «La vedova ed i figli a carico di un membro» sono sostituite dalle parole «Il coniuge superstite e i figli a carico al momento del decesso di un membro».

Al secondo comma, primo trattino, le parole «la vedova» sono sostituite dalle parole «il coniuge superstite».

Al secondo comma, secondo trattino, le parole «o di madre» sono inserite dopo le parole «orfano di padre».

Al terzo comma, primo trattino, le parole «la vedova» sono sostituite dalle parole «il coniuge superstite».

b)

Al paragrafo 5, le parole «alla donna» sono sostituite dalle parole «alla persona».

c)

Al paragrafo 6, le parole «La vedova» sono sostituite da «Il coniuge superstite» e la parola «Essa» è sostituita da «Esso».

d)

Al paragrafo 7, le parole «una vedova» sono sostituite dalle parole «un coniuge superstite».

e)

Al paragrafo 8, le parole «La vedova» sono sostituite dalle parole «Il coniuge superstite».

8)

L'articolo 19 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, le parole «sono versate nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro dell'istituzione» sono sostituite da «sono versate in euro».

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Alle somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15 non si applica alcun coefficiente correttore.

Agli interessati residenti all'interno dell'Unione europea tali somme sono pagate in euro presso una banca del paese di residenza.

Per gli interessati residenti al di fuori dell'Unione europea, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o nella moneta locale del paese di residenza mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.».

9)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 ter

1.   Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia al presidente e ai membri della Commissione, al presidente, ai giudici, agli avvocati generali e al cancelliere della Corte di giustizia, nonché al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.

2.   Gli articoli 20, 24 e 25 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia ai beneficiari delle somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 30 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. COWEN


(1)  GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004.

(3)  GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2778/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 1).


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