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Document 32004D0539

2004/539/CE:Decisione della Commissione, del 1° luglio 2004, che istituisce una misura transitoria per l’attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia [notificata con il numero C(2004) 2365]

OJ L 237, 8.7.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M, 12.10.2005, p. 30–31 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 43 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 43 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 257 - 258

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/02/2014; abrogato da 32014R0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/539/oj

8.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2004

che istituisce una misura transitoria per l’attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

[notificata con il numero C(2004) 2365]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/539/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003, che stabilisce le norme veterinarie applicabili ai movimenti non commerciali di animali da compagnia, entra in vigore il 3 luglio 2004.

(2)

Malgrado le misure adottate al fine di facilitare la transizione dalle norme in vigore a quelle previste dal regolamento (CE) n. 998/2003, l’attuazione di quest’ultimo richiede segnatamente la disponibilità di passaporti in tutti gli ambulatori veterinari, il rilascio di nuovi modelli di certificato per l’ingresso di animali provenienti dai paesi terzi e l’attuazione di analisi successive alla vaccinazione per gli animali provenienti dai paesi terzi che non sono elencati nell’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003.

(3)

Nonostante le iniziative attuate dagli Stati membri, sembrano permanere alcuni dubbi riguardo a tali norme, segnatamente in considerazione del notevole numero di persone che si accingono a viaggiare con i loro animali da compagnia in questo periodo dell’anno per le vacanze estive. Di conseguenza, il periodo in cui si verifica il maggior numero di movimenti di tali animali potrebbe comportare numerose difficoltà amministrative.

(4)

Ne consegue la necessità di mantenere l’applicazione delle condizioni nazionali attualmente in vigore per un sufficiente periodo di tempo. Pertanto, nel corso del periodo in esame i movimenti di cui trattasi potranno essere permessi in conformità con il regolamento (CE) n. 998/2003 oppure con le norme nazionali in vigore prima del 3 luglio 2004. Di conseguenza, è opportuno prorogare la deroga alle decisioni della Commissione 2003/803/CE (2) e 2004/203/CE (3), di cui alla decisione 2004/301/CE, con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti da utilizzare per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell’articolo 25, secondo comma, del regolamento (CE) n. 998/2003, fino al 1o ottobre 2004 gli Stati membri consentono l’ingresso sul rispettivo territorio di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I di detto regolamento, conformemente alle norme nazionali in vigore prima del 3 luglio 2004.

Articolo 2

All’articolo 1, primo comma, lettera a), della decisione 2004/301/CE la data del «3 luglio 2004» è sostituita da quella del «1o ottobre 2004».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).

(2)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

(3)  GU L 65 del 3.3.2004, pag. 13. Decisione modificata dalla decisione 2004/301/CE (GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55).


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