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Document 32004R0849R(01)
Corrigendum to Regulation (EC) No 849/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending Regulation (EC) No 2320/2002 establishing common rules in the field of civil aviation security (OJ L 158, 30.4.2004)
Rettifica del regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 158 del 30.4.2004)
Rettifica del regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 158 del 30.4.2004)
OJ L 229, 29.6.2004, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/849/corrigendum/2004-06-29/oj
29.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 229/3 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158 del 30 aprile 2004 )
Il regolamento (CE) n. 849/2004 va letto come segue:
REGOLAMENTO (CE) N. 849/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2320/2002 (3) istituisce norme comuni armonizzate per la sicurezza dell'aviazione civile. |
(2) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 2320/2002 ha dimostrato la necessità di apportarvi alcune modifiche di carattere tecnico. Tali modifiche non intendono alterare l'ambito di applicazione del regolamento né pregiudicare in alcun modo la sicurezza dei passeggeri dell'aviazione civile. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2320/2002 prevede che, negli aeroporti più piccoli possano essere istituiti livelli di sicurezza differenti ma adeguati. È logico prescrivere che gli stessi livelli adeguati di sicurezza siano garantiti alla partenza e all'arrivo di un volo. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 2320/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2320/2002 è modificato come segue:
1) |
All'articolo 2 è aggiunta la seguente definizione:
|
2) |
L'articolo 4 è modificato come segue:
|
3) |
All'articolo 7, il termine «soggetti a controllo» sono sostituiti da «oggetto di monitoraggio», il termine «controlli» è sostituito da «attività di monitoraggio dell'applicazione», il termine «ispettori» è sostituito da «persone qualificate» e il termine «relazioni di controllo» è sostituito da «relazioni sul monitoraggio dell'applicazione». |
4) |
L'allegato è modificato come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL
(1) Parere reso il 28 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 aprile 2004.
(3) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.