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Document 32004R0921

Regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 per tenere conto delle disposizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte

OJ L 163, 30.4.2004, p. 94–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 259 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 213 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 213 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 108 - 109

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; abrog. impl. da 32005R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/921/oj

32004R0921

Regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 per tenere conto delle disposizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 30/04/2004 pag. 0094 - 0095


Regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione

del 29 aprile 2004

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 per tenere conto delle disposizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari(1), in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro(2), definisce il burro ammissibile ai sensi del medesimo regolamento.

(2) L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità(3), definisce il burro concentrato ammissibile ai sensi del medesimo regolamento.

(3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari(4), definisce il burro, il burro concentrato e la crema che possono essere sovvenzionati se utilizzati per essere incorporati ai prodotti finali ammissibili per le misure di cui al medesimo regolamento.

(4) Al fine di garantire che siano sovvenzionati solamente prodotti che garantiscano elevati livelli di protezione sanitaria, è necessario che il burro, il burro concentrato e la crema di cui ai regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 soddisfino i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio(5), e cioè siano preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettino le prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva.

(5) È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2191/81, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"- che:

i) risponde ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio(6) ed è conforme alla categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione(7) dello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio reca indicazioni in tal senso,

ii) soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio(8), in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva."

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 429/90, è aggiunta la seguente frase:"Soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio(9), in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva."

Articolo 3

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2571/97, è aggiunto il seguente comma:"Il burro, il burro concentrato e la crema di cui alle lettere a), b) e c) devono soddisfare i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio(10), in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva."

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2) GU L 213 dell'1.8.1981, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1565/2001 (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 15).

(3) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 (GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19).

(4) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004.

(5) GU L 268, del 14.9.1992. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(7) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

(8) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

(9) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

(10) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

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