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Document 32004R0752

Regolamento (CE) n. 752/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante misure transitorie nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre nella Repubblica ceca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia

OJ L 118, 23.4.2004, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 152 - 153
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 152 - 153
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 152 - 153
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 152 - 153
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 152 - 153
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 152 - 153
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 152 - 153
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 152 - 153
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 152 - 153

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/752/oj

32004R0752

Regolamento (CE) n. 752/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante misure transitorie nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre nella Repubblica ceca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 23/04/2004 pag. 0021 - 0022


Regolamento (CE) n. 752/2004 della Commissione

del 22 aprile 2004

recante misure transitorie nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre nella Repubblica ceca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno adottare misure transitorie per conseguire l'adeguata applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre(1), ai trasformatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia (in appresso "i nuovi Stati membri produttori").

(2) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre(2), possono beneficiare degli aiuti alla trasformazione di paglie di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre, solo le fibre provenienti da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi per i quali sia stata presentata una domanda di aiuto per superfici per la campagna di commercializzazione considerata.

(3) Di conseguenza, per i nuovi Stati membri produttori, le fibre di lino o di canapa ottenute da paglie prodotte prima della campagna 2004/2005 non possono beneficiare dell'aiuto.

(4) Pertanto è necessario adottare le disposizioni di controllo adeguate al fine di garantire il rispetto di detta disposizione. Nei nuovi Stati membri produttori è opportuno pertanto prevedere che i primi trasformatori riconosciuti, nonché i primi trasformatori cui l'autorità competente non ha ancora concesso il riconoscimento a seguito del deposito della richiesta, comunichino agli organismi di controllo nazionali le quantità di scorte di paglie e di fibre di lino e di canapa detenute all'inizio della campagna 2004/2005. È opportuno inoltre prevedere le verifiche che gli organismi di controllo dovranno effettuare ed accertarsi che sia istituito un sistema di sanzioni.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nella Repubblica ceca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia (in appresso "i nuovi Stati membri produttori") i primi trasformatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 ed i primi trasformatori che abbiano presentano una richiesta di riconoscimento non ancora concesso dall'autorità competente comunicano, entro il 31 luglio 2004, all'autorità competente le scorte di paglie di lino, di paglie di canapa, di fibre di lino e di fibre di canapa in loro possesso al 30 giugno 2004.

2. Le autorità competenti dei nuovi Stati membri produttori verificano sul posto l'esattezza delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 almeno presso il 50 % dei primi trasformatori di cui al paragrafo 1.

3. I nuovi Stati membri produttori stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di assenza di comunicazioni o di comunicazioni tardive, incomplete o false. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

4. I nuovi Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2005, la ricapitolazione delle quantità di scorte dei prodotti di cui al paragrafo 1 al 30 giugno 2004, se del caso adeguate a seguito delle verifiche di cui al paragrafo 2, nonché la ricapitolazione delle sanzioni applicate ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).

(2) GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/2003 (GU L 199 del 7.8.2003, pag. 3).

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