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Document 32004D0223

2004/223/CE: Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che stabilisce lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale

OJ L 68, 6.3.2004, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/223/oj

32004D0223

2004/223/CE: Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che stabilisce lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 06/03/2004 pag. 0025 - 0026


Decisione del Consiglio

del 26 febbraio 2004

che stabilisce lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale

(2004/223/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale(1), in particolare il quarto principio, ultimo comma,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In base alla decisione 63/266/CEE, il 18 dicembre 1963 il Consiglio ha adottato lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale (63/688/CEE)(2).

(2) Nei quarant'anni dalla sua creazione, il comitato consultivo per la formazione professionale ha presentato alla Commissione pareri sulle questioni inerenti alla formazione professionale, tra cui pareri su comunicazioni e altri documenti strategici, su progetti specifici quali l'istituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, e sulla preparazione, sulla valutazione e sulla valorizzazione dei programmi d'azione comunitaria nel settore della formazione professionale.

(3) I mutamenti sociali, politici e istituzionali che hanno avuto luogo fin dalla creazione del comitato consultivo per la formazione professionale e le nuove prospettive che si sono profilate in virtù delle prossime adesioni richiedono un riesame costruttivo della composizione del comitato e del suo quadro organizzativo. Lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale (63/688/CEE) e la decisione 68/189/CEE dovrebbero pertanto essere abrogati e sostituiti.

(4) La struttura tripartita del comitato consultivo per la formazione professionale e le sue funzioni dovrebbero essere mantenute nella sostanza, ma accompagnate dall'introduzione di alcuni cambiamenti volti a razionalizzarne il funzionamento,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il comitato consultivo per la formazione professionale (in seguito denominato "il comitato") è composto di tre membri titolari per Stato membro, in ragione di un rappresentante per ciascun gruppo di interesse delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro.

2. Ciascun Stato membro può nominare un secondo rappresentante delle amministrazioni nazionali. Tuttavia, ogni gruppo di interesse disporrà di un solo voto per Stato membro.

3. Per ogni membro è nominato un membro supplente.

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, il membro supplente assiste alle riunioni del comitato soltanto in caso d'impedimento del membro che sostituisce.

4. I membri del comitato sono nominati dagli Stati membri e designati dalla Commissione.

Gli Stati membri fanno il possibile per garantire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nella composizione del comitato e vigilano affinché esso disponga della gamma di competenze necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 2

1. Il comitato ha il compito di assistere la Commissione nell'attuazione di una politica comunitaria di formazione professionale.

2. Il comitato, in particolare, ha il compito di presentare pareri alla Commissione in materia di:

a) questioni d'importanza generale o di principio riguardanti la formazione professionale;

b) questioni relative alla preparazione, all'attuazione, alla valutazione e alla valorizzazione di attività svolte o programmate dalla Commissione nell'ambito della formazione professionale.

Esso procede inoltre a scambi di opinioni e di esperienze riguardo alla formazione professionale.

3. La Commissione fornisce al comitato le informazioni necessarie.

Articolo 3

1. La durata del mandato dei membri è di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.

2. Al termine del mandato, i membri rimangono in carica sino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3. Il mandato può cessare prima del termine del periodo triennale in caso di dimissioni o qualora lo Stato membro interessato notifichi l'avvenuta risoluzione del mandato.

Per la restante durata del mandato il membro è sostituito secondo la procedura di cui all'articolo 1.

Articolo 4

1. All'interno del comitato sono costituiti tre gruppi d'interesse di cui fanno parte rispettivamente i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro.

2. Ciascun gruppo d'interesse designa al proprio interno un portavoce.

3. Ciascun gruppo d'interesse designa un coordinatore che partecipa alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza, istituito a titolo dell'articolo 5, e del gruppo d'interesse.

Articolo 5

1. Per l'organizzazione dei lavori del comitato viene creato un ufficio di presidenza.

2. L'ufficio di presidenza è composto di due rappresentanti della Commissione, nonché del portavoce e del coordinatore di ciascun gruppo d'interesse o dei loro delegati, come disposto dal regolamento interno di cui all'articolo 8.

Articolo 6

1. Il comitato è presieduto dal direttore generale responsabile della formazione professionale della Commissione oppure, in caso d'impedimento, da uno dei direttori della medesima direzione generale da lui designato. Il presidente non partecipa al voto.

2. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

3. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente, su iniziativa del medesimo o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

4. Il presidente può, di propria iniziativa, invitare esperti a partecipare alle riunioni del comitato.

5. Il comitato può costituire gruppi di lavoro, secondo quanto disposto dal regolamento interno di cui all'articolo 8.

6. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

7. La Commissione esercita le funzioni di segretariato del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

8. Alle riunioni del comitato possono assistere in qualità di osservatori:

a) il direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), o un rappresentante da questi delegato;

b) il direttore della Fondazione europea per la formazione professionale, o un rappresentante da questi delegato;

c) un rappresentante per ciascun gruppo d'interesse degli Stati membri dello Spazio economico europeo.

Il presidente può autorizzare altre persone ad assistere alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.

Articolo 7

1. Il comitato si pronuncia validamente quando i due terzi dei membri con diritto di voto sono presenti o rappresentati.

2. I pareri del comitato sono motivati. Sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono accompagnati da una nota scritta da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando quest'ultima lo richieda.

3. Il regolamento interno di cui all'articolo 8 definisce le procedure decisionali accelerate.

Articolo 8

Il comitato, previo parere della Commissione, adotta il proprio regolamento interno che fissa le modalità pratiche della sua attività.

Articolo 9

In applicazione dell'articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso l'attività del comitato, dell'ufficio di presidenza o dei gruppi di lavoro ogniqualvolta la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto verte su una materia di carattere riservato.

In tal caso, solo i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione possono presenziare alle riunioni.

Articolo 10

Lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale (63/688/CEE) e la decisione 68/189/CEE sono abrogate alla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 11

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. Dempsey

(1) GU 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63.

(2) GU 190 del 30.12.1963, pag. 3090/63. Statuto modificato dalla decisione 68/189/CEE (GU L 91 del 12.4.1968, pag. 26).

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